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Lr 19 gennaio 2010, n. 1
Approvazione del Piano energetico ambientale regionale e norme in materia di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili
N.d.R. - La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, nella parte in cui prevede che all'allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente), è aggiunto il punto 25. Di conseguenza il punto 25 dell'allegato A della Lr 47/1998 è inefficace.
Sempre nella stessa sentenza 3 marzo 2011, n. 67 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'appendice A al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (Piear) allegato alla presente legge, limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – Sic, pSic – e zone di protezione speciale – Zps e pZps).
Con successiva sentenza