Normativa nazionale e comunitaria
Giurisprudenza

Documento disponibile ai soli utenti abbonati

Per poter consultare questo documento è necessario disporre del servizio on line Osservatorio sulla normativa energetica.

Se siete abbonati, fate login per farvi riconoscere dal sistema e accedere al documento.

Per informazioni sul servizio Osservatorio sulla normativa energetica

Sentenza Tar Puglia 13 aprile 2011, n. 657

Energie rinnovabili - Impianti - Autorizzazione - Oneri istruttori - Momento della quantificazione - Presentazione della domanda

La quantificazione degli oneri istruttori per la procedura di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili va fatta al momento di presentazione della domanda.
Il Tar Puglia, nella sentenza 13 aprile 2011, n. 657 ha escluso la possibilità per la Regione di chiedere al proponente un'integrazione degli oneri istruttori per un procedimento di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 causato da un cambio delle tariffe successivo al momento di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
La legge 62/2005 (articolo 4) stabilisce che gli oneri per le prestazioni svolte da uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche. Per consentire al proponente il progetto di conoscere esattamente gli oneri da pagare e potere formare un piano economico consapevole, è al momento di presentazione della domanda di autorizzazione che l’onere istruttorio va quantificato.