Delibera Autorità energia 3 febbraio 2010, ARG/elt 9/10
Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione Cip 6
Testo vigente oggi 24-05-2012
Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2009
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 3 febbraio 2010
Visti:
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/2009);
— il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
— il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000);
— il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
— il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2008 (di seguito: decreto 25 novembre 2008);
— il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 novembre 2009 (di seguito: decreto 27 novembre 2009);
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata seguito: deliberazione 111/06);
— la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2009, ARG/elt n. 11/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 11/09).
Considerato che:
— l'articolo 2 del decreto 27 novembre 2009 prevede che l'energia elettrica ritirata dal Gestore dei servizi elettrici Spa (ora Gestore dei servizi energetici Spa, di seguito: il Gse) ai sensi del decreto 21 novembre 2000 sia ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal medesimo Gse;
— l'articolo 3 del decreto 27 novembre 2009 prevede che il prezzo di assegnazione dell'energia elettrica di cui al precedente alinea (di seguito: prezzo Cip 6), per il primo trimestre dell'anno 2010, sia pari a 57 euro/Mwh e venga adeguato in corso d'anno dall'Autorità con modalità analoghe a quelle adottate per il 2009, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'articolo 5 del decreto 19 dicembre 2003;
— con la deliberazione ARG/elt 11/09, ai sensi del decreto 25 novembre 2008, l'Autorità ha adottato un meccanismo di aggiornamento del prezzo Cip 6 per l'anno 2009 che:
— adegua in corso d'anno il prezzo Cip 6 sulla base dell'andamento trimestrale dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione 111/06 (di seguito: Pun);
— fissa come riferimento il valore della media del Pun nell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello per il quale si calcola l'aggiornamento.
Ritenuto che:
— in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 27 novembre 2009, sia opportuno adottare per l'anno 2010 un meccanismo di aggiornamento del prezzo Cip 6 analogo a quello utilizzato per l'anno 2009.
Delibera
1. di prevedere che il prezzo Cip 6 per ciascun trimestre dell'anno 2010, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

Dove:
PCIP61 è il prezzo Cip 6 del primo trimestre 2010, fissato pari a 57 €/Mwh;
PUNT è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l'aggiornamento si riferisce;
PUNT1 è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2009;
2. di prevedere che il Gse pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2010, a partire dal secondo, il prezzo Cip 6 determinato sulla base della presente deliberazione;
3. di pubblicare il presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


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