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Obbligo ACE
Il metodo CENED
Modello dell'Attestato di Certificazione Energetica
Sanzioni
Gli obblighi per gli annunci di vendita e locazione
Accertamento degli obblighi
La Regione Lombardia ha completato l'iter normativo ed è operativa a tutti gli effetti. È la prima Regione che ha reso obbligatoria la certificazione energetica su tutto il proprio territorio e che ha anticipato al 1° gennaio 2008 i requisiti minimi di prestazione energetica che a livello nazionale sono entrati in vigore a gennaio 2010.
Con gli articoli 9 e 25 della Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 la Regione ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici. La disciplina complessiva è contenuta nella Deliberazione Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018.
L’obbligo della certificazione energetica (metodo di calcolo CENED, vedi paragrafo seguente) è prevista in caso di:
• nuova costruzione (certificazione edificio intero):
da settembre 2007 gli edifici di nuova costruzione, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
Attenzione: in relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l'attestato di certificazione secondo il modello di cui all'allegato C della delibera Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 8/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto direttoriale 13 dicembre 2007, n. 15833.
• ristrutturazione (certificazione edificio intero):
da settembre 2007 gli edifici oggetto di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie riscaldata, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla delibera Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla delibera Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
• ampliamento volumetrico (certificazione parziale o edificio intero):
da settembre 2007 e con onere a carico del proprietario, gli edifici oggetto di ampliamento volumetrico superiore al 20% della superficie riscaldata o oggetto di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745;
Attenzione: l’Attestato di certificazione energetica può essere riferito alla sola nuova porzione dell’edificio se essa è servita da un impianto termico dedicato. Se l’impianto è in comune con il resto dell’edificio è necessario certificare l’intero edificio.
• richiesta incentivi (certificazione parziale o edificio intero):
da settembre 2007 l’Attestato di Certificazione Energetica è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni regionali (di qualsiasi natura), finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto;
• edilizia pubblica:
da settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2011 gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui superficie superi i 1.000 m2 dovranno essere tutti dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica. L’obbligo diviene tempestivo se l’immobile è oggetto di compravendita;
Inizialmente, il termine entro il quale gli edifici pubblici dovevano dotarsi dell'ACE era il 1° luglio 2010; con la Dgr 28 luglio 2010, n. 9/335 tale termine è stato prorogato di un anno.
• compravendita (anche singole unità immobiliari):
- da settembre 2007, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di vendita dell’intero immobile;
- dal 1° luglio 2009, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di vendita di singole unità immobiliari.
In caso di compravendita, l’Attestato deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme, all’atto di trasferimento a titolo oneroso;
Attenzione: l’autodichiarazione con cui il proprietario attesta che l'edificio oggetto di compravendita è di classe G e i costi per la gestione energetica sono molto alti, non sostituisce l’attestato di certificazione energetica previsto dalla Regione.
L'autodichiarazione, seppure prevista dal punto 9, Allegato A (articolo 3, comma 1) alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), si applica solo nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica.
• locazione (anche singole unità immobiliari):
dal 1° luglio 2010, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto in caso di stipula o rinnovo di contratti di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare. Una copia conforme all’originale dell’attestato deve essere consegnato al locatario;
• contratti "Servizio Energia" o "Servizio Energia Plus" (anche singole unità immobiliari):
dal gennaio 2008, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto nel caso di stipula o rinnovo di contratti “Servizio Energia” o “Servizio Energia Plus” relativi a edifici pubblici o privati.
Il contratto “Servizio Energia”, introdotto dal DPR 412/93 e normato dal Dlgs 115/2008, è quello che regola gli accordi tra una Esco e il suo cliente. Esso prevede che la Esco fornisca un servizio energetico predefinito in termini di prestazioni e rendimenti minimi.
Per tutta la durata del contratto, il cliente non gestisce né la realizzazione, né la manutenzione dell’impianto e non paga il combustibile (energia elettrica, gas, ecc.). Riceve invece il servizio “a pacchetto” dalle ESCo, aziende specializzate nella fornitura di impianti e servizi energetici.
Il contratto “Servizio Energia Plus” prevede requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal contratto “Servizio Energia”.
Vedi la voce ESCo nel menu di destra.
Una volta prodotto, l’Attestato di Certificazione Energetica è valido 10 anni.
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione:
- gli immobili privi di impianto di riscaldamento o di uno dei suoi sottosistemi necessari al riscaldamento dell’edificio (ad esempio termosifoni, oppure condutture, oppure caldaia);
- gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- gli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo in cui il rispetto delle prescrizioni previste dall’obbligo di certificazioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere storico e artistico;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo;
- i fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 m2.
Sono inoltre esclusi dall'obbligo:
- le transazioni che si riferiscono a quote indivise di società immobiliari;
- il trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali (ad esempio servitù di passaggio);
- i trasferimenti immobiliari all'interno di fusioni e le scissioni societarie.
