Normativa nazionale e comunitaria
Giurisprudenza

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Sentenza Corte Costituzionale 3 marzo 2011, n. 67

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Realizzazione - Norma regionale - Diveto assoluto in aree Rete Natura 2000 - Contrasto con l'esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale

È illegittima la legge regionale che preclude in assoluto la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree protette Natura 2000 per contrasto con l'esclusiva statale in materia di tutela ambientale.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 2011, n. 67 cassando le norme della Regione Basilicata in materia. La preclusione assoluta a realizzare impianti a fonti rinnovabili nelle aree "Rete Natura 2000" (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale) è ingiustificata e contrasta con le norme statali di protezione esistenti, che regolano gli interventi all’interno delle aree protette non col divieto assoluto alla realizzazione ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza.
La competenza esclusiva statale in materia ambientale (articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.) esige una valutazione unitaria del sistema "ambiente" che non tollera, per la Corte, discipline regionali differenziate che insidiano l’organicità della tutela complessiva già individuata a livello nazionale.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Territorio | Parchi / Aree protette | Impianti | Procedure semplificate | Via / Vas