Delibera 9 giugno 2006, n. 111/06
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Parole chiave:
Mercato |
Elettricità |
Energie rinnovabili
Modifiche:
- Delibera 16 novembre 2006, n. 253/06 (13-12-2006)
- Delibera 27 marzo 2007, n. 73/07 (01-04-2007)
- Delibera 6 novembre 2007, n. 280/07 (13-11-2007)
- Delibera 27 dicembre 2007, n. 343/07 (28-12-2007)
- Delibera 29 dicembre 2007, n. 349/07 (01-01-2008)
- Delibera 29 dicembre 2007, n. 350/07 (01-01-2008)
- Delibera 31 marzo 2008, ARG/elt 43/08 (01-04-2008)
- Delibera 28 maggio 2008, ARG/elt 68/08 (01-07-2008)
- Delibera 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08 (18-11-2008)
- Delibera 27 novembre 2008, ARG/elt 171/08 (28-11-2008)
- Delibera 19 dicembre 2008, ARG/elt 189/08 (19-12-2008)
- Delibera 23 dicembre 2008, ARG/elt 203/08 (01-01-2009)
- Delibera 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09 (01-05-2009)
- Delibera 17 giugno 2009, ARG/elt 74/09 (24-06-2009)
- Delibera 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (01-08-2009)
- Delibera 28 settembre 2009, ARG/elt 138/09 (01-10-2009)
- Delibera 2 ottobre 2009, ARG/elt 142/09 (08-10-2009)
- Delibera 29 dicembre 2009, ARG/elt 204/09 (01-01-2010)
- Delibera 29 dicembre 2009, ARG/elt 214/09 (01-01-2010)
- Delibera 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (01-01-2010)
Versione coordinata con modifiche. Testo vigente oggi 12-03-2010
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 9 giugno 2006
Visti:
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
— la legge 23 agosto 2004, n. 239;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/1999), ed in particolare l'articolo 3, commi 3 e 6, e l'articolo 5;
— il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
— il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000;
— il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001;
— il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la contestuale assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;
— il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante le disposizioni in materia di assunzione della titolarità delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società;
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
— il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
— il decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2005 (di seguito: decreto 1 dicembre 2005) recante l'approvazione delle modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, apportate dal Gestore del mercato elettrico;
— gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);
— la nota del Ministro delle attività produttive in data 11 dicembre 2003, prot. n. 4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);
— gli indirizzi formulati in data 24 dicembre 2004 dal Ministro delle attività produttive ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: ulteriori indirizzi del Sistema Italia 2004);
— la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002, 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
— la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
— la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 168/03);
— la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;
— la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni;
— la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, 50/05;
— la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, 175/05 (di seguito: deliberazione 175/05);
— la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, 203/05;
— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 293/05 (di seguito: deliberazione 293/05);
— la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
— il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonché di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la ricognizione 1° giugno 2005);
— il documento per la consultazione concernente la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorità in data 4 agosto 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 4 agosto 2005);
— il documento per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006, approvato dall'Autorità in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre 2005);
— la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione IV, 28 febbraio 2006, n. 615/06, che ha annullato il punto 1, lettera i, del dispositivo della deliberazione 175/05, laddove aggiunge alla deliberazione 168/03 l'articolo 23.2, ed in parte qua la deliberazione 293/05.
Considerato che:
— con deliberazione 168/03, l'Autorità ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 79/1999;
— l'erogazione del servizio di dispacciamento si articola in:
- la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica, nonché dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite;
- l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa o prelevata;
- la quantificazione degli sbilanciamenti, ossia gli scostamenti fra posizioni commerciali (acquisti e vendite registrati) e posizioni fisiche (energia elettrica immessa o prelevata), nonché la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento e la gestione di un sistema a garanzia del buon esito delle transazioni connesse ai medesimi corrispettivi;
— le caratteristiche tecniche del sistema elettrico pongono la fase di esecuzione fisica degli acquisti e delle vendite di energia elettrica al di fuori del controllo esclusivo delle parti (venditore e acquirente) poiché il buon esito delle transazioni può essere assicurato unicamente dal soggetto responsabile della gestione coordinata dei flussi di energia elettrica a livello nazionale, ossia da Terna in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento;
— la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, ossia degli acquisti e delle vendite conclusi attraverso la contrattazione al di fuori del sistema delle offerte, così come la registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte, costituisce quindi uno strumento essenziale per la definizione dei diritti e degli obblighi delle parti (venditore e acquirente), anche verso il sistema elettrico, ossia nei confronti di Terna in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento;
— le caratteristiche tecniche del sistema elettrico rendono necessario, ai fini della sicurezza del sistema stesso, che il responsabile del servizio di dispacciamento programmi con anticipo rispetto al tempo reale l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;
— ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività di cui al precedente alinea, è necessario che siano comunicati a Terna, in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento, i programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica in esecuzione delle vendite e degli acquisti netti registrati;
— per assicurare il buon esito delle transazioni, è necessario predisporre un sistema di garanzie, sottoscritto da tutti gli operatori, in grado di coprire adeguatamente Terna dal rischio di controparte associato alle partite economiche che originano nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
— il documento per la ricognizione 1 giugno 2005 evidenziava precise criticità concernenti il vigente sistema di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, introdotto dalla deliberazione 168/03, e il vigente sistema di garanzie contro i rischi commerciali assunti da Terna nell'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento;
le principali criticità evidenziate nel suddetto documento consistono:
- nell'obbligo di associare, già in fase di registrazione, ciascuna vendita/acquisto ai punti di immissione/prelievo cui si riferisce;
- nell'insufficienza e nella complessità, anche a causa della presenza di differenti piattaforme di registrazione degli acquisti e delle vendite (Piattaforma bilaterali, Piattaforma aggiustamento bilaterali, piattaforma IPEX), delle verifiche di congruità dei medesimi acquisti e vendite con la capacità effettiva di immissione e di prelievo degli utenti del dispacciamento nonché con la capienza delle garanzie prestate dai medesimi utenti a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- nell'impossibilità, in alcuni casi, per gli operatori di utilizzare il sistema delle offerte per la chiusura di posizioni commerciali acquisite con la contrattazione al di fuori del medesimo sistema;
— le predette criticità, da un lato, ostacolano lo sviluppo di sistemi di negoziazione a termine dell'energia elettrica atti a offrire agli operatori i necessari strumenti di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato elettrico, dall'altro, accrescono la vulnerabilità del sistema elettrico a fronte dell'eventuale insolvenza di uno o più utenti del dispacciamento;
— il documento per la consultazione 4 agosto 2005 delineava agli operatori alcune opzioni di revisione della disciplina del dispacciamento, limitatamente al sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite nonché al sistema di garanzie, volte a risolvere le sopraccitate criticità;
— le preferenze espresse dagli operatori nell'ambito del processo di consultazione, si concentravano su un modello aperto che, separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite, consentisse lo sviluppo di una pluralità di sistemi di negoziazione a termine da parte di operatori di bilanciamento qualificati dotati di particolari requisiti di solvibilità e onorabilità definiti dall'Autorità, ai quali sia concessa la possibilità di registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo.
Ritenuto che sia opportuno:
— procedere alla revisione del sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, nonché al sistema di garanzie, riconfermando le altre condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse stabilite dalla deliberazione n. 168/03;
— predisporre un sistema di registrazione separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, effettuata assegnando agli operatori di mercato appositi conti, dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite e prevedere la presenza di operatori di bilanciamento qualificati dotati dei requisiti di solvibilità e onorabilità definiti dall'Autorità che possano registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;
— rafforzare il sistema di garanzie nel breve termine, predisponendo un sistema basato su garanzie individuali integrate da una componente di carattere mutualistico, nella forma di un corrispettivo a carico degli operatori a copertura di eventuali oneri che dovessero emergere per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie di tipo individualistico;
— che Terna si avvalga, al fine di minimizzare i costi dell'attività di registrazione e di ottimizzare i relativi flussi informativi, del Gestore del mercato elettrico in qualità di gestore del sistema di registrazione
Delibera
— di approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
— di abrogare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dall'1 gennaio 2007 a decorrere dall'1 aprile 2007 a decorrere dall'1 maggio 2007;
— di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, alla società Terna Spa e alla società Gestore del mercato elettrico Spa;
— di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione e produca effetti dall'1 gennaio 2007 produca effetti dall'1 aprile 2007 limitatamente alle transazioni riferite a periodi rilevanti a partire dall'1 maggio 2007. Per le transazioni riferite a periodi rilevanti anteriori all'1 maggio 2007 continuano a valere le disposizioni di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003 n. 168/03.
Allegato A
Parte I
Definizioni, oggetto e finalità del provvedimento
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato) dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Tit), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
— l'Acquirente unico è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 79/1999;
— acquisto a termine è, per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte;
— acquisto netto a termine è, per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relativi a tale periodo, quando tale somma ha valore positivo;
— controllo degli scambi programmati è l'insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
— disciplina del mercato è il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;
— energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/2003 è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/2003, secondo le modalità previste dalla deliberazione 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza inferiore a 10 Mva alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/2003;
— energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/2003 è l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/2003, secondo le modalità previste dalla deliberazione 280/07;
— energia elettrica di cui al comma 41 della legge 239/2004 è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge 239/2004, secondo le modalità previste dalla deliberazione 34/05;
— energia elettrica di cui al comma 41 della legge 239/2004 è l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41, della legge 239/2004, secondo le modalità previste dalla deliberazione 280/07;
— il Gestore del sistema elettrico è la società Gestore del sistema elettrico – Grtn Spa di cui al Dpcm 11 maggio 2004;
— il Gestore dei servizi elettrici è la società Gestore dei servizi elettrici — Gse Spa di cui al Dpcm 11 maggio 2004;
— il Gestore del mercato elettrico è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 79/1999;
— gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 79/1999;
— impianto di produzione o impianto è l’insieme delle unità di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il medesimo punto di immissione;
— impresa distributrice di riferimento è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione 118/03;
— impresa distributrice di riferimento è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), del Tilp;
— impresa distributrice di riferimento è l'impresa distributrice di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del Tis;
— impresa distributrice sottesa è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1. lettera b), della deliberazione 118/03;
— impresa distributrice sottesa è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), del Tilp;
— impresa distributrice sottesa è l'impresa distributrice di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), del Tis;
— insufficienza di offerta è la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima e relative ad unità di consumo, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
— macrozona A è la macrozona A di cui all'articolo 3 della deliberazione 50/05;
— macrozona B è la macrozona B di cui all'articolo 3 della deliberazione 50/05;
— macrozona C è la macrozona C di cui all'articolo 3 della deliberazione 50/05;
— macrozona D è la macrozona D di cui all'articolo 3 della deliberazione 50/05;
- macrozona Continente è la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D;
— margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del Pesse è per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione la differenza fra la potenza massima disponibile dell'unità di produzione ai fini del Pesse e il programma post-MA di immissionedella medesima unità di produzione;
— mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento;
— mercato elettrico è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
— mercato del giorno prima è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
— mercato di aggiustamento è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
— mercato per il servizio di dispacciamento è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 60;
— operatore di mercato è un soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi Cet di immissione e di prelievo;
— periodo di rientro in servizio è il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unità di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilità pari almeno a ventuno giorni;
— Pesse è il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico predisposto da Terna in conformità alla deliberazione Cipe del 6 novembre 1979;
— potenza massima disponibile di un'unità di produzione ai fini del Pesse è il minor valore tra la potenza massima erogabile dall'unità di produzione in tempo reale e la potenza massima erogabile dall'unità di produzione come risultante sul registro delle unità di produzione dinamico di Terna ed utilizzato da Terna ai fini della decisione di attivazione del Pesse;
— prelievo residuo di area è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione 118/03;
— prelievo residuo di area è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 6 del Tilp;
— prelievo residuo di area è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 7 del Tis;
— primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;
— programma è una quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo in una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
— programma post-MA di immissione è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;
— programma post-MA di immissione è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato di aggiustamento;
— programma post-MA di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;
— programma post-MA di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato di aggiustamento;
— programma Cet di immissione è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione delle vendite nette a termine registrate nel suo Conto energia a termine (Cet);
— programma Cet di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione degli acquisti netti a termine registrati nel suo Conto energia a termine (Cet);
— programma Cet post-MGP di immissione è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma Cet di immissione risultante in esito al mercato del giorno prima;
— programma Cet post-MGP di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma Cet di prelievo risultante in esito al mercato del giorno prima;
— programma post-MSD-ex-ante di immissione è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MA di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
— programma post-MSD-ex-ante di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MA di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
— programma post-MGP cumulato di immissione è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi Cet post-MGP di immissione;
— programma post-MGP cumulato di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi Cet post-MGP di prelievo;
— programma vincolante modificato e corretto di immissione è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MSD-ex-ante di immissione, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
— programma vincolante modificato di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MSD-ex-ante di prelievo, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
— regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'articolo 6 del presente provvedimento;
— rete rilevante è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
— rettifiche di settlement sono le rettifiche ai dati di misura di cui al comma 51.2 del Tis;
— rettifiche tardive sono le rettifiche ai dati di misura di cui al comma 51.3 del Tis;
— servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite da Terna e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite da Terna;
— sistema delle offerte è il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 79/1999;
— sufficienza di offerta è la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
— Terna è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa, di cui al Dpcm 11 maggio 2004;
- Tiv è la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente integrata e modificata1 ;
— Tilp è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato;
— Tis è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09;
— Tisp è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
— unità abilitata è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
— unità abilitata è un'unità di produzione o di consumo che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini dell'abilitazione alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica;
— unità di consumo rilevante è un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
— unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programabili è un'unità di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, delle biomasse, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unità ad acqua fluente;
— unità di produzione Cip 6/92 è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 79/1999;
— unità di produzione di cogenerazione è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione 42/02;
— unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 è un'unità di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/2003 o del comma 41 della legge 239/2004;
— unità di produzione 74/08 sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui al Tisp;
— unità di produzione o di consumo è un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
— unità di produzione rilevante è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
— unità di produzione e pompaggio strategica è un'unità abilitata alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all'articolo 62;
— unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
— utente del dispacciamento è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
— vendita a termine è, per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica venduta al di fuori del sistema delle offerte;
— vendita netta a termine è, per ciascun periodo rilevante, il valore assoluto della somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relative a tale periodo, quando tale somma ha valore negativo;
— Venf è il valore dell'energia elettrica non fornita;
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— decreto legislativo 387/2003 è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
— Dpcm 11 maggio 2004 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
— legge 239/2004 è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
— decreto 24 ottobre 2005 è il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
— legge 2/2009 è la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
— deliberazione 42/02 è la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
— deliberazione 67/03 è l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1° settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
— deliberazione 118/03 è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
— deliberazione 205/04 è la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;
— deliberazione 34/05 è la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni;
— deliberazione 50/05 è la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05;
— deliberazione 39/06 è la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06.
