Fondo rotativo per Kyoto

Procedure
Attenzione: in assenza della circolare applicativa, il Fondo per Kyoto non risulta al momento attivato. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la casella di posta elettronica FondoRotativoKyoto@minambiente.it, alla quale è possibile inviare richieste di informazioni relative al Fondo rotativo e alla circolare applicativa.
 
Il Ministero dell’Ambiente ha affidato alla Cassa depositi e prestiti il compito di raccogliere e valutare le richieste di ammissione ai benefici del Fondo rotativo. Le domande presentate vengono registrate in ordine cronologico.

La Cassa depositi e prestiti Spa è un ente pubblico finanziario controllato al 70% del capitale sociale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la 30% da diverse fondazioni, soprattutto bancarie.

Attenzione: il Dm 25 novembre 2008, ai commi 7 e 8 dell'articolo 4, prevede che le Regioni e le Province autonome possano direttamente occuparsi della ricezione delle domande e della fase istruttoria, avvalendosi di enti di sviluppo regionale o di società finanziarie regionali. Per fare questo, le Regioni e le Provincie autonome devono stipulare una apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti. Al momento ci risulta che soltanto il Piemonte e la Valle D'Aosta abbiano usufruito di questa possibilità.

La procedura per l'ammissione al prestito si compone di tre passaggi fondamentali:
 
• domanda di ammissione
• istruttoria
• concessione o diniego
 

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione vanno presentate a decorrere dal quindicesimo giorno e fino al centotrentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione della circolare applicativa.

Le domande devono essere inviate alla Cassa depositi e prestiti Spa, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico su supporto digitale (cd, dvd).
 
Ricordiamo che, per ogni ciclo di programmazione (cioè per ogni annualità del fondo Kyoto), il soggetto beneficiario può presentare una sola domanda per misura. Nel caso di “sistemi integrati”, la domanda può essere complessivamente una soltanto.  
 
La presentazione della domanda deve essere fatta utilizzando la modulistica contenuta nell’allegato A del Dm 25 novembre 2008 (vedi menu di destra), corredata dal cronoprogramma dell'intervento - obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari- e da ulteriore documentazione aggiuntiva.  
 
Documentazione aggiuntiva per imprese, persone fisiche, persone giuridiche private e condomini

Oltre al cronoprogramma dell'intervento, obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari, la modulistica deve essere corredata da: 

• una dichiarazione che attesti che si tratta di “nuovi investimenti”, la cui realizzazione non ha avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto

• da una valutazione di affidabilità economico-finanziaria del soggetto beneficiario e del progetto (vedi Allegato B del Dm 25 novembre 2008, nel menu di destra)

 
Documentazione aggiuntiva per soggetti pubblici
 
Oltre al cronoprogramma dell'intervento, obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari, la modulistica deve essere corredata da:
 
una dichiarazione che attesti il rispetto della vigente normativa in tema di copertura finanziaria delle spese di investimento

• le attestazioni necessarie a verificare il rispetto dei presupposti legali dell’indebitamento


L'istruttoria

Le domande di ammissione vengono sottoposte ad un’istruttoria, che si compone di tre fasi:

• istruttoria preliminare

• istruttoria tecnica

• istruttoria economico-finanziaria
 
Ogni fase istruttoria viene analizzata e valutata distintamente. Soltanto il superamento di tutte e tre le fasi consente l'ammissione al finanziamento agevolato.  

L’istruttoria tecnica viene svolta da un’apposita Commissione di valutazione, composta da membri designati dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo, coadiuvata da una segreteria tecnica composta da funzionari del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dello Sviluppo e dell'Enea.

 
Decreto di ammissione all’agevolazione

La Cassa depositi e prestiti, una volta chiuse le fasi istruttorie, invia al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dello Sviluppo un elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio. Sulla base di questo elenco, il Ministero dell’Ambiente emana il decreto di ammissione all’agevolazione e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti, che a sua volta lo notifica al soggetto beneficiario.
 
Oltre che nel caso di diniego per motivazioni emerse in fase istruttoria, l’agevolazione può essere negata anche in caso di esaurimento delle risorse assegnate su base annua.

Nota bene: il diniego non preclude la possibilità, per il soggetto interessato, di ripresentare domanda (anche per la medesima misura) per il ciclo annuale successivo.
 
La Cassa depositi e prestiti assegna al soggetto beneficiario un tempo massimo entro il quale avviare le procedure per il perfezionamento del contratto di finanziamento. Scaduto il termine temporale, decade la possibilità di accedere al finanziamento. 
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