La legge regionale sulla certificazione energetica
La Regione Lombardia ha completato l'iter normativo ed è operativa a tutti gli effetti. È la prima Regione che ha reso obbligatoria la certificazione energetica su tutto il proprio territorio e che ha anticipato al 1° gennaio 2008 i requisiti minimi di prestazione energetica che a livello nazionale entreranno in vigore a gennaio 2010.
L’obbligo della certificazione energetica (metodo di calcolo CENED, vedi paragrafo seguente) è prevista in caso di:
• nuova costruzione (certificazione edificio intero):
da settembre 2007 gli edifici di nuova costruzione, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
• nuova costruzione (certificazione edificio intero):
da settembre 2007 gli edifici di nuova costruzione, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
Attenzione: in relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l'attestato di certificazione secondo il modello di cui all'allegato C della delibera Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 8/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto direttoriale 13 dicembre 2007, n. 15833.
• ristrutturazione (certificazione edificio intero):
da settembre 2007 gli edifici oggetto di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie riscaldata, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla delibera Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla delibera Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
• ampliamento volumetrico (certificazione parziale o edificio intero):
da settembre 2007 e con onere a carico del proprietario, gli edifici oggetto di ampliamento volumetrico superiore al 20% della superficie riscaldata o oggetto di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
da settembre 2007 gli edifici oggetto di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie riscaldata, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla delibera Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla delibera Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
• ampliamento volumetrico (certificazione parziale o edificio intero):
da settembre 2007 e con onere a carico del proprietario, gli edifici oggetto di ampliamento volumetrico superiore al 20% della superficie riscaldata o oggetto di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
Attenzione: l’Attestato di certificazione energetica può essere riferito alla sola nuova porzione dell’edificio se essa è servita da un impianto termico dedicato. Se l’impianto è in comune con il resto dell’edificio è necessario certificare l’intero edificio.
• richiesta incentivi (certificazione parziale o edificio intero):
da settembre 2007 l’Attestato di Certificazione Energetica è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni regionali (di qualsiasi natura), finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto;
• edilizia pubblica:
da settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2011 gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui superficie superi i 1.000 m2 dovranno essere tutti dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica. L’obbligo diviene tempestivo se l’immobile è oggetto di compravendita;
• edilizia pubblica:
da settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2011 gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui superficie superi i 1.000 m2 dovranno essere tutti dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica. L’obbligo diviene tempestivo se l’immobile è oggetto di compravendita;
Inizialmente, il termine entro il quale gli edifici pubblici dovevano dotarsi dell'ACE era il 1° luglio 2010; con la Dgr 28 luglio 2010, n. 9/335 tale termine è stato prorogato di un anno.
• compravendita (anche singole unità immobiliari):
- da settembre 2007, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di vendita dell’intero immobile;
- dal 1° luglio 2009, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di vendita di singole unità immobiliari.
- dal 1° luglio 2009, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di vendita di singole unità immobiliari.
In caso di compravendita, l’Attestato deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme, all’atto di trasferimento a titolo oneroso;
Attenzione: l’autodichiarazione con cui il proprietario attesta che l'edificio oggetto di compravendita è di classe G e i costi per la gestione energetica sono molto alti, non sostituisce l’attestato di certificazione energetica previsto dalla Regione.
L'autodichiarazione, seppure prevista dal punto 9, Allegato A (articolo 3, comma 1) alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), si applica solo nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica.
L'autodichiarazione, seppure prevista dal punto 9, Allegato A (articolo 3, comma 1) alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), si applica solo nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica.
• locazione (anche singole unità immobiliari):
dal 1° luglio 2010, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di stipula o rinnovo di contratti di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare. Una copia conforme all’originale dell’attestato deve essere consegnato al locatario;
• contratti "Servizio Energia" o "Servizio Energia Plus" (anche singole unità immobiliari):
dal gennaio 2008, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto nel caso di stipula o rinnovo di contratti “Servizio Energia” o “Servizio Energia Plus” relativi a edifici pubblici o privati.
dal 1° luglio 2010, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di stipula o rinnovo di contratti di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare. Una copia conforme all’originale dell’attestato deve essere consegnato al locatario;
• contratti "Servizio Energia" o "Servizio Energia Plus" (anche singole unità immobiliari):
dal gennaio 2008, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto nel caso di stipula o rinnovo di contratti “Servizio Energia” o “Servizio Energia Plus” relativi a edifici pubblici o privati.
Il contratto “Servizio Energia”, introdotto dal DPR 412/93 e normato dal Dlgs 115/2008, è quello che regola gli accordi tra una Esco e il suo cliente. Esso prevede che la Esco fornisca un servizio energetico predefinito in termini di prestazioni e rendimenti minimi.
Per tutta la durata del contratto, il cliente non gestisce né la realizzazione, né la manutenzione dell’impianto e non paga il combustibile (energia elettrica, gas, ecc.). Riceve invece il servizio “a pacchetto” dalle ESCo, aziende specializzate nella fornitura di impianti e servizi energetici.
Il contratto “Servizio Energia Plus” prevede requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal contratto “Servizio Energia”.
Per tutta la durata del contratto, il cliente non gestisce né la realizzazione, né la manutenzione dell’impianto e non paga il combustibile (energia elettrica, gas, ecc.). Riceve invece il servizio “a pacchetto” dalle ESCo, aziende specializzate nella fornitura di impianti e servizi energetici.
Il contratto “Servizio Energia Plus” prevede requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal contratto “Servizio Energia”.
Vedi la voce ESCo nel menu di destra.
Una volta prodotto, l’Attestato di Certificazione Energetica è valido 10 anni.
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione:
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione:
- gli immobili privi di impianto di riscaldamento o di uno dei suoi sottosistemi necessari al riscaldamento dell’edificio (ad esempio termosifoni, oppure condutture, oppure caldaia);
- gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- gli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo in cui il rispetto delle prescrizioni previste dall’obbligo di certificazioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere storico e artistico;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo;
- i fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 m2.
- gli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo in cui il rispetto delle prescrizioni previste dall’obbligo di certificazioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere storico e artistico;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo;
- i fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 m2.
Sono inoltre esclusi dall'obbligo:
- le transazioni che si riferiscono a quote indivise di società immobiliari;
- il trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali (ad esempio servitù di passaggio);
- i trasferimenti immobiliari all'interno di fusioni e le scissioni societarie.
Il metodo CENED
CENED (Certificazione ENergetica degli EDifici) è il software elaborato dal CESTEC (CEntro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività), l'organismo regionale di accreditamento della Regione Lombardia. La procedura sviluppata dal CESTEC è obbligatoria in tutti i comuni che non hanno modificato il regolamento edilizio, con specifiche indicazioni sulle prestazioni energetiche dell'edificio, prima dell'emanazione del Dl 311/2006.
Il software CENED è suddiviso in moduli di calcolo di:
• fabbisogno di Energia Netta (considerando i dati del contesto, i dati relativi all'edificio, ambienti riscaldati, proporzione tra involucro opaco e involucro trasparente);
• fabbisogno di Energia Primaria (tramite dati relativi al riscaldamento, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'approvvigionamento di energia elettrica);
• tipo di approvvigionamento (in relazione agli impianti di riscaldamento, di acqua calda sanitaria e all'energia elettrica utilizzata);
La parte finale è relativa alla certificazione energetica e alla relazione tecnica.
La parte finale è relativa alla certificazione energetica e alla relazione tecnica.
E' possibile scaricare il software CENED gratuitamente dal sito www.cened.it
L’11 gennaio 2010 è stata pubblicata la versione 1.0.4 del software CENED+. La nuova versione è stata aggiornata secondo le ultime disposizioni previste dal decreto direttoriale 15 dicembre 2009, n. 142006. Le nuove procedure di calcolo potranno essere utilizzate dal 15 gennaio 2010.
Le principali novità introdotte:
- CENED+ consente di copiare i dati e ripeterli riferendoli a subalterni con caratteristiche simili;
- la stampa dell’Attestato di Certificazione Energetica e della relazione di legge 10/91 non avverrà più attraverso il software, ma attraverso il Catasto Energetico CENED: il file prodotto dal software dovrà essere caricato on line nel Catasto e poi stampato. Per il caricamento on line nel Catasto, il software CENED+ consente di elaborare e preparare anche file .XML prodotti da altri software sviluppati in conformità alla procedura di calcolo di cui al decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 5796 dell'11 giugno 2009;
- gli aggiornamenti che si renderanno necessari nel tempo non richiederanno più la disinstallazione e re-installazione del software.
Attenzione: non è possibile aprire con l’applicativo CENED+ file .XML creati con le versioni precedenti del software CENED.
Modello dell'Attestato di Certificazione Energetica
FRONTE

RETRO
Per prendere visione degli atti regionali con cui la Regione ha legiferato in merito alla certificazione energetica, si veda il menu di destra.

