La Cassa depositi e prestiti Spa è un ente pubblico finanziario controllato al 70% del capitale sociale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la 30% da diverse fondazioni, soprattutto bancarie.
Attenzione: il Dm 25 novembre 2008, ai commi 7 e 8 dell'articolo 4, prevede che le Regioni e le Province autonome possano direttamente occuparsi della ricezione delle domande e della fase istruttoria, avvalendosi di enti di sviluppo regionale o di società finanziarie regionali. Per fare questo, le Regioni e le Provincie autonome devono stipulare una apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti. Al momento ci risulta che soltanto il Piemonte e la Valle D'Aosta abbiano usufruito di questa possibilità.
• domanda di ammissione
• istruttoria
• concessione o diniego
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione vanno presentate a decorrere dal quindicesimo giorno e fino al centotrentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione della circolare applicativa.
Ricordiamo che, per ogni ciclo di programmazione (cioè per ogni annualità del fondo Kyoto), il soggetto beneficiario può presentare una sola domanda per misura. Nel caso di “sistemi integrati”, la domanda può essere complessivamente una soltanto.
Oltre al cronoprogramma dell'intervento, obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari, la modulistica deve essere corredata da:
• una dichiarazione che attesti che si tratta di “nuovi investimenti”, la cui realizzazione non ha avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto
• da una valutazione di affidabilità economico-finanziaria del soggetto beneficiario e del progetto (vedi Allegato B del Dm 25 novembre 2008, nel menu di destra)
• le attestazioni necessarie a verificare il rispetto dei presupposti legali dell’indebitamento
L'istruttoria
Le domande di ammissione vengono sottoposte ad un’istruttoria, che si compone di tre fasi:
• istruttoria preliminare
• istruttoria economico-finanziaria
L’istruttoria tecnica viene svolta da un’apposita Commissione di valutazione, composta da membri designati dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo, coadiuvata da una segreteria tecnica composta da funzionari del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dello Sviluppo e dell'Enea.
La Cassa depositi e prestiti, una volta chiuse le fasi istruttorie, invia al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dello Sviluppo un elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio. Sulla base di questo elenco, il Ministero dell’Ambiente emana il decreto di ammissione all’agevolazione e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti, che a sua volta lo notifica al soggetto beneficiario.
Nota bene: il diniego non preclude la possibilità, per il soggetto interessato, di ripresentare domanda (anche per la medesima misura) per il ciclo annuale successivo.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
