Con la Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, la Regione ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo le prestazioni minime, la metodologia di calcolo e i criteri e le modalità per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica.
La Deliberazione Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 - come modificata dalla Deliberazione Giunta regionale 20 ottobre 2009, n. 1-12374 - contiene le norme attuative della legge 13/2007 e, in particolare, detta le norme su:
• l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica;
Per svolgere l'attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti all'Elenco regionale dei certificatori energetici. Vedi menu di destra.
• l’elenco dei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico – scientifici;
Sono ammessi all'iscrizione ingegneri, architetti, periti e geometri. Possono essere ammessi anche altri soggetti laureati o diplomati, con titolo di studio tecnico scientifico, a seguito del conseguimento dell'attestato di partecipazione, con verifica finale, del corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte. Vedi menu di destra.
• le modalità di svolgimento del corso di formazione;
I corsi di formazione sono organizzati dagli Ordini, dai Collegi professionali, dalle Agenzie per l'energia, dalle Agenzie formative, dall'Università di Torino, dal Politecnico di Torino e dall'Università del Piemonte Orientale previa apposita intesa con la Regione Piemonte. Per maggiori informazioni, vedi menu di destra.
• il modello dell'attestato di certificazione energetica e gli aspetti ad esso connessi;
Vedi in fondo a questa pagina.
• la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione;
Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell'acqua calda sanitaria. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell'edificio. Per maggiori informazioni vedi la Dgr 4 agosto 2009, n. 43-11965 nel menu di destra.
• il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.
Il Sistema informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici (SICEE) gestisce l'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), i dati inseriti negli ACE e la raccolta degli attestati trasmessi dai professionisti. Per maggiori informazioni vedi menu di destra.
L'obbligo della certificazione
L’Attestato di Certificazione Energetica deve comprendere i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.
L’obbligo della certificazione è prevista in caso di:
• nuova costruzione (certificazione edificio intero):
gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore. In tali edifici, l’attestato o una targhetta di efficienza energetica devono essere affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
Solo per gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, il metodo di calcolo del valore delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione è diverso e deve essere calcolato mediante le procedure previste dell’articolo 21, comma 1, lettera a) della Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. Ad oggi (gennaio 2010) non sono stati ancora emanati i decreti attuativi. In attesa dell'emanazione del provvedimento, si applica la metodologia prevista dalle norme Uni in vigore.
• ristrutturazione (certificazione edificio intero):
gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore. In tali edifici, l’attestato o una targhetta di efficienza energetica devono essere affissi in un luogo facilmente visibile al pubblico.
Solo per gli edifici ristrutturati integralmente e per gli edifici con superfice superiore a 1.000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione parziale, il metodo di calcolo del valore delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione è diverso e deve essere calcolato mediante le procedure previste dell’articolo 21, comma 1, lettera a) della Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. Ad oggi (gennaio 2010) non sono stati ancora emanati i decreti attuativi. In attesa dell'emanazione del provvedimento, si applica la metodologia prevista dalle norme Uni in vigore.
• compravendita (anche singole unità immobiliari)
in caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. Per le unità immobiliari che fanno parte di un edificio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato occorre produrre la certificazione energetica dell'intero edificio.
• locazione (anche singole unità immobiliari):
in caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso. Per le unità immobiliari che fanno parte di un edificio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato occorre produrre la certificazione energetica dell'intero edificio.
• edilizia pubblica
negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica in tutti i casi sopra elencati, nonchè in caso di stipula o rinnovo di tutti i contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione. Vige anche l'obbligo di affisione della targa energetica in un luogo visibile al pubblico.
La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato, come per esempio gli appartamenti di un condominio, può fondarsi:
• sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata;
• su una certificazione comune dell'intero edificio per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
• sulla valutazione di un'altra unità immobiliare rappresentativa dello stesso fabbricato e della stessa tipologia.
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione:
• le unità immobiliari prive di impianto termico che hanno le seguenti destinazioni d'uso:
• box
• cantine
• autorimesse
• parcheggi multipiano
• locali adibiti a depositi
• strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
• strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi
Attenzione: Tranne nei casi appena elencati, l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto anche per gli edifici privi di impianto di riscaldamento. Il calcolo dei consumi sarà di "consumi previsti" e dovranno essere calcolati come segue:
a) per la climatizzazione invernale: si valuta dapprima il fabbisogno di energia termica dell'edificio (UNI/TS 11300-1) e successivamente l'energia primaria, presumendo che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l'utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica; in tal caso il fabbisogno netto ideale di energia termica per il riscaldamento, così come definito nella norma UNI/TS 11300-1, deve essere corretto mediante il fattore di conversione dell'energia primaria in energia elettrica;
b) per la produzione di acqua calda sanitaria: si valuta dapprima il corrispondente fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio (UNI/TS 11300-2) e successivamente l'energia primaria presumendo che, in mancanza di specifiche indicazioni, il servizio sia fornito mediante l'uso di apparecchi alimentati dalla rete elettrica; in tal caso il fabbisogno netto ideale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, così come definito nella norma UNI/TS 11300-2, deve essere corretto mediante il fattore di conversione dell'energia primaria in energia elettrica.
• gli edifici dichiarati inagibili
• gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato
Sono considerati tali gli edifici di edilizia residenziale pubblica con canoni di locazione calcolati con riferimento agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o edifici privati concessi in locazione secondo contratti convenzionati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
• gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
• gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Validità
Una volta emesso, l'Attestato di Certificazione Energetica ha una durata massima di dieci anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
Controlli e sanzioni
La Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione. Le sanzioni sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell'irregolarità accertata, ed eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori e ai locatori.
Catasto energetico
La Regione Piemonte ha realizzato un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (SICEE) contenente l'elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati. Nell'ambito del SICEE è prevista la realizzazione del "Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte", contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. Pertanto, la Regione Piemonte metterà a disposizione dei soggetti abilitati procedure informatizzate a supporto dell'iscrizione all'elenco dei certificatori, della prenotazione, dell'acquisizione dei codici regionali degli attestati, e per la compilazione e trasmissione telematica degli attestati. I servizi informativi, assieme alle modalità ed alle istruzioni per il loro utilizzo, saranno resi disponibili al più presto.
Il modello dell'ACE
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