Articolo 2
Finalità
2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di:
a) assicurare l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi i clienti finali;
b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, attraverso il dispacciamento, che è l'attività volta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unità di produzione, delle unità di consumo e della rete rilevante;
d) promuovere lo sviluppo di mercati a termine per la compravendita di energia elettrica.
Articolo 3
Oggetto
3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 79/1999, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:
a) connessione, intesa, ai fini del presente provvedimento, come, realizzazione e mantenimento del collegamento alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;
b) trasmissione, inteso come il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 79/1999 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
d) dispacciamento, inteso, ai fini del presente provvedimento, come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali.
3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il presente provvedimento disciplina le condizioni per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, articolato nei seguenti elementi:
a) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo ai fini del dispacciamento;
b) aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
c) regolazione definizione dei corrispettivi di dispacciamento.
Parte II
Erogazione del servizio di dispacciamento
Titolo 1
Disposizioni generali
Articolo 4
Contratto per il servizio di dispacciamento
4.1 Sono tenuti a concludere con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento:
a) i titolari di unità di produzione;
b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione dei titolari delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
c) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione;
e) il Gestore del sistema elettrico per le unità di produzione Cip 6/92.
e) il Gestore dei servizi elettrici per le unità di produzione Cip 6/92 oltre che per le unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 e le unità di produzione 74/08.
4.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione e del contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato di cui all'articolo 2 del Tit è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
4.3 Il titolare di un'unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo 387/2003 o della legge 239/2004, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia. In tal caso, il gestore di rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato.
4.4 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo.
Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna.
4.5 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e per tutti i punti di importazione e unico per tutte le unità di consumo e per tutti i punti di esportazione nella titolarità di uno stesso soggetto, ad eccezione delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 per la quale il soggetto si sia avvalso del gestore di rete per la conclusione del medesimo contratto.
4.6 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia, le imprese distributrici di riferimento inviano a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza, nonché dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza delle imprese distributrici sottese che hanno concluso un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione. Le variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo trattati su base oraria seguono la tempistica prevista all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione 118/03 all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 42/08.
4.7 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato di cui all'articolo 2 del Tit. Terna nega la connessione alla rete dell'unità di produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.
4.8 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano la connessione alla rete delle unità di consumo, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione a Terna, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.
4.9 L'intimazione di cui ai commi 4.7 e 4.8 contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comporterà la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in essere e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il servizio comunica tempestivamente a Terna e all'Autorità l'avvenuta disconnessione.
4.10 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, Terna ne dà comunicazione all'Autorità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
4.11 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la medesima impresa risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.
Articolo 5
Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento
5.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate da Terna ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 79/1999.
5.2 Le regole per il dispacciamento, nonché le successive revisioni delle stesse, sono adottate da Terna in esito alla procedura disciplinata all'articolo 6.
5.3 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 5.1 insorgano controversie, l'Autorità, su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.
Articolo 6
Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento
6.1 Terna, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito internet unitamente alle osservazioni ricevute, lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:
a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
6.2 L'Autorità si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalità previste dalla deliberazione 39/06.
6.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che Terna effettua nel proprio sito internet entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.
6.4 Terna rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.
Articolo 7
Convenzione tra Terna e il Gestore del mercato elettrico
7.1 Terna e il Gestore del mercato elettrico attraverso una o più convenzioni disciplinano tra l'altro:
a) l'affidamento al Gestore del mercato elettrico dell'attività di raccolta delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo articolo 60;
b) i flussi informativi necessari alla registrazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
c) la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
d) le modalità per lo scambio tra il Gestore del mercato elettrico e Terna delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, finalizzate alla registrazione dei programmi di immissione e di prelievo;
e) la regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 14, comma 14.8, della deliberazione 50/05 dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.
7.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al comma precedente ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità. La Direzione energia elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.
Articolo 8
Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie
8.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
b) unità di produzione di cogenerazione;
c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
c1) unità di produzione e pompaggio strategiche;
d) unità di produzione Cip 6/92, ad eccezione delle unità di produzione Cip 6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), c1) ed e);
g) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
h) unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
i) unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004;
j) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.
i) unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 ad eccezione delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
j) unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
k) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a j) del presente comma.
8.2 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
b) unità di produzione di cogenerazione;
c) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
d) unità di produzione Cip 6/92, ad eccezione delle unità di produzione Cip 6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera d);
g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) a f) e alle successive lettere da h) a i) da h) a j) da h) a k) del presente comma;
h) unità di produzione Cip 6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
i) unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004.
i) unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/04 ad eccezione delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
j) unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
k) unità di produzione 74/08, indipendentemente dalla fonte primaria.
8.3 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unità di consumo rilevanti;
b) unità di consumo non rilevanti.
Articolo 9
Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica
9.1 Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.
9.2 Il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.
Articolo 10
Punti di dispacciamento
10.1 Punto di dispacciamento per unità di produzione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione che siano contestualmente:
c) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 8;
d) localizzati in un'unica zona;
e) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento, che è anche titolare dei contratti di trasmissione e di distribuzione.
10.2 Il punto di dispacciamento per unità di produzione può includere altresì, nei casi e con le modalità definite da Terna nelle regole di dispacciamento, i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione.
10.3 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento:
a) l'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti;
b) la capacità di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione.
c) la capacità di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento per unità di pompaggio.
10.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, ad eccezione delle unità di produzione di cui al comma 8.2, lettera i), è l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.1.
10.5 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 è l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unità di produzione di cui al comma 8.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.
10.6 Punto di dispacciamento per unità di consumo è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.
10.7 Il punto di dispacciamento per unità di consumo non comprese nel mercato vincolato è l'insieme di uno o più punti di prelievo che siano contemporaneamente:
a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 8;
b) localizzati in un'unica zona;
c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, da un utente del dispacciamento, che è anche utente del servizio di trasmissione e di distribuzione.
10.8 Il punto di dispacciamento per unità di consumo comprese nel mercato vincolato è l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:
a) localizzati in un'unica zona;
b) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato.
10.9 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo rilevanti è definito da Terna nelle regole per il dispacciamento.
10.10 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.7.
10.11 Punto di dispacciamento di importazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.
10.12 Punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.
10.13 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento la capacità di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento di importazione, nonché la capacità di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento di esportazione.
Articolo 11
Periodo rilevante
11.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.
11.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo è pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
11.3 Per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate Terna può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.
Articolo 12
Energia elettrica immessa e prelevata
12.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione o in un punto di dispacciamento di importazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa, rispettivamente, nei punti di immissione o nei punti di importazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
12.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo, in un punto di dispacciamento per unità di pompaggio o in un punto di dispacciamento di esportazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica prelevata, rispettivamente, nei punti di prelievo o nei punti di esportazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
12.3 L'energia elettrica immessa o prelevata in/da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12.4 e 12.5, è determinata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'articolo 33.
12.4 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.
12.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
12.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 12.1 e 12.2:
a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato fissato nella tabella 8, colonna A, allegata al presente provvedimento;
b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato fissato nella tabella 8, colonna A, allegata al presente provvedimento.
12.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione 118/03 il profilo di cui all'articolo 6, comma 6.4, lettera a), del Tilp.
12.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 Kw. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unità di produzione.
12.9 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 Kw ha facoltà di chiedere a Terna il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.
12.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria è determinata ai sensi della deliberazione 118/03 ai sensi del Tilp.
12.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo.
12.11 Il Tilp definisce i punti di prelievo trattati su base oraria, trattati per fasce e trattati monorari.
12.12 Nel caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di utenza o di una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione Cip 6/92, si intende immessa o prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione Cip 6/92.
Articolo 12
Energia elettrica immessa e prelevata
12.1 L'energia elettrica immessa e prelevata in ciascun punto di dispacciamento è determinata ai sensi dell'articolo 5 del Tis.
Articolo 13
Convenzioni per la contabilizzazione degli acquisti e delle vendite e dei programmi
Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti convenzioni:
a) gli acquisti, i programmi di immissione e l'energia elettrica immessa sono contabilizzati con segno positivo;
b) le vendite, i programmi di prelievo e l'energia elettrica prelevata sono contabilizzati con segno negativo.
Articolo 14
Diritti e obblighi a immettere e prelevare energia elettrica
14.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere in rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e in ciascun punto di dispacciamento di importazione nella sua responsabilità la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto.
14.2 La quantità di energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:
a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di immissione è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento.
14.3 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e in ciascun punto di dispacciamento di esportazione nella sua responsabilità la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto.
14.4 La quantità di energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento in prelievo nell'ambito del servizio di dispacciamento;
b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento in prelievo a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento.
14.5 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica. Ai fini dell'assegnazione di tali diritti, Terna si attiene ai criteri di cui agli articoli da 30 a 32.
14.6 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono tenuti a definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
14.7 Terna segnala all'Autorità significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.
14.8 Con riferimento alle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 rilevanti, il soggetto che ha concluso con il gestore di rete la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione 34/05 trasmette all'Acquirente unico, entro le ore 9:00 di ogni giorno, i programmi di immissione per ciascuna ora del secondo giorno successivo, per ognuna delle suddette unità, nel rispetto dei principi di cui al comma 14.6.
14.9 I programmi trasmessi ai sensi del precedente comma sono utilizzati dall'Acquirente unico ai fini di quanto previsto al comma 18.5.
Articolo 15
Suddivisione della rete rilevante in zone
15.1 Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, Terna definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:
a) la capacità di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate da Terna;
b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
15.2 Le proposte di cui al comma precedente sono corredate, pena l'inammissibilità, da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:
a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
c) il modello e le ipotesi utilizzate da Terna per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.
15.3 L'Autorità si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Terna trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro dello sviluppo economico.
Titolo 2
Registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 16
Registrazione
16.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, gli acquisti e le vendite di energia elettrica conclusi sia nel sistema delle offerte che al di fuori del medesimo, nonché i relativi programmi di immissione e di prelievo, devono essere registrati secondo le modalità di cui al presente Titolo.
16.2 Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e svolge tale servizio anche avvalendosi dell'opera del Gestore del mercato elettrico.
16.3 Il Gestore del mercato elettrico agisce ai sensi del presente titolo in nome proprio e per conto di Terna.
Articolo 17
Regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi
17.1 Il Gestore del mercato elettrico predispone, in conformità alle disposizioni di cui al presente Titolo e alle regole per il dispacciamento, un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine, nonché dei relativi programmi di immissione e di prelievo, avente ad oggetto, tra l'altro, le modalità procedurali e gli strumenti operativi per:
a) l'iscrizione degli operatori di mercato in un apposito registro;
b) la comunicazione degli acquisti e delle vendite a termine;
c) la comunicazione dei programmi Cet di immissione e di prelievo;
d) la gestione delle procedure e degli strumenti a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi dovuti al Gestore del mercato elettrico ai sensi del presente provvedimento;
e) la gestione, per quanto attiene alla registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi, delle procedure a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento dovuti a Terna ai sensi del presente provvedimento.