CENED (Certificazione ENergetica degli EDifici) è il software elaborato dal CESTEC (CEntro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività), l'organismo regionale di accreditamento della Regione Lombardia. La procedura sviluppata dal CESTEC è obbligatoria in tutti i comuni che non hanno modificato il regolamento edilizio, con specifiche indicazioni sulle prestazioni energetiche dell'edificio, prima dell'emanazione del Dl 311/2006.
Il software CENED è suddiviso in moduli di calcolo di:
• fabbisogno di Energia Netta (considerando i dati del contesto, i dati relativi all'edificio, ambienti riscaldati, proporzione tra involucro opaco e involucro trasparente);
• fabbisogno di Energia Primaria (tramite dati relativi al riscaldamento, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'approvvigionamento di energia elettrica);
• tipo di approvvigionamento (in relazione agli impianti di riscaldamento, di acqua calda sanitaria e all'energia elettrica utilizzata);
La parte finale è relativa alla certificazione energetica e alla relazione tecnica.
E' possibile scaricare il software CENED gratuitamente dal sito www.cened.it
L’11 gennaio 2010 è stata pubblicata la versione 1.0.4 del software CENED+. La nuova versione è stata aggiornata secondo le ultime disposizioni previste dal decreto direttoriale 15 dicembre 2009, n. 142006. Le nuove procedure di calcolo potranno essere utilizzate dal 15 gennaio 2010.
Le principali novità introdotte:
- CENED+ consente di copiare i dati e ripeterli riferendoli a subalterni con caratteristiche simili;
- la stampa dell’Attestato di Certificazione Energetica e della relazione di legge 10/91 non avverrà più attraverso il software, ma attraverso il Catasto Energetico CENED: il file prodotto dal software dovrà essere caricato on line nel Catasto e poi stampato. Per il caricamento on line nel Catasto, il software CENED+ consente di elaborare e preparare anche file .XML prodotti da altri software sviluppati in conformità alla procedura di calcolo di cui al decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 5796 dell'11 giugno 2009;
- gli aggiornamenti che si renderanno necessari nel tempo non richiederanno più la disinstallazione e re-installazione del software.
Attenzione: non è possibile aprire con l’applicativo CENED+ file .XML creati con le versioni precedenti del software CENED.
Modello dell'Attestato di Certificazione Energetica
Il modello di Attestato di Certificazione Energetica riportato nell'Allegato C Dgr 22 dicembre 2008, n. 8/8745 è stato sostituito dal modello presente nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2011, n. IX/1811. Il CENED, ma non la delibera, afferma che il nuovo modello entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2011.
Nel modello nuovo:
• è stato eliminato il riquadro "Accettazione del Comune" il timbro per accettazione del Comune e del relativo logo, presente nella prima pagina dell'attestato.
Il timbro del Comune non è, infatti, più necessario da quando l'attestato acquista efficacia con l'inserimento nel sistema informatico predisposto dalla Regione.
• è stata sostituita la dicitura “Numero di protocollo” con “Codice identificativo”;
• è stato inserito il Comune catastale,
Siccome il "Comune catastale" spesso non coincide con il "Comune amministrativo", si è reso necessario inserire questo dato
• è stata inserita la dicitura "Installazione/sostituzione VMC" (VCM - Ventilazione Meccanica Controllata) nel riquadro relativo alle opzioni possibili che il certificatore può indicare per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio.
Qui di seguito riportiamo entrambi i modelli.




Per prendere visione degli atti regionali con cui la Regione ha legiferato in merito alla certificazione energetica, si veda il menu di destra.
Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla legge, incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €.
Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10 mila.
In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme diventa inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.
Gli obblighi per gli annunci di vendita e locazione
Con la Deliberazione Giunta regionale 24 novembre 2011, n. IX/2555 la Regione Lombardia ha disposto che dal 1° gennaio 2012 negli annunci di vendita e di locazione deve essere chiaramente riportata la prestazione energetica e la classe energetica degli edifici soggetti all'obbligo della certificazione energetica.
Tutti gli annunci di vendita o locazione pubblicati su:
• giornali,
• manifesti,
• volantini,
• siti web,
e trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.), devono riportare:
• le prestazioni energetiche degli edifici (kWh/m2 per anno o kW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d'uso dell'edificio)
• e la classe energetica riportata nell'attestato di certificazione energetica.
In caso di edifici per cui i lavori sono ancora in corso, negli annunci occorre indicare:
• il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o kW/h/m3 per anno), riportato nella più recente relazione ex articolo 28 della legge 10/1991 depositata presso il Comune di competenza
• e la classe energetica corrispondente
L'obbligo vale sia per le singole unità immobiliari che per interi edifici, a prescindere dalla destinazione d'uso.
Esenzioni
Non sono soggetti all'obbligo:
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
• i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
• gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della Dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
• le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.
In questi casi, gli annunici devono riportare la dicitura "Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione".
Sanzioni
Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta l'obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa che va dai 1.000 € ai 5.000 €.
L'accertamento e la contestazione della violazione è in capo al Comune, che infliggerà la multa e ne incasserà il valore.
Il CESTEC (CEntro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività), l'organismo regionale di accreditamento della Regione Lombardia, è tenuto a verificare periodicamente il rispetto dell'obbligo negli annunci commerciali e le conseguenti misure adottate dai Comuni competenti. Le risultanze di tale verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
I criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti in materia di certificazione energetica sono contenuti nella Dgr 24 novembre 2011, n. IX/2554.
Con il Decreto dirigenziale n. 33 de 9 gennaio 2012, la Regione ha definito la procedura operativa di dettaglio che stabilisce come valutare l’insieme dei parametri oggetto di accertamento.
Selezione degli attestati di certificazione energetica da sottoporre ad accertamento
Il Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività (CESTEC), con cadenza trimestrale, dovrà estrarre un campione di attestati dal Catasto energetico regionale degli edifici, selezionando in modo casuale gli Ace che hanno maggiori probabilità di essere non conformi per i seguenti fattori:
• numero elevato di Ace redatti dal Soggetto certificatore;
• valori anomali dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (nel seguito EPH);
• EPH lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza;
• prestazione energetica particolarmente performante dell'edificio.
Sempre con cadenza trimestrale, il CESTEC deve provvedere anche alla verifica dei presupposti che hanno comportato la mancata allegazione dell'Ace ad atti di vendita e di locazione. Gli atti oggetto di verifica verranno individuati mediante estrazione casuale a partire da quelli segnalati dai notai, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24, all'articolo 27 comma 17-nonies.
La procedura di accertamento
Una volta eseguita la selezione, viene avviata una pratica di accertamento da condurre entro 4 anni dal deposito dell'Ace nel Catasto energetico regionale degli edifici o entro 4 anni dal deposito degli atti di vendita o locazione.
L'avvio della procedura di accertamento viene comunicata al Certificatore che ha redatto l'ACE in questione, tramite raccomanda oppure tramite posta elettronica certificata.
Uno o più ispettori nominati dal CESTEC effettueranno un sopralluogo nell'edificio a cui l'ACE oggetto di accertamento si riferisce. Nel corso del sopralluogo verranno acquisite le informazioni necessarie per identificare le caratteristiche dell'edificio ed, in particolare, dell'involucro edilizio, dell'impianto termico, delle fonti rinnovabili, in modo da verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia di certificazione energetica.
Le modalità di acquisizione dei dati e le modalità di valutazione degli stessi sono definiti nell'Allegato al Decreto dirigenziale 33/2012.
In caso di violazione degli obblighi di legge
Se nel corso del sopralluogo l'ispettore rileva una violazione degli obblighi, redige un verbale di accertamento e contestazione e lo consegna al trasgressore.
Entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'accertamento, l'ispettore consegna il verbale di sopralluogo e l'eventuale verbale di accertamento di violazione amministrativa all'Ufficio di Cestec competente in materia di controlli sulle certificazioni energetiche che, in caso di esito negativo, provvede all'annullamento dell'attestato di certificazione inserito nel Catasto regionale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore può presentare scritti difensivi e può chiedere inoltre di essere ascoltato.
Se la violazione sussiste, entro 60 giorni dal ricevimento della notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta, scegliendo la cifra più favorevole tra i due importi alternativi individuati dalla legge in materia di sanzioni amministrative:
• la terza parte della sanzione prevista
• oppure, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione edittale
La sanzione edittale è quella sanzione amministrativa articolata tra un importo massimo e uno minimo. Nel caso specifico, il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla legge, incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €.
Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10 mila.
Poniamo il caso che il Cestec abbia comminato una sanzione di 6.000 €. La terza parte di 6.000 € è 2.000 €. Invece, il doppio del minimo della sanzione edittale è 1.000 (come detto più sopra, il minimo della sanzione prevista dalle norme regionali è di 500 €). Se la sanzione viene pagata entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, il trasgressore può scegliere di pagare il doppio del minimo della sanzione edittale (1.000) perchè più favorevole della terza parte della sanzione prevista dal Cestec (2.000 €).
A questo importo vanno aggiunte le spese del procedimento.
Se, trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, la somma dovuta non viene pagata il Cestec ne ingiunge il pagamento, comprensivo delle spese sostenute.
Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione e costituisce titolo esecutivo.
Se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, la somma dovuta non viene pagata si dà avvio alla riscossione coatta. Cestec Spa provvede a trasmettere il nominativo del trasgressore al Dirigente regionale competente, o suo delegato, per l'iscrizione al ruolo, il quale attiva la procedura Equitalia per la riscossione coattiva delle somme dovute.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