17.2 Al fine di contenere gli oneri connessi al sistema di garanzie di cui al comma 17.1, lettera d), il Gestore del mercato elettrico definisce il medesimo sistema sulla base di criteri di efficienza, garantendo il coordinamento con il sistema di garanzie predisposto da Terna a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento.
17.3 Le modalità procedurali e gli strumenti operativi definiti dal Gestore del mercato elettrico per la comunicazione dei programmi Cet di immissione e di prelievo di cui al comma 17.1, lettera c), devono consentire:
a) l'inserimento di più programmi relativi al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
b) all'operatore di mercato di verificare per ciascun periodo rilevante, in particolare durante tutto il periodo per cui è possibile comunicare i programmi in relazione al medesimo periodo, la somma tra gli acquisti e le vendite a termine registrati e i programmi Cet registrati o di cui è stata richiesta la registrazione.
17.4 Il Gestore del mercato elettrico, previa consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione lo schema di regolamento per la registrazione ovvero i successivi aggiornamenti, unitamente a:
a) una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione del regolamento o degli eventuali aggiornamenti;
c) una sintesi delle eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
17.5 L'Autorità si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalità previste dalla deliberazione 39/06.
17.6 Il regolamento per la registrazione approvato ai sensi dei commi precedenti entra in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore del mercato elettrico effettua nel proprio sito internet entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.
17.7 Il Gestore del mercato elettrico rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, il regolamento per la registrazione al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.
Articolo 18
Operatore di mercato
18.1 La qualifica di operatore di mercato è attribuita, previa iscrizione in un apposito registro tenuto dal Gestore del mercato elettrico, a ciascun utente del dispacciamento e a ciascun soggetto da questi delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilità.
18.2 L'operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore del mercato elettrico la registrazione:
a) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento nella sua responsabilità in quanto utente del dispacciamento;
b) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento che non sono nella sua responsabilità, per i quali l'operatore di mercato ha ricevuto delega alla registrazione dall'utente del dispacciamento responsabile.
18.3 La qualifica di operatore di mercato con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione, a punti di dispacciamento di esportazione o di importazione e a punti di dispacciamento per unità di pompaggio, è attribuita con riferimento ad una capacità pari:
a) alla corrispondente capacità di immissione o di prelievo definita da Terna ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'operatore di mercato sia anche utente del dispacciamento di tali punti;
b) alla capacità indicata dall'utente del dispacciamento nella delega, nel caso in cui l'operatore di mercato non sia utente del dispacciamento di tali punti.
18.4 La capacità complessiva per cui l'utente del dispacciamento delega altri operatori di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento non può essere superiore alla capacità di immissione o alla capacità di prelievo del medesimo punto definita da Terna ai sensi dell'articolo 10.
18.5 All'Acquirente unico è attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacità di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004. Con riferimento a tali punti di dispacciamento non è consentito presentare offerte nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
18.6 Al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici è attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacità di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione Cip 6.
Articolo 19
Operatore di mercato qualificato
19.1 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta dall'Autorità previa verifica del rispetto di requisiti di solvibilità e onorabilità del richiedente.
Articolo 20
Conto energia a termine
20.1 Il Gestore del mercato elettrico intesta a ciascun operatore di mercato uno o più Conti energia a termine in cui registra, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17 per ciascun periodo rilevante:
a) gli acquisti e vendite a termine conclusi dall'operatore relativi al medesimo periodo rilevante;
b) i programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo presentati dall'operatore in esecuzione di tali compravendite;
la somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.
20.2 Ai fini delle verifiche di congruità di cui all'articolo 28, il Gestore del mercato elettrico, dopo il termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, determina il saldo economico del Conto energia a termine, valorizzando gli acquisti e le vendite a termine, nonché i programmi Cet di immissione e di prelievo registrati, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 17.
20.3 Ai fini delle verifiche di congruità di cui all'articolo 28 relative a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, il Gestore del mercato elettrico può compensare il saldo di cui al precedente comma 20.2 con le garanzie e le partite economiche degli operatori sul mercato elettrico, secondo le modalità previste nel Regolamento di cui all'articolo 17.
Articolo 21
Conto di sbilanciamento effettivo
21.1 Terna intesta a ciascun utente del dispacciamento un Conto di sbilanciamento effettivo per ogni punto di dispacciamento nella propria responsabilità in cui registra, per ciascun periodo rilevante e per il punto di dispacciamento a cui il conto è riferito:
a) i programmi post-MA di immissione e di prelievo, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'articolo 13;
b) i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'articolo 13;
c) l'energia elettrica immessa o prelevata;
la somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.
21.2 Ai fini della verifica di congruità di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo 49, Terna determina giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il saldo economico di ciascun Conto di sbilanciamento effettivo, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il valore economico convenzionale del saldo fisico del Conto sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento;
b) i pagamenti effettuati entro tale termine dall'utente del dispacciamento titolare del conto a Terna o viceversa a titolo di corrispettivo di sbilanciamento effettivo, registrati con segno positivo in caso di pagamento dall'utente a Terna e con segno negativo altrimenti.
21.3 Ai fini della verifica di congruità di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), della verifica dell'esposizione dell'utente del dispacciamento da parte di Terna e della quantificazione delle garanzie di cui all'articolo 45, il Gestore del mercato elettrico determina e comunica a Terna giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il valore economico convenzionale, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA, attribuiti all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 21.4.
21.4 Il Gestore del mercato elettrico definisce, nel regolamento di cui all'articolo 17, le modalità per l'attribuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrati da un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega e per la corretta valorizzazione degli acquisti e vendite così attribuiti, tenendo conto dei prezzi definiti da Terna nelle regole per il dispacciamento ai sensi del comma precedente.
Articolo 22
Richiesta di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti energia a termine
22.1 La registrazione nei Conti energia a termine di acquisti e di vendite a termine deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi acquisti e vendite si riferiscono, secondo le modalità definite dal Gestore del mercato elettrico nel regolamento di cui all'articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:
a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
b) gli acquisti e le vendite a termine da registrare in ciascun periodo rilevante;
c) i Conti energia a termine in cui registrare gli acquisti e le vendite di cui alla lettera b).
Articolo 23
Richiesta di registrazione dei programmi Cet di immissione e di prelievo nei Conti energia a termine
23.1 La registrazione nei Conti energia a termine dei programmi Cet di immissione e di prelievo, in esecuzione di acquisti netti a termine o di vendite nette a termine registrate, deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi programmi si riferiscono, secondo le modalità definite dal Gestore del mercato elettrico nel regolamento di cui all'articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:
a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
b) i programmi Cet di immissione e di prelievo da registrare in ciascun periodo rilevante;
c) i punti di dispacciamento in immissione o in prelievo cui i programmi si riferiscono.
23.2 Nella richiesta di registrazione, con riferimento a Conti energia a termine intestati a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, può essere indicato, per ciascun programma Cet e per ciascun periodo rilevante, un prezzo di riferimento per le finalità di cui al successivo comma 30.6.
Articolo 24
Registrazione nei Conti energia a termine degli acquisti e delle vendite a termine
24.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 28, a registrare gli acquisiti e le vendite a termine oggetto della medesima richiesta nei corrispondenti Conti energia a termine e a darne immediata comunicazione agli operatori interessati.
Articolo 25
Registrazione nei Conti energia a termine dei programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo
25.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, a seguito dell'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima, a registrare i programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo nei corrispondenti Conti Energia a Termine e a comunicare agli operatori di mercato interessati i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento.
Articolo 26
Registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo dei programmi post-MA di immissione e di prelievo
26.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, a seguito della chiusura del mercato di aggiustamento, a comunicare a Terna i programmi post-MA di immissione e di prelievo per la registrazione nei corrispondenti Conti di sbilanciamento effettivo.
26.2 Terna registra i programmi post-MA di immissione e di prelievo, come comunicati dal Gestore del mercato elettrico, nei Conti di Sbilanciamento Effettivo dei relativi utenti del dispacciamento.
Articolo 27
Registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento
27.1 Terna procede, per ciascun punto di dispacciamento, a registrare i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, nel Conto di sbilanciamento effettivo del relativo utente del dispacciamento.
Sezione 2
Criteri di registrazione e di assegnazione dei relativi diritti ad immettere e prelevare
Articolo 28
Verifica di congruità delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti energia a termine
28.1 Per ciascuna richiesta di registrazione di acquisti e vendite presentata ai sensi dell'articolo 22, il Gestore del mercato elettrico verifica, immediatamente a seguito della presentazione della richiesta, che:
a) vi sia il consenso alla richiesta di registrazione da parte dei soggetti titolati alla movimentazione dei Conti Energia a Termine cui gli acquisti e le vendite si riferiscono;
b) per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti e delle vendite di cui al comma 22.1, lettera b), sia pari a zero;
c) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto energia a termine intestato ad un operatore di mercato non qualificato:
i. le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17, rispetto al saldo economico del Conto Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione;
ii. il valore assoluto delle vendite nette o degli acquisti netti sia, rispettivamente, non superiore alla somma delle capacità di immissione o delle capacità di prelievo, definite ai sensi dell'Articolo 18 e attribuite al Conto energia a termine sulla base del comma 21.4;
iii. le garanzie prestate da ciascun utente del dispacciamento a Terna siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17, rispetto alla somma dei saldi dei Conti di sbilanciamento effettivo intestati al medesimo utente e del valore economico convenzionale degli acquisti e delle vendite a termine registrati e degli acquisti e delle vendite per cui è richiesta la registrazione determinato ai sensi dei commi 21.3 e 21.4;
d) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto energia a termine intestato ad un operatore di mercato qualificato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato qualificato al Gestore del mercato elettrico siano congrue rispetto al saldo economico del Conto energia a termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione.
28.2 Qualora anche una sola delle verifiche di cui al comma 28.1, lettere da a) a d), dia esito negativo, il Gestore del mercato elettrico rigetta la richiesta di registrazione comunicandone i motivi all'operatore che ha presentato la medesima richiesta.
Articolo 29
Verifica di congruità delle richieste di registrazione di programmi Cet delle richieste di registrazione di acquisti e vendite nel sistema delle offerte
29.1 Per ciascuna richiesta di registrazione in un Conto energia a termine di un programma Cet di immissione o di prelievo e per ciascuna richiesta di registrazione di un programma di immissione o di prelievo corrispondente ad offerte di acquisto e di vendita nel sistema delle offerte, riferita ad un periodo rilevante, il Gestore del mercato elettrico verifica, dopo il termine di chiusura del mercato del giorno prima e anteriormente all'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima relative al medesimo periodo rilevante, che:
a) la somma dei programmi di cui è richiesta la registrazione con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e al periodo rilevante sia, in valore assoluto, non superiore alla capacità di immissione o alla capacità di prelievo del medesimo punto nella disponibilità, ai sensi dell'articolo 18, dell'operatore di mercato cui il conto è intestato;
b) la somma dei programmi Cet di immissione di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
i. non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore di mercato cui il conto stesso è intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
ii. pari al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel medesimo conto altrimenti;
b) la somma dei programmi Cet di immissione di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce;
c) il valore assoluto della somma dei programmi Cet di prelievo di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
i. non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore di mercato cui il conto stesso è intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
ii. pari agli acquisti netti a termine registrati nel medesimo conto altrimenti;
c) il valore assoluto della somma dei programmi Cet di prelievo di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce;
d) qualora l'operatore di mercato cui il conto è intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17, rispetto alla somma del saldo economico dei Conti energia a termine al medesimo intestati, determinata tenendo conto dei programmi Cet di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione e del prezzo di riferimento indicato nella richiesta.
29.2 Il Gestore del mercato elettrico può modificare i programmi Cet di immissione e di prelievo e le offerte di acquisto e vendita presentate, secondo criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17 e nel rispetto degli ordini di priorità di cui all'articolo 30, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettera da a) a d) del precedente comma alle lettere da a) a c) del precedente comma.
Articolo 30
Criteri di registrazione dei programmi post-MGP di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima
30.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato del giorno prima sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.
30.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati conformemente ai criteri del presente articolo.
30.3 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante.
30.4 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate nel mercato del giorno prima e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3, a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3;
c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle relative zone;
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unità di produzione e ai punti di dispacciamento per unità di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
30.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 30.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. Ai fini della determinazione del valore complessivo delle offerte di acquisto e dell'accettazione delle medesime offerte, le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo sono equiparate ad offerte con indicazione di prezzo pari a Venf. Il valore del Venf è pari a 3.000 €/Mwh.
30.5-bis Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenta un'offerta virtuale di vendita nel mercato del giorno prima così strutturata:
a) la quantità offerta è pari alla somma delle quantità oggetto di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima da unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
b) il prezzo offerto è pari a Venf.
30.6 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c):
a) i programmi Cet di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita e ad offerte di acquisto con prezzo pari al prezzo di riferimento di cui al comma 23.2;
b) i programmi Cet di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato non ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione del prezzo.
L'accettazione di tali offerte non comporta il pagamento o il diritto a ricevere i corrispondenti prezzi dell'energia sul mercato del giorno prima.
30.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 64;
b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
e) le offerte di vendita delle unità di produzione Cip 6/92 e delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004;
e) le offerte di vendita delle unità di produzione Cip 6/92,delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 e delle unità di produzione 74/08;
f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
g) le altre offerte di vendita.
30.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 30.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
30.9 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo ed i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica a Terna e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.
30.10 L'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo è considerata ceduta dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico o acquisita dal medesimo gestore nell'ambito del mercato elettrico.
30.10 Con riferimento a ciascun Conto energia a termine, l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo registrati è considerata:
a) ceduta dall'operatore di mercato intestatario del conto al Gestore del mercato elettrico o, se negativa, acquistata dal medesimo gestore nell'ambito del mercato del giorno prima qualora l'intestatario del conto sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato e le garanzie dal medesimo prestate al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17;
b) ceduta a Terna o, se negativa, acquistata da Terna a titolo di sbilanciamento a programma nell'ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi del successivo articolo 39-bis negli altri casi.
30.11 L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
a) la somma algebrica degli acquisti a termine, delle vendite a termine e dei programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo;
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).
30.11 L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
a) l'energia elettrica ceduta al Gestore del mercato elettrico ai sensi del comma 30.10, lettera a);
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).
Articolo 31
Criteri di registrazione dei programmi post-MA di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento
31.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato di aggiustamento sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.
31.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.
31.3 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti in esito al mercato del giorno prima.
31.4 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 31.3, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.
31.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.4, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. Ai fini della determinazione del valore complessivo delle offerte di acquisto e dell'accettazione delle medesime offerte, le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo sono equiparate ad offerte con indicazione di prezzo pari a Venf.
31.5-bis Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenta un'offerta virtuale di vendita nel mercato di aggiustamento così strutturata:
a) la quantità offerta è pari alla somma delle quantità oggetto di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato di aggiustamento da unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
b) il prezzo offerto è pari a Venf.
31.6 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
31.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica, salvo quanto disposto al comma 31.9 il seguente ordine di priorità:
a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 64;
b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
e) le offerte di vendita delle unità di produzione Cip 6/92 e delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004;
e) le offerte di vendita delle unità di produzione Cip 6/92,delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 e delle unità di produzione 74/08;
f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
g) le altre offerte di vendita.
31.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 31.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
31.9 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 31.7 hanno priorità le offerte bilanciate.
31.10 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.9, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
Articolo 32
Criteri di registrazione dei programmi post-MSD di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento
32.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato per il servizio di dispacciamento sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.
32.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati da Terna contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.
32.3 Terna accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'articolo 59.
32.4 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.
32.5 In esito al mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi post-MSD-ex-ante di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento.
Titolo 3
Aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento
Articolo 33
Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
33.1 Terna è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.
33.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007 Fino all'anno 2009 2010, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto ai successivi articoli 34 e 35.
33.3 A partire dall'anno 2008 2010 2011, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica.
33.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
33.5 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di comunicazione ed aggregazione di cui all'articolo 34:
a) Terna ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
b) l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento.
33.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'articolo 35 pari a:
a) Per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

b) Per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

c) Per un numero superiore a 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

Dove:
— PTOP è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di e competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1;
— UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di distribuzione con l'impresa distributrice;
— CAPDU e CAPD50 e CAPD100 sono i corrispettivi unitari di cui alla tabella 6 allegata al presente provvedimento.
33.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'articolo 35 pari a:
a) per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

b) per un numero compreso fra 51 e 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

c) per un numero superiore a 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

dove:
— PTOP è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1;
— UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di distribuzione con l'impresa distributrice;
— CAPF, CAPDU, CAPD50, CAPD400 sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
Articolo 34
Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007
34.1 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nella propria rete.
34.2 Terna aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad essa comunicate dalle imprese distributrici ai sensi del comma precedente, nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
34.3 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
Articolo 35
Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007
35.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
35.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma precedente, nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
35.3 Terna aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma precedente, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
35.4 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 35.1 e 35.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
35.5 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarità dell'utente medesimo.
35.6 Terna rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 35.2, con riferimento ai punti di dispacciamento nella titolarità del medesimo utente, entro gli stessi termini e con le stesse modalità con cui rende disponibile il prelievo residuo d'area ai sensi del comma 7.5 della deliberazione 118/03 ai sensi del comma 17.1 del Tilp.
35.7 Terna trasmette mensilmente, con riferimento al mese precedente, all'Autorità una relazione sul rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi del presente Titolo, corredata delle evenienze di inottemperanza, di ritardo e delle eventuali rettifiche, con evidenza dei soggetti interessati, delle cause determinanti le anomalie e delle eventuali partite fisiche di rettifica insorgenti da tali processi correttivi.
Articolo 36
Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi
36.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come il prodotto fra il corrispettivo unitario Cai di cui alla tabella 5 allegata al presente provvedimento e il numero di punti di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità, ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004.
36.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come somma fra:
a) il prodotto fra il corrispettivo unitario CAI di cui alla tabella 5 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità diverse dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto connesse in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 Kw;
b) il prodotto fra il corrispettivo unitario G CAP di cui alla tabella 6 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione in regime di scambio sul posto connesse in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 Kw.
36.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia, paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come definito nel comma precedente per ogni punto di immissione relativo alle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004.
36.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di consumo paga a Terna il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure dei prelievi risultante dalla somma dei valori CAPD e CAPG di cui alla tabella 6 allegata al presente provvedimento per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarità.
36.4 Per gli anni 2006 e 2007 l'Autorità provvederà ad aggiornare annualmente i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure sulla base dei livelli effettivi di qualità di erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica i fini del dispacciamento tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.
Articolo 37
Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo
37.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
37.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
37.2 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione e aggiornamento dello medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006.
37.3 Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 37.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.
37.4 Entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 37.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
37.4 Entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 37.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'appendice 1.
37.5 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.
37.6 L'assegnazione del codice alfanumerico di cui al comma 37.1 ad un punto di prelievo corrispondente ad un cliente del mercato libero deve essere comunicata dall'impresa distributrice all'utente del dispacciamento responsabile di tale punto, indicandone la corrispondenza con la codifica utilizzata precedentemente, entro i termini previsti ai fini della comunicazione di cui al comma 37.4 e con separata evidenza.
Titolo 4
Regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento e delle connesse garanzie
Sezione 1
Regolazione dei corrispettivi
Articolo 38
Corrispettivi di dispacciamento
38.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:
a) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 40 relativi ai Conti di sbilanciamento effettivo al medesimo intestati, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004;
b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate paga a Terna il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'articolo 42;
c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, il corrispettivo di non arbitraggio di cui ai commi 41.4 e 41.5 ed il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44;
d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna i corrispettivi di cui agli articoli da 44 a 48.
e) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'articolo 39-bis;
f) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate, riceve da Terna il corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del Pesse in condizioni di inadeguatezza del sistema di cui all'articolo 39-ter.
38.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo:
a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui al comma 43.5;
b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui al comma 43.6;
c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui al comma 41.3.
38.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato pagano al Gestore del mercato elettrico se negativi, ovvero ricevono dal medesimo Gestore se positivi, i corrispettivi di cui all'articolo 43.
38.3-bis Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo 387/2003 o della legge 239/2004, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia, pagano a Terna se negativi, ovvero ricevono da Terna se positivi, i corrispettivi di cui al comma 43.4.
38.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'Acquirente unico paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui al comma 40.7, relativi ai punti di dispacciamento per unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004.
38.5 Terna versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante alla somma algebrica dei corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'articolo 39-bis.
Articolo 39
Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo
39.1 Lo sbilanciamento effettivo è pari, per ciascun punto di dispacciamento e in ciascun periodo rilevante, alla componente del saldo fisico del Conto di sbilanciamento effettivo relativa al saldo fisico del relativo Conto di sbilanciamento effettivo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
39.2 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.
39.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento incassa da Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento.
39.4 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
39.4 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la differenza tra:
i. la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati in ciascuna macrozona e
ii. le offerte di acquisto e di vendita formulate da Terna ai sensi dei commi 70.3 e 70.4 relative alla medesima macrozona.
Articolo 39
Criteri generali per la definizione dei prezzi di sbilanciamento
39.1 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica, cambiata di segno, delle quantità di energia elettrica approvvigionate da Terna ai fini del bilanciamento, anche da unità non abilitate, nel mercato per il servizio di dispacciamento, nella fase di programmazione e nel tempo reale, con riferimento ad un periodo rilevante e ad una macrozona. Al fine della valutazione dei segni le quantità di energia elettrica relative a offerte di vendita accettate da Terna vengono contabilizzate con segno positivo2 .
Articolo 39-bis
Corrispettivi di sbilanciamento a programma
39bis.1 Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza Terna calcola il corrispettivo di sbilanciamento a programma relativo a ciascun utente del dispacciamento pari, al prodotto tra:
a) l'energia elettrica ceduta a Terna ai sensi del comma 30.10, lettera b), attribuita all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 39-bis.2;
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).
39bis.2 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di cui al comma 39-bis.1, lettera a), Terna ripartisce l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica delle vendite nette a termine registrate, degli acquisti netti a termine registrate e dei programmi Cet post-MGP di immissione e di prelievo registrati sul conto di un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega.
Articolo 39-ter
Corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del Pesse in condizioni di inadeguatezza del sistema
39-ter.1 Limitatamente ai periodi rilevanti e alle zone per le quali si è verificata la condizione di cui al comma 60-bis.1, entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata, il corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del Pesse.
39-ter.2 Salvo quanto previsto al successivo comma 39-ter.3, il corrispettivo di cui al comma 39-ter.1 è pari al prodotto tra:
a) il margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del Pesse dell'unità abilitata e
b) la differenza fra il Venf e il prezzo dell'offerta di vendita nel mercato per il servizio di dispacciamento relativo all'unità abilitata.
39-ter.3 Il corrispettivo di cui al comma 39-ter.2 non si applica alla capacità nominata per l'unità abilitata in esecuzione di contratti a termine di cui all'articolo 60, commi 60.5 e 60.6.
Articolo 40
Corrispettivi di sbilanciamento effettivo
40.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità di produzione rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo rilevanti Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata, per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3, nel caso di sbilanciamento effettivo positivo;
b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.4, nel caso di sbilanciamento effettivo negativo.
40.2 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità di produzione non rilevanti Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.5.
40.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi positivi di cui al comma 40.1, lettera a), è pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo nel medesimo periodo rilevante nella medesima zona nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.4 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi negativi di cui al comma 40.1, lettera b), è pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo nel medesimo periodo rilevante, nella medesima zona nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.5 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al comma 40.2 è pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo nel medesimo periodo rilevante nella medesima zona nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo nel medesimo periodo rilevante, nella medesima zona nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.6 Fatto salvo quanto previsto al comma 40.6-bis pPer i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, nonché per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.6-bis Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, per i quali sono state presentate sul mercato del giorno prima offerte di vendita a prezzo non nullo oppure per i quali il programma post-MA di immissione risulti differente dal programma post-MGP di immissione il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di cui al comma 40.5.
40.7 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004 il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante.
40.8 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità di produzione abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.
40.8 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità abilitate interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.
Articolo 40
Prezzi di sbilanciamento
40.1 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi positivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata è pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi negativi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata è pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte divendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità non abilitata è pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nel medesimo dispacciamento appartiene e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.4 Fatto salvo quanto previsto al comma 40.5, per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, nonché per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
40.5 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, per i quali sono state presentate sul mercato del giorno prima offerte di vendita a prezzo non nullo oppure per i quali il programma post-MA di immissione risulti differente dal programma post-MGP di immissione il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di cui al comma 40.3.
40.6 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità abilitate interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.
Articolo 40-bis
Meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili
40-bis.1 Per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili Terna calcola, per ogni ora, lo sbilanciamento effettivo in valore assoluto.
40-bis.2 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo di una unità di produzione rilevante alimentata da fonti rinnovabili non programmabili, nell'ora h, sia, in valore assoluto, inferiore al prodotto fra l'energia elettrica immessa nella medesima ora ed il parametro Srif, Terna provvede ad erogare al relativo utente del dispacciamento un corrispettivo per la corretta previsione (CCP) calcolato secondo la seguente formula:
CCP = premio * (SRif * Eimm — |Eimm — Eprog|)
dove:
premio è il corrispettivo unitario per la corretta programmazione di cui al comma 40-bis.3;
Srif è la soglia di riferimento, pari a 0,3 per il 2010; 0,2 per il 2011; 0,15 per il 2012 e per gli anni a seguire;
Eimm è l'energia elettrica immessa in rete nell'ora h dall'unità di produzione;
Eprog è l'energia elettrica che nell'ora h l'unità di produzione avrebbe immesso se avesse rispettato il suo programma vincolante modificato e corretto di immissione.
40-bis.3 Il corrispettivo unitario per la corretta programmazione è pari a 3 €/Mwh.
Articolo 41
Corrispettivo di non arbitraggio
41.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c), della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
41.2 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato di aggiustamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal medesimo Gestore, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto.
41.3 Il Gestore del mercato elettrico paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 41.2.
41.4 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto.
41.5 Per lo sbilanciamento effettivo relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e lo sbilanciamento effettivo cambiato di segno.
Articolo 42
Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna
42.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna determinato ai sensi del presente articolo.
42.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti di Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:
a) Terna ha accettato una o più offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
i. lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo;
ii. lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento è negativo;
b) in un dato periodo rilevante, Terna ha accettato una o più offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
i. lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo;
ii. lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento è positivo.
42.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 42.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9.
42.4 Il corrispettivo di cui al comma 42.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.
42.5 Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, Terna ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:
a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.
42.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del comma precedente la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minor valore tra:
a) il valore assoluto della quantità dell'offerta accettata e
b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantità delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 42.5.
42.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui al comma 42.6, lettera b), sia maggiore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.
42.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui al comma 42.6, lettera b), sia minore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.
42.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento è pari:
a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento.
Articolo 43
Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto
43.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato, determinato ai sensi dei commi da 43.2 a 43.4.
43.2 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'operatore di mercato del medesimo punto è pari alla differenza tra i seguenti elementi:
a) il prodotto tra il programma Cet post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui il punto è ubicato;
b) il prodotto tra il programma Cet post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c).
43.3 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo riferito ad un'unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell' operatore di mercato del medesimo punto è pari alla differenza tra i seguenti elementi:
a) il prodotto tra il programma Cet post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato tale punto;
b) il prodotto tra il programma Cet post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c).
43.4 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'Acquirente unico del Gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo 387/2003 o della legge 239/2004, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia è calcolato secondo le modalità previste all'articolo 7 della deliberazione 34/05.
43.5 Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione Dlgs 387/2003 o L. 239/2004, tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
b) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, ad eccezione di quelli previsti al comma 43.4, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento;
c) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
d) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento.
43.6 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato elettrico, pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico del Gestore del mercato elettrico, è pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi:
a) il prodotto tra le vendite nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui la vendita si riferisce;
b) il prodotto tra gli acquisti nel mercato di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica acquista nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l'acquisto si riferisce.
Articolo 44
Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento
44.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola la somma fra:
a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 40, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'articolo 41 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 42;
b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 60, e nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori del mercato di cui all'articolo articolo 61;
c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 33.6 e 36.3 relativamente al corrispettivo CAPD.
44.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari al rapporto fra:
a) la somma tra il saldo complessivo di cui al comma 44.1 e il gettito calcolato da Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione 205/04;
b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
Articolo 44
Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento
44.1 Entro il giorno venticinque (25) del primo mese di ciascun trimestre Terna calcola la somma algebrica fra:
a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'articolo 41 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 42;
b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel trimestre precedente per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento secondo le procedure previste agli articoli 60 e 61;
c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo, terzo e quarto mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 33.6 e 36.3 relativamente al corrispettivo CAPD;
d) i proventi maturati da Terna nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 44.5 al netto della somma di cui al comma 44.1 relativa al trimestre precedente;
e) eventuali oneri in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04, riferiti al trimestre precedente.
e) il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione 205/04, riferito al trimestre precedente.
44.1 Entro il giorno venticinque (25) del primo mese di ciascun trimestre Terna calcola la somma algebrica fra:
a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del Tis, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'articolo 41 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 42;
b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel trimestre precedente per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento secondo le procedure previste agli articoli 60 e 61;
c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo, terzo e quarto mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 15.2 e 15.3 del Tis relativamente alcorrispettivo CAPD;
d) i proventi maturati da Terna nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al comma 24.1 del Tis, al netto della somma di cui al comma 44.1 relativa al trimestre precedente;
e) il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione n. 205/04, riferito al trimestre precedente;
f) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per effetto della liquidazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui all'articolo 32 del Tis;
g) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement di cui all'articolo 59 del Tis, ripartito su due trimestri successivi;
h) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive di cui all'articolo 67 del Tis, ripartito su quattro trimestri successivi.
i) il saldo tra proventi e oneri maturato da Terna nel trimestre precedente per lo svolgimento delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero;
l) il saldo tra proventi ed oneri maturato da Terna nel trimestre precedente per garantire il servizio di interconnessione virtuale di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09.
44.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna determina una stima del valore della somma dei saldi di cui al comma 44.1, lettere da a) a c), relativi al trimestre in corso.
44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna pubblica il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, pari al rapporto fra:
a) la somma algebrica tra la somma di cui al comma 44.1 e la stima di cui al comma 44.2;
b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre in corso.
44.4 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 44.3, Terna adegua la somma di cui alla lettera a) del medesimo comma tenendo conto di un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione.
44.5 Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di competenza, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.3 relativo al trimestre cui il mese di competenza appartiene e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nello stesso mese.
44.6 Entro il giorno 25 (venticinque) di ciascun mese Terna pubblica il corrispettivo unitario a consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al rapporto fra:
a) la somma dei saldi di cui al comma 44.1, lettere da a) a c) e da e) a l), relativi al mese precedente;
b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel mese precedente.
44.7 Nella pubblicazione di cui al comma 44.3 Terna dà separata evidenza dei contributi, positivi e negativi espressi in c€/Kwh, forniti al corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento:
a) dalla somma di cui al comma 44.1;
b) da ciascuno dei saldi stimati ai sensi del comma 44.2.
44.8 Nella pubblicazione di cui al comma 44.6 Terna dà separata evidenza dei contributi, positivi e negativi espressi in €/Mwh, forniti al corrispettivo unitario a consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento da ciascuno dei saldi di cui al comma 44.6, lettera a).
Articolo 44-bis
Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica
44-bis.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura:
a) dei costi connessi alla remunerazione delle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 5/10;
b) dei costi sostenuti per la remunerazione degli interventi di adeguamento delle unità di produzione eolica esistenti di cui all'articolo 17 della deliberazione ARG/elt 5/10;
c) dei costi derivanti dall'applicazione del meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di cui all'articolo 40-bis del presente provvedimento;
come rapporto tra la somma dei medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento
Articolo 45
Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema
45.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 64 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
45.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 451, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra:
a) la somma del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 65, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento;
b) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
45.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è pari alla somma del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 65, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento.
Articolo 46
Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna
46.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna e del Gestore del mercato elettrico relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione 50/05, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/Kwh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
46.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione 50/05, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario indicato nella tabella 9 allegata al presente provvedimento e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
46.1 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, sono fissati come indicato nella tabella 9 allegata al presente provvedimento.
Articolo 47
Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti
47.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico, il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 47.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
47.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
Articolo 48
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva
48.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 48.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
48.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono fissati come indicato nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.
Articolo 48-bis
Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione
48-bis.1 Entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna l'ammontare del corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela determinato applicando il corrispettivo unitario di cui comma 48-bis.3 al numero dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia e all'energia elettrica prelevata dai medesimi punti, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione.
48-bis.2 Entro i termini di cui all'articolo 38, l'utente del dispacciamento versa a Terna, se positivo, o riceve da quest'ultima, se negativo, il corrispettivo di cui al precedente comma.
48-bis.3 I valori del corrispettivo unitario di cui al comma 48-bis.1 sono pari ai valori della tabella 3 del Tiv.
48-bis.4 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 48-bis.1 trattati su base oraria non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6.
Sezione 2
Inadempimenti e garanzie
Articolo 49
Inadempimenti e gestione delle garanzie
49.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie, sulla base di modalità e condizioni stabilite nelle regole per il dispacciamento, determinando per ciascun utente del dispacciamento, la massima esposizione consentita in termini di saldo dei Conti di sbilanciamento effettivo, tenendo anche conto dei debiti e crediti maturati dal medesimo utente in relazione ai corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo. A tal fine Terna:
a) definisce, per ciascun periodo rilevante, il prezzo per la valorizzazione dei programmi nei Conti di sbilanciamento effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrate attribuite a ciascun utente del dispacciamento sulla base delle stime o, quando disponibile, del valore effettivo dei prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 40;
b) definisce sulla base delle migliori stime disponibili l'energia elettrica prelevata utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
c) definisce sulla base della migliore stima disponibile l'energia elettrica immessa utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
d) al fine di contenere, soprattutto nella fase di avvio dell'operatività del sistema di garanzie, i costi del medesimo sistema per gli utenti del dispacciamento:
i) utilizza, nel definire il prezzo di cui alla lettera a), stime basate sui livelli medi dei prezzi di sbilanciamento;
ii) definisce l'esposizione massima consentita a ciascun utente del dispacciamento mediante l'accettazione di differenti forme di garanzia, potendo accettare anche forme di copertura parziale in considerazione delle caratteristiche di onorabilità e solvibilità del medesimo utente.
49.2 Qualora la somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA, relativa ad un utente del dispacciamento sia superiore all'esposizione massima del medesimo utente, Terna richiede al medesimo utente la reintegrazione delle garanzie entro i termini stabiliti nelle regole per il dispacciamento. Nel caso di mancata integrazione entro i termini stabiliti ovvero di mancata reintegrazione delle garanzie a seguito dell'eventuale escussione delle medesime da parte di Terna, Terna adotta tutte le misure per limitare gli oneri per il sistema elettrico legati all'insolvenza dell'utente, potendo anche ricorrere alla risoluzione del contratto di dispacciamento.
49.3 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie sopra descritto, Terna è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo.
49.4 Al fine di limitare i costi di cui al precedente comma 49.3, nel Regolamento di cui all'articolo 17 è prevista la possibilità di registrare acquisti e vendite a termine e programmi di immissione e di prelievo limitatamente al periodo compreso tra il sessantesimo giorno precedente il giorno cui i medesimi acquisti, vendite e programmi si riferiscono e il termine previsto per la richiesta di registrazione di cui all'articolo 22.
Articolo 49-bis
Inadempimenti e gestione delle garanzie predisposte dal Gestore del mercato elettrico
49-bis.1 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza di operatori del mercato a termine con consegna fisica — MTE non coperta dall'apposito sistema di garanzie e superiori all'ammontare relativo a mezzi propri che il medesimo Gestore è tenuto a utilizzare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2009, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo.
49-bis.2 L'Autorità assicura inoltre, attraverso meccanismi analoghi a quelli di cui al comma precedente e previa comunicazione da parte del Gme relativamente all'insufficienza dei mezzi propri per effettuare i pagamenti a favore degli operatori propri creditori, la tempestiva disponibilità delle somme necessarie.
Titolo 5
Obblighi informativi
Articolo 50
Comunicazione delle coperture
50.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di produzione e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento di importazione dichiarano al Gestore del mercato elettrico, secondo le modalità e con le forme dallo stesso definite, le quantità oggetto dei contratti dagli stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti.
50.2 Il Gestore del mercato elettrico elabora i dati relativi ai contratti comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove possibile, per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento agli acquisti e alle vendite a termine.
50.3 I dati ricevuti ai sensi del comma 50.2 sono resi accessibili all'Autorità tramite modalità telematiche.
Articolo 51
Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato
51.1 Il Gestore del mercato elettrico pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui al comma 17.1.
Articolo 52
Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento
52.1 Terna, prima dell'entrata in operatività del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.
52.2 Terna, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
b) le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi post-MSD-ex-ante;
d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.
Articolo 53
Informazioni circa lo stato del sistema elettrico
53.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.
53.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo:
a) della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale;
b) della distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui alla precedente lettera a).
Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati.
53.3 Con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, Terna definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.
53.4 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 53.1 e 53.2, Terna pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
53.5 Terna elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 79/1999, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
53.6 Terna contestualmente alla previsione di cui al comma precedente, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 79/1999, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.
53.7 Entro il termine di chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, Terna definisce e pubblica sul proprio sito Internet, per il giorno successivo:
a) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica, qualora differente da quella comunicata al Gestore del mercato elettrico ai sensi del comma 36.1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico;
b) la stima della domanda oraria di riserva secondaria e di riserva terziaria per zona geografica.
53.8 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza Terna pubblica sul proprio sito internet il valore dell'energia elettrica complessivamente immessa nel sistema elettrico, per ciascuna zona geografica, corretto per tenere conto delle perdite ai sensi dell'articolo 12;
Articolo 54
Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
54.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'articolo 63, Terna registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati da Terna ai sensi del comma 64.1;
b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al comma 64.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.
Articolo 55
Obblighi informativi connessi alla partecipazione di Terna al mercato dell'energia
55.1 Terna pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantità di energia elettrica acquistate e le quantità di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
55.2 Terna pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
Titolo 6
Dispacciamento delle unità di produzione combinata di energia elettrica e calore
Articolo 56
Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio
56.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 79/1999, ne fa richiesta al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore nonché all'Autorità:
a) la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione 42/02;
b) le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;
c) la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento.
56.2 Il Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 56.1 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici ne dà comunicazione a Terna. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 56.3 e al comma 58.1.
56.3 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 56.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici, non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine del primo periodo di esercizio.
Articolo 57
Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio
57.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.
57.2 I soggetti di cui ai commi 57.1 e 56.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione.
57.3 Il Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici verifica la dichiarazione di cui al comma 57.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 57.2 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici ne dà comunicazione a Terna. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 57.4 e al comma 58.1.
57.4 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 57.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico Gestore dei servizi elettrici, non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 57.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.
Articolo 58
Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio
58.1 L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 56.1 e del comma 57.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 56.1 e al comma 57.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.
58.2 Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'articolo 56 e dell'articolo 57, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione 42/02.
58.3 Qualora le verifiche di cui ai commi 58.1 e 58.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce a Terna un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite acquisti e vendite a termine e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
58.4 Ai fini di quanto stabilito ai sensi del comma precedente, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 30.6 è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al comma 30.4, lettera b).
58.5 Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
58.6 In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.
Parte III
Approvvigionamento delle risorse per il serivizio di dispacciamento
Titolo 1
Modalità di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento
Articolo 59
Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento
59.1 Le unità di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.
59.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, Terna definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento in ciascun ambito geografico, avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva dispacciamento;
b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e delle unità di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 79/1999;
d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che Terna è tenuta a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a);
f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui al comma 60.3.
59.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento Terna definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate e delle unità di consumo abilitate.
59.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 59.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
Articolo 60
Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento
60.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:
a) gestire le congestioni della rete rilevante;
b) predisporre adeguata capacità di riserva;
c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale.
60.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a).
60.2 Terna organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al comma 60.1, articolandolo in più segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi del comma 59.3, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;
b) offrire ai partecipanti al mercato agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;
c) permettere ai partecipanti al mercato agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.
60.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato.
60.4 L'utente del dispacciamento di un'unità di consumo abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza dell'unità di consumo per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato.
60.5 In deroga a quanto previsto al comma 60.1, Terna ha facoltà di concludere contratti di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a), purché le modalità tecniche, economiche e procedurali adottate per la conclusione dei medesimi siano conformi agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 60.2, lettere da a) a d) e siano state approvate dall'Autorità secondo la procedura di cui al comma 60.6.
60.6 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 60.5, Terna trasmette preventivamente all'Autorità proposte recanti le modalità tecniche, economiche e procedurali che la medesima società intende adottare per la conclusione di contratti di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a). L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa da Terna entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.
Articolo 60-bis
Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento in condizioni di inadeguatezza del sistema
60-bis.1 Il sistema elettrico è in condizione di inadeguatezza con riferimento ad un periodo rilevante e ad un insieme di zone quando, con riferimento a quel periodo rilevante, Terna è obbligata, per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico in ciascuna di dette zone, ad attivare in almeno una fra le predette zone il Pesse:
a) nella fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento; oppure
b) nella fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento con un preavviso di almeno 30 minuti sul periodo rilevante di inizio dei distacchi involontari di carico.
60-bis.2 Al verificarsi della condizione di cui al comma 60-bis.1:
a) con riferimento ai periodi rilevanti ed alle zone per cui è stata riscontrata tale condizione di inadeguatezza, i prezzi di sbilanciamento di cui ai commi 40.4 e 40.5 sono pari a Venf;
b) i distacchi di carico relativi ai punti di prelievo sottostanti un'unità di consumo non danno luogo a variazioni del programma vincolante modificato di prelievo;
c) ai fini della determinazione ai sensi del Tilp Tis dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria, nei periodi rilevanti e nelle aree di riferimento localizzate nelle zone per cui è stata riscontrata tale condizione di inadeguatezza si assume un prelievo residuo di area virtuale PRAvirth pari a:

dove
— PRAh è il prelievo residuo relativo alla medesima area e al medesimo periodo rilevante, determinato ai sensi dell'articolo 6 del Tilp;
— α è il coefficiente correttivo pari alla somma de:
i. i CRPP relativi al medesimo periodo rilevante attribuiti ai sensi dell'articolo 11 del Tilp ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 21 del Tis ai punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente unico;
ii. i CRPP determinati dalle imprese distributrici per i punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico utilizzando le medesime modalità che sarebbero state utilizzate qualora detti punti di prelievo fossero inseriti nel contratto di dispacciamento di un utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico;
d) ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1, a ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria è attribuito, con riferimento ai periodi rilevanti e alle aree in cui è stato attivato il Pesse, un prelievo pari al prodotto fra:
i. il prelievo residuo di area virtuale PRAvirth di cui alla precedente lettera c);
ii. la differenza fra il CRPU attribuito al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 8 del Tilp ai sensi dell'articolo 17 del Tis e la somma dei CRPP di cui alla precedente lettera c), punti i) o ii), attribuiti ai punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.
Articolo 61
Approvvigionamento al di fuori del mercato
61.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalità e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato di cui all'articolo 60, da parte di Terna, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire a Terna.
61.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresì gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unità al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.
61.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui ai commi 61.1 e 61.2 devono corrispondere a Terna il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 69.
Titolo 2
Risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
Articolo 62
Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema
62.1 Fra le tipologie di risorse definite ai sensi del comma 59.2, lettera a) Terna include una tipologia di risorsa, denominata "stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema", finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:
a) gestione delle esigenze di bilanciamento tra immissioni e prelievi derivanti dall'attuazione dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;
b) la gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;
c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unità termoelettriche, al fine di assicurare il mantenimento in servizio di un numero di unità termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.
62.2 Le unità abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unità di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti da Terna.
62.3 Con cadenza annuale, Terna determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, Terna prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 62.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente.
62.4 Un utente del dispacciamento titolare di unità di produzione e di pompaggio strategiche è ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte di Terna di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 62.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacità di cui al comma 62.3 riferito alla medesima macrozona e la capacità complessiva delle unità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva è definita capacità di produzione e pompaggio strategica.
62.5 L'utente del dispacciamento di cui al comma 62.4 identifica le unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità da includere nell'elenco di cui al comma 62.6 in modo tale che la somma delle capacità di produzione e pompaggio delle predette unità risulti maggiore o uguale alla capacità di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 62.4.
62.6 Entro il 30 settembre di ciascun anno, Terna predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unità di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
62.7 Terna invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 62.6 corredato di una relazione che specifichi:
a) la metodologia seguita per rappresentare e analizzare le problematiche elencate al comma 62.1;
b) la metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 62.3;
c) gli utenti del dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del comma 62.4 in ciascuna macrozona;
d) le caratteristiche di ciascuna unità iscritta nell'elenco di cui al comma 62.6 nonché l'entità dello stoccaggio per la sicurezza del sistema che tale unità sarà prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.
Articolo 63
Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
63.1 Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
63.2 Terna invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unità, indichi:
a) le ragioni per cui l'unità è stata inclusa nell'elenco;
b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'unità sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
c) una stima del probabile utilizzo dell'unità nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
63.3 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 63.2 per la parte relativa alle unità di cui sono titolari.
63.4 Terna, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 63.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
63.5 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
63.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall'articolo 65 ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 63.7.
63.7 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.
Articolo 63
Impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
63.1 Entro il 31 ottobre di ciascun anno Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo le modalità definite, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, nel Codice di Rete.
63.2 Terna identifica come essenziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 2/2009:
a) ciascun impianto di produzione in assenza del quale, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti diproduzione e degli elementi di rete, non sia possibile, nell'anno solare successivo, assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema elettrico;
b) ogni altro impianto di produzione appartenente ad un raggruppamento di impianti essenziale individuato ai sensi del comma 63.6 ed ulteriore rispetto a quelli di cui alla lettera a).
63.3 Ai fini della individuazione di un raggruppamento di impianti essenziale Terna procede a:
a) individuare gli impianti di produzione singolarmente indispensabili per soddisfare il fabbisogno anche di uno solo dei servizi di dispacciamento e di cui al precedente comma 63.2, lettera a);
b) configurare i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo, per un numero massimo non superiore a dieci (10), ed a individuare tutti i possibili raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento che comprendano tutti gli impianti di produzione individuati alla precedente lettera a) e tali per cui:
— una volta assoggettati gli impianti di produzione di detto raggruppamento minimo alla disciplina degli impianti essenziali, non sia necessario in nessuno degli assetti di funzionamento configurati, ricorrere ad altri impianti di produzione nella disponibilità di detto utente del dispacciamento per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento e, al tempo stesso,
— tale condizione non sia più rispettata anche in uno soltanto degli assetti di funzionamento configurati sottraendo al raggruppamento minimo individuato anche un solo impianto di produzione.
63.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifica a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità individuati ai sensi del precedente comma 63.3. Qualora uno o più impianti non siano essenziali nella loro interezza, Terna notifica la quota parte degli stessi ritenuta essenziale.
63.5 Entro il 15 ottobre del medesimo anno l'utente del dispacciamento notifica a Terna quale tra i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità comunicati da Terna richiede sia assoggettato alla disciplina di cui al presente Titolo per l'anno solare successivo.
63.6 Terna inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in ciascuno dei raggruppamenti di impianti essenziali che gli utenti del dispacciamento hanno indicato ai sensi del comma 63.5. Qualora l'utente del dispacciamento non abbia fornito indicazioni ai sensi del comma 63.5, Terna segnala la violazione all'Autorità ed inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in uno dei raggruppamenti minimi di impianti di produzione individuato a sua discrezione.
63.7 Qualora, in un qualsiasi giorno, una o più unita di produzione relative ad impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico dovessero risultare indisponibili per qualsiasi motivazione, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno, ad indicare a Terna, in tempi e con modalità precedentemente concordati, ulteriori unità di produzione, rispetto a quelle afferenti agli impianti di produzione iscritti nell'elenco di cui al comma 63.1, che siano, secondo giudizio di Terna, equipollenti a quelle indisponibili. Con riferimento a dette unità e limitatamente ai periodi rilevanti per cui i relativi impianti risultino, a giudizio di Terna, essenziali data l'indisponibilità delle altre unità di produzione, l'utente del dispacciamento presenta offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 ed ha diritto al corrispettivo di cui al comma 64.8.
63.8 Al fine di determinare l'indispensabilità di un impianto di produzione o di un raggruppamento di impianti di produzione per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento ai sensi del presente Titolo, Terna tiene conto del fatto che detto fabbisogno è dimensionato anche rispetto all'esigenza di assicurare il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico.
63.9 Terna rende disponibile all'Autorità su supporto informatico, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascun raggruppamento di impianti essenziale, indichi:
a) le ragioni per cui gli impianti di produzione di detto raggruppamento sono stati inclusi nell'elenco;
b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che ciascuno degli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) saranno indispensabili per la gestione delle congestioni, per la riserva, per la regolazione della tensione, per il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico e/o per l'approvvigionamento di altre risorse, specificando quali, ai fini della gestione in sicurezza del sistema;
c) gli assetti di funzionamento attesi più significativi utilizzati e i periodi rilevanti dell'anno solare successivo nei quali detti assetti dovrebbero realizzarsi secondo le previsioni di Terna;
d) una stima del probabile utilizzo dei singoli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) e dell'insieme degli altri impianti inclusi nel raggruppamento nei periodi in cui i medesimi possono risultare indispensabili per la gestione in sicurezza del sistema elettrico, distintamente, per quanto possibile, per i diversi assetti di funzionamento configurati.
63.10 Terna invia agli utenti del dispacciamento degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato dalla relazione di cui al comma 63.9 per la parte relativa agli impianti che sono nella loro disponibilità.
63.11 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.10, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'impianto, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.9. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa.
63.12 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, ai vincoli stabiliti dall'articolo 65 ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 63.13.
63.13 L'Autorità determina per ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione uno specifico corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto di produzione ed i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento dell'impianto di produzione nell'elenco di cui al comma 63.1 fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.
Articolo 64
Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi
64.1 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui al comma 63.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
64.2 Per ciascuna unità inclusa nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.
64.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma precedente nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
64.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
64.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità.
64.6 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma post-MSD-ex-ante vincolante modificato e corretto di immissione.
Articolo 64
Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi
64.1 Terna comunica, con adeguato anticipo rispetto al termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento di uno o più impianti di produzione inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 eventuali variazioni degli assetti di funzionamento attesi nei periodi rilevanti del giorno di calendario successivo, rispetto a quelli comunicati ai sensi del comma 63.9, lettera c), e, conseguentemente, quali di detti impianti di produzione od insiemi di questi sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema.
64.2 Per ciascuna unità di produzione appartenente ad un impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato. Tali vincoli e criteri sono comunicati da Terna con modalità e tempi concordati, per quanto possibile, con il medesimo utente del dispacciamento.
64.3 Con riferimento al mercato del giorno prima e al mercato di aggiustamento, i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 sono definiti da Terna nella misura necessaria ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati da unità di produzione diverse da quelle nella disponibilità dell'utente del dispacciamento di cui sopra e possono comunque prevedere l'offerta in detti mercati solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione di cui al comma 63.10, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema.
64.4 Con riferimento al mercato per i servizi di dispacciamento i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 possono essere definiti tenendo conto degli esiti del mercato del giorno prima e del mercato di aggiustamento.
64.5 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
64.6 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
64.7 Il prezzo unitario delle offerte di vendita e di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e corrispondenti alle quantità per cui gli impianti di produzione sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione.
64.8 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata alla quota parte del programma vincolante modificato e corretto di immissione necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli ed i criteri definiti da Terna.
64.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 64.1, l'utente del dispacciamento può proporre a Terna, in tempi e con modi precedentemente concordati, la sostituzione, limitatamente ai medesimi periodi rilevanti, di una o più delle unità di produzione afferenti agli impianti ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema e non ammessi alla reintegrazione dei costi, ai sensi della comunicazione stessa, con altre unità di produzione nella propria disponibilità.
64.10 Terna verifica l'equipollenza della sostituzione proposta rispetto al fabbisogno dei servizi di dispacciamento e ne dà pronta comunicazione all'utente del dispacciamento. L'equipollenza si considera automaticamente verificata nei casi in cui il raggruppamento di impianti risultante a seguito della sostituzione proposta corrisponda a uno dei raggruppamenti minimi di impianti di cui al comma 63.4. Limitatamente alle unità di produzione per cui l'equipollenza risulti positivamente verificata, l'utente del dispacciamento è tenuto a presentare offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 e ha diritto alcorrispettivo di cui al comma 64.8.
Articolo 65
Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi
65.1 L'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.
65.2 Nelle ore in cui l'unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 64.3 a 64.6.
65.3 Nelle ore in cui l'unità non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.6. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
Articolo 65
Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi
65.1 L'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi deve formulare, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi non formuli, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, alcuna offerta.
65.2 Nelle ore in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione è ritenuto indispensabile per la sicurezza, le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 64.5 a 64.8.
65.3 Nelle ore in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione non è ritenuto indispensabile per la sicurezza del sistema, le medesime offerte sono formulate, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di detto impianto, con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
Articolo 65-bis
Modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali
65-bis.1 Le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 non trovano applicazione e nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità viene inserito nell'elenco degli impianti essenziali, relativamente ad un anno solare, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, titolare di impianti singolarmente essenziali o di un raggruppamento di impianti essenziale, che sottoscriva un contratto con Terna che, per il medesimo anno solare, preveda che:
a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento:
i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi pari a zero (0) per quantità pari almeno al minor valore tra:
la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona — o al nodo della rete rilevante — ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65-bis.3;
la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona — o nel nodo della rete rilevante — della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle unità di produzione dinamico e il programma post-MA di immissione;
ii) per le variazioni di programma a scendere, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona per quantità pari almeno al minor valore tra:
la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona — o al nodo della rete rilevante — ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65-bis.3;
la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona — o nel nodo della rete rilevante — della differenza tra il programma post-MA di immissione e la potenza minima risultante dal Registro delle unità di produzione dinamico;
b) Terna versi all'utente del dispacciamento se positivo o riceva da questo se negativo, al termine di ciascun trimestre e con la tempistica di cui all'articolo 44, un importo pari al prodotto tra:
i) il minor valore tra:
la quantità di copertura in energia afferente all'impegno, determinata dall'Autorità ai sensi del comma 65-bis.3, eventualmente ridotta in ragione della differenza tra le quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere e le quantità di potenza a salire e a scendere effettivamente rese disponibili nel MSD alle condizioni contrattuali;
il 150% della quantità di coperture cedute a terzi e di cui al comma 65-bis.6;
ii) il valore unitario nel trimestre del corrispettivo a copertura del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 44, comma 44.3.
65-bis.2 In alternativa a quanto previsto al comma 65-bis.1, lettere a) e b), l'utente del dispacciamento può richiedere che il contratto di cui al medesimo comma 65-bis.1 preveda che:
a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento:
i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi non superiori al prezzo massimo a salire di cui al comma 65-bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra:
la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona — o al nodo della rete rilevante — ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65-bis.3;
la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona — o nel nodo della rete rilevante — della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle Unità di produzione dinamico e il programma post-MA di immissione;
ii) per le variazioni di programma a scendere, a prezzi non inferiori al prezzo minimo a scendere di cui al comma 65-bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra;
la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona — o al nodo della rete rilevante — ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65-bis.3;
la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona — o nel nodo della rete rilevante — della differenza tra il programma post-MA di immissione e la potenza minima risultante dal Registro delle unità di produzione dinamico;
b) Terna versi all'utente del dispacciamento, al termine di ciascun trimestre e con la tempistica di cui all'articolo 44, un importo determinato dall'Autorità in funzione del valore assunto dalle quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere individuate con riferimento alla zona — o al nodo della rete rilevante — ed al servizio di dispacciamento ai sensi del comma 65-bis.3. Tale importo in ragione della differenza tra le medesime quantità di potenza minima di impegno e le quantità di potenza a salire e a scendere effettivamente rese disponibili nel MSD alle condizioni contrattuali.
65-bis.3 L'Autorità determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento interessato nei medesimi tempi di cui alla comunicazione di cui al comma 63.4, i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo da:
a) le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65-bis.1 e 65-bis.2;
b) la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65-bis.1;
c) il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65-bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
d) il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65-bis.2.
65-bis.4 Almeno 60 giorni prima del termine di cui al comma 63.4 Terna fornisce all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65-bis.3. Gli elementi forniti da Terna tengono conto dell'obiettivo di indurre, con riferimento all'anno solare successivo, un comportamento concorrenziale, nel mercato dei servizi di dispacciamento, da parte dell'utente del dispacciamento interessato. Detti elementi devono altresì consentire all'Autorità di differenziare i valori di cui al comma 65-bis.3 in ragione dello specifico periodo rilevante dell'anno solare successivo cui sono riferiti.
65-bis.5 L'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunica all'Autorità ed a Terna la propria intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65-bis.1, indicando se il contratto debba prevedere quanto alle lettere a) e b) del comma 65-bis.1 o quanto alle lettere a) e b) del comma 65-bis.2, entro il medesimo termine di notifica della scelta del raggruppamento di impianti essenziale e di cui al comma 63.5. Terna predispone la relativa proposta contrattuale e la sottopone per l'approvazione all'Autorità, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con l'utente del dispacciamento.
65-bis.6 Prima dell'inizio di ciascun trimestre, l'utente del dispacciamento che abbia sottoscritto un contratto con Terna che preveda quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 comunica a Terna ed agli uffici dell'Autorità l'ammontare netto di prodotti di copertura rispetto al valore assunto dal corrispettivo a copertura del costo sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento, di cui all'articolo 44, comma 44.3, ceduti dal medesimo utente del dispacciamento e/o da soggetti allo stesso riconducibili ai clienti finali e/o a soggetti terzi che si impegnino a trasferirli ai loro clienti finali.
65-bis.7 Qualora l'utente del dispacciamento intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65-bis.1 per quantità parziali rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 o a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65-bis.2, Terna individua il raggruppamento essenziale di impianti tenendo conto delle quantità parziali di impegno oggetto del contratto.
Titolo 3
Gestione delle indisponibilità e delle manutenzioni
Articolo 66
Indisponibilità di capacità produttiva
66.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, Terna definisce e pubblica i livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.
66.2 Gli utenti del dispacciamento presentano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Terna verifica la compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al comma precedente e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
66.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.
66.4 Terna pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.
66.5 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna né da immediata comunicazione all'Autorità e al Ministro delle attività produttive.
Articolo 67
Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
67.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
67.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.
67.3 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna né da immediata comunicazione all'Autorità e al Ministro delle attività produttive.
Parte IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 68
Determinazione dei corrispettivi sostitutivi
68.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostituivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'articolo 61.
68.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente l'Autorità determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'articolo 61.
Articolo 69
Disposizioni transitorie e finali
69.1 Per l'anno 2007 la qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.
69.2 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità.
69.3 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
69.4 Successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore del mercato elettrico pubblica sul proprio sito internet un avviso nel quale sono indicate le date previste per l'invio all'Autorità e la successiva pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 17 ed eventuali altre scadenze rilevanti, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del sistema di registrazione a partire dall'1 gennaio 2007 a partire dall'1 aprile 2007.
69.5 Successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento Terna pubblica sul proprio sito internet un avviso nel quale sono indicate le date previste per la pubblicazione delle Regole per il dispacciamento aggiornate per tenere conto delle previsioni del presente provvedimento ed eventuali altre scadenze rilevanti, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del sistema di registrazione a partire dall'1 gennaio 2007 a partire dall'1 aprile 2007.
Articolo 70
Disposizioni relative all'anno 2007
70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.
70.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero.
70.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,02.
70.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,98.
70.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona Terna riscontri scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, l'intervento di Terna ai sensi dei commi 70.3 e 70.4 è determinato utilizzando, in luogo della quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, la somma tra:
a) la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e;
b) la differenza tra le previsioni di Terna dei quantitativi di energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e le corrispondenti offerte di vendita.
70.6 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi, 70.3, 70.4 e 70.5, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità.
70.7 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 70.3 e 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44.
70.8 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'allegato A della deliberazione 67/03.
70.9 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
70.10 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.
Articolo 70
Disposizioni relative all'anno 2008
70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2008.
70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.
70.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero.
70.3 Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenta un'offerta virtuale di vendita nel mercato del giorno prima così strutturata:
a) la quantità offerta è pari alla somma delle quantità oggetto di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima da unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
b) il prezzo offerto è pari a Venf.
70.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,02.
70.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,98.
70.6 Qualora in un periodo rilevante e in una zona Terna riscontri scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, l'intervento di Terna ai sensi dei commi 70.4 e 70.5 è determinato utilizzando, in luogo della quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, la somma tra:
a) la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e;
b) la differenza tra le previsioni di Terna dei quantitativi di energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e le corrispondenti offerte di vendita.
70.7 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi 70.4, 70.5 e 70.6, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità.
70.8 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 70.4 e 70.5 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44.
70.9 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'allegato A della deliberazione 67/03.
70.10 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
70.11 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.
70.12 Il valore del Venf è pari a 3.000 €/Mwh.
Articolo 70
Disposizioni relative all'anno 2009
70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2009.
70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.
70.3 Entro la fine del mese successivo a quello di competenza, Terna invia alla Direzione mercati dell'Autorità una relazione contenente la valutazione dell'onere economico stimato per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento derivante dagli scostamenti fra le offerte di acquisto complessivamente presentate dagli operatori nel mercato del giorno prima e le proprie previsioni del carico, nonché dagli scostamenti fra le offerte di vendita complessivamente presentate dagli operatori nel mercato del giorno prima e la propria previsione relativa alla produzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Tale onere economico è valutato anche in relazione a quello che Terna avrebbe potuto conseguire operando nel mercato del giorno prima al fine di ridurre i predetti scostamenti.
70.4 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può presentare offerte di acquisto e vendita sul mercato del giorno prima, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed alla Direzione Mercati dell'Autorità.
70.5 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi del comma 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44.
70.6 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, comma 44.3 è maggiorato di un corrispettivo – ITC — a copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica pari a 0,013 c€/Kwh.
70.7 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'allegato A della deliberazione 67/03.
70.8 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
70.9 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.
Articolo 70
Disposizioni relative all'anno 2010
70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2010.
70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.
70.3 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
70.4 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può presentare offerte di acquisto e vendita sul mercato del giorno prima, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed alla Direzione Mercati dell'Autorità.
70.5 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi del comma 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44.
70.6 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, comma 44.3 è maggiorato di un corrispettivo – ITC — a copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica pari a 0,014 c€/Kwh.
70.7 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'allegato A della deliberazione 67/03.
70.8 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
70.9 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.
Articolo 71
Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo3
71.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007 per l'anno 2008 .
71.2 Gli operatori di mercato non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento riferite a punti di dispacciamento per unità di consumo.
71.3 Il Gestore del mercato elettrico mette a disposizione degli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo una piattaforma per la comunicazione di scambi bilaterali di energia elettrica tra unità di consumo, ai fini della variazione dei programmi post MGP cumulati di prelievo. La comunicazione di tali scambi può avvenire entro i termini stabiliti dal Gestore del mercato elettrico. La variazione dei programmi può avvenire esclusivamente in seguito ad uno scambio bilaterale della stessa quantità di energia elettrica tra punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alla stessa zona geografica.
71.4 Gli operatori di mercato comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica tra punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alla stessa zona, presentando sulla piattaforma, rispettivamente, un'offerta di vendita virtuale a prezzo zero ed un'offerta di acquisto virtuale senza indicazione di prezzo, le quali abbiano ad oggetto la stessa quantità di energia elettrica, pena la non validità dello scambio.
71.5 La somma delle offerte di vendita relative a ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo deve essere pari o inferiore al programma post-MGP cumulato di prelievo riferito al medesimo punto di dispacciamento
71.6 Gli operatori che comunicano uno scambio bilaterale di energia elettrica devono indicare nelle rispettive offerte lo stesso codice alfanumerico, pena la non validità dello scambio.
71.7 La comunicazione di uno scambio bilaterale di energia non determina alcuna partita economica tra l'operatore ed il Gestore del mercato elettrico.
71.8 Alla chiusura del termine per la comunicazione degli scambi bilaterali di energia, il Gestore del mercato elettrico determina per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo il rispettivo programma finale di prelievo, dato dalla somma tra il programma post-MGP cumulato di prelievo e le variazioni comunicate ai sensi del presente articolo. Il programma finale di ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo, valido ai fini del calcolo degli sbilanciamenti effettivi, viene comunicato dal Gestore del mercato elettrico ai relativi utenti del dispacciamento e a Terna per la registrazione nel conto di Sbilanciamento Effettivo in sostituzione del programma post_MA di prelievo.
Articolo 72
Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2007
72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.
72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 3% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b).
72.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 33.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
72.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo 38 ed il corrispettivo di cui all'articolo 36 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
72.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 40 a 43, al comma 44.5 e agli articoli da 45 a 48 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
72.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 33.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.
72.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.
Articolo 72
Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2008
72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2008.
72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 3% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b).
72.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 33.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
72.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'articolo 38 ed il corrispettivo di cui all'articolo 36 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
72.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 40 a 43, al comma 44.5 e agli articoli da 45 a 48 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
72.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 33.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.
72.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.
Articolo 72
Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2009
72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2009.
72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede l'1.5% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b).
72.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 33.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
72.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'articolo 38 ed il corrispettivo di cui all'articolo 36 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
72.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 40 a 43, al comma 44.5 e agli articoli da 45 a 48 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
72.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 33.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.
72.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.
Articolo 72
Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2010
72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2010.
72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede l'1% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b).
72.3 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'articolo 38 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
72.4 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.
Articolo 73
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico
73.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 73.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
73.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico sono fissati come indicato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.
Articolo 74
Disposizioni in merito alla determinazione degli importi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva
74.1 Dall'ammontare dei corrispettivi di cui agli articoli 35 e 36 della deliberazione 48/04 riconosciuti all'utente del dispacciamento di unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono dedotti gli extra-margini MGP di cui ai commi 74.2 e 74.3 e gli extra-margini MSD di cui al comma 74.4.
74.2 Sino al 31 dicembre 2008 compreso, gli extra-margini MGP sono posti pari a zero.
74.3 A decorrere dall'1 gennaio 2009, per ciascun periodo rilevante e ciascuna zona in cui si è verificata la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60-bis.1 o in cui è risultata accettata, anche parzialmente, in esito al mercato del giorno prima l'offerta virtuale di Terna di cui al comma 30.5-bis, gli extra-margini MGP sono pari al prodotto fra:
a) la somma dei programmi post-MA di immissione relativi alle unità ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e
b) l'extra-margine unitario, espresso in €/Mwh, pari al maggior valore tra zero (0) e la differenza fra:
i. il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella medesima zona e
ii. il prezzo di 500 €/Mwh.
74.4 Per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona in cui si è verificata la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60-bis.1, gli extra-margini MSD sono pari al prodotto fra:
a) la quantità complessivamente presentata in vendita con riferimento ad unità ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva in esito al mercato per il servizio di dispacciamento nella zona, al netto della capacità nominata per le medesime unità in esecuzione di contratti a termine di cui all'articolo 60, commi 60.5 e 60.6, e
b) l'extra-margine unitario, espresso in €/Mwh, risultante dalla differenza fra il Venf e il prezzo di 500 €/Mwh.
Articolo 75
Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009
75.1 A partire dall'1 gennaio 2009 e con riferimento a ogni mese di tale anno, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:
a) l'ammontare del corrispettivo di gradualità applicato a tutti i clienti finali non domestici aventi diritto alla maggior tutela e alimentati in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del Tilp, diversi dai punti di prelievo di illuminazione pubblica, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia;
b) gli elementi necessari alla determinazione di tale corrispettivo.
75.2 Il corrispettivo è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui comma 75.4 all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo di cui al comma 75.1.
75.3 Entro i medesimi termini previsti per l'anno 2009 per il pagamento dei corrispettivi di dispacciamento, l'utente del dispacciamento versa a Terna, se positivo, o riceve da quest'ultima, se negativo, il corrispettivo di cui al precedente comma.
75.4 I valori del corrispettivo di cui al comma 75.2 sono pari ai valori della tabella 9 del Tiv.
75.5 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 75.1 trattati su base oraria non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6.
Articolo 76
Disposizioni transitorie relative alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009
76.1 Con riferimento alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
76.2 Qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, Terna aggiorna l'elenco delle unità essenziali relativo all'anno solare 2009 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
76.3 Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare 2009, formato secondo i criteri definiti nel Codice di Rete.
76.4 In caso di aggiornamento nel corso del 2009, Terna invia all'Autorità, contestualmente alla sua pubblicazione, l'elenco di cui al comma 76.3 come aggiornato e corredato di una relazione che, per ciascuna unità di produzione oggetto dell'aggiornamento, indichi:
a) le ragioni per cui l'unità di produzione è stata inclusa nell'elenco;
b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'unità di produzione sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
c) una stima del probabile utilizzo dell'unità di produzione nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
76.5 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 76.4 per la parte relativa alle unità di produzione di cui sono titolari.
76.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 76.5, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 76.4. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
76.7 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti al presente articolo ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 76.17.
76.8 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
76.9 Per ciascuna unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.
76.10 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
76.11 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
76.12 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione.
76.13 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità di produzione definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma vincolante modificato e corretto di immissione.
76.14 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.
76.15 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 76.10 a 76.12.
76.16 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 76.13. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
76.17 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.
Appendice 1
Specifiche flusso informativo di cui al comma 37.44
1. File elettronico
a. Quantità: un unico file per ciascun mese, per ciascuna Area di riferimento, per ciascun UdD
b. Formato: CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi "punto e virgola"
c. Intestazione: 2 righe come da modello riportato al diagramma 1
d. Struttura: ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di prelievo
e. Informazioni: ad ogni punto di prelievo corrisponde un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.
2. Archiviazione
I file di cui al punto 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese distributrici per un periodo minimo di 5 anni.
3. Trasferimento
Via Posta elettronica certificata (Pec) o, alternativamente, con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti dell'avvenimento e dei contenuti della comunicazione stessa.
4. Modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo1
a. Mittente: Ragione sociale dell'impresa distributrice
b. Area di riferimento: Codici di identificazione definiti da Terna
c. Utente del dispacciamento: Codici di identificazione definiti da Terna
d. Mese di competenza: mese rilevante ai fini delle informazioni rappresentato come: AAMM
e. POD: codice POD assegnato al punto di prelievo
f. Codice fiscale: codice fiscale del titolare del punto di prelievo
g. Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di prelievo
h. Tipo di misuratore: Tipo di misuratore presente al punto di prelievo, rappresentato con la codifica seguente:
— O – Misuratore Orario
— E – Misuratore Elettronico (a sensi della deliberazione 292/06)
— T – Misuratore né di tipo Orario né di tipo elettronico
i. Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del Tilp cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM, rappresentato con la codifica seguente:
— O – Trattamento su base oraria
— F – Trattamento per Fasce
— M – Trattamento Monorario
j. Trattamento Mese MM + 1: Tipo di trattamento ai sensi del Tilp cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1, rappresentato con la codifica seguente:
— O – Trattamento su base oraria
— F – Trattamento per Fasce
— M – Trattamento Monorario
k. CRPP F1 giugno anno AA...CRPP F3 maggio anno AA+1: i 36 campi CRPP sono rappresentati con notazione scientifica a 4 cifre significative, esponente a 1 cifra più il segno.
In particolare: per i punti trattati orari i CRPP sono posti a "0", per i punti di illuminazione pubblica non trattati orari, i CRPP sono posti a "9999E+9"
l. Consumo annuo complessivo YY: è il prelievo in kWh dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile; esso è aggiornato in concomitanza dell'aggiornamento annuale dei CRPP;
m. Consumo annuo Fi Anno YY: è il prelievo in kWh in fascia Fi dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo; esso è aggiornato nel flusso inerente al giugno dell'anno AA in concomitanza dell'aggiornamento annuale dei CRPP;
n. Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08, rappresentato con la codifica seguente:
— Y— punto disalimentabile
— N — punto non disalimentabile
o. Regime di compensazione sociale: tipo di regime di compensazione sociale cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 117/08 (codice alfanumerico di quattro caratteri)
p. Data inizio erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lettera b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08 rappresentata come aammgg
q. Data termine erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lettera b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentata come aammgg
r. Mese entro cui il cliente deve rinnovare: ai sensi del comma 7.5, lettera b), punto iv) deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentato come aamm
s. Altre comunicazioni inerenti bonus sociale: codice alfanumerico di quattro caratteri.
Diagramma 1 — Struttura file
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 11 KBDiagramma aggiunto dalla delibera ARG/elt 162/08 a decorrere dal 18-11-2008
Tabella 1
| Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (articolo 47) | F1 | F2 | F3 |
| Centesimi di euro/Kwh | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tabella 2
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva (articolo 48)
Centesimi di euro/Kwh
0,03727082
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva (articolo 48)
Centesimi di euro/Kwh
0,021
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva (articolo 48)
Centesimi di euro/Kwh
0,015
Tabella 3
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (articolo 73)
Centesimi di euro/Kwh
0,15
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (articolo 73)
Centesimi di euro/Kwh
0,15
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (articolo 73)
Centesimi di euro/Kwh
0,15
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (articolo 73)
Centesimi di euro/Kwh
0,16
Tabella 55
CAI
11,00 euro/mese
CAI
3,72 euro/mese
Tabella 66
CAPDU
20 euro/mese
CAPD50
6,3 euro/mese
CAPD100
5,7 euro/mese
CAPD
5,72 euro/mese
CAPG
0,79 euro/mese
CAPF
250 euro/mese
CAPDU
20 euro/mese
CAPD50
5,0 euro/mese
CAPD400
2,4 euro/mese
CAPD
2,54 euro/mese
CAPG
0,37 euro/mese
Tabella 7
Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 45)
F1
F2
F3
Centesimi di euro/Kwh
0,00931771
0,00931771
0,00931771
Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 45)
F1
F2
F3
Centesimi di euro/Kwh
0,0075
0,0075
0,0075
Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 45)
F1
F2
F3
Centesimi di euro/Kwh
0,0025
0,0025
0,0025
Tabella87
Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia elettrica
Per clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale % (A)
Per imprese distributrici % (B)
380 Kv
0.9
0.9
220 Kv
2.9
0.9
AT
2.9
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT
1.3
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT
2.9
- altro
2.1
MT
5.1
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT
3.6
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT
5.1
- altro
4.4
BT
10.8
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT
7.0
- altro
8.9
Tabella 98
Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (articolo 46)
Centesimi di euro/Kwh
0,013
Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (articolo 46)
Centesimi di euro/Kwh
0,014
Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (articolo 46)
Centesimi di euro/Kwh
0,0164
Note redazionali
Questa definizione, non presente nel testo originario, è stata inserita a seguito delle modifiche apportate dalla delibera 43/08, pur non essendo direttamente inserita dalla delibera medesima.
Sull'articolo 39, modificando l'allora comma 39.1, era intervenuta già la delibera 17 giugno 2009, ARG/elt 84/09, che spostava il vigore della modifica al 1-1-2010. Nel frattempo però la delibera ARG/elt 107/09 interveniva a sostituire interamente l'articolo 39 con il medesimo testo della modifica della delibera ARG/elt 84/09 ma con effetto dal 1-8-2009. Questo è quindi il testo dell'articolo come modificato dalla delibera 107/09.
L'articolo risulta implicitamente ma non ufficialmente eliminato in quanto privo di effetto dal 1° gennaio 2009.
Appendice implicitamente aggiunta dalla delibera 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08.
La Tabella è da ritenersi implicitamente soppressa a seguito della soppressione dell'intero Titolo 3 del provvedimento ad opera della delibera 30 giugno 2009, ARG/elt 107/09 con decorrenza 1° agosto 2009.
La Tabella è da ritenersi implicitamente soppressa a seguito della soppressione dell'intero Titolo 3 del provvedimento ad opera della delibera 30 giugno 2009, ARG/elt 107/09 con decorrenza 1° agosto 2009.
La Tabella è da ritenersi implicitamente soppressa a seguito alle modifiche all'articolo 12 da parte della delibera ARG/elt 107/09 con decorrenza 1° agosto 2009.
La Tabella si ritiene implicitamente aggiunta dalla delibera 29 dicembre 2007, n. 350/07, con decorrenza 1° gennaio 2008, che nel modificare l'articolo 46 della presente delibera fa riferimento alla tabella 9, fino ad allora mai menzionata.
Note ufficiali
Nota 1 Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di prelievo il relativo campo è vuoto.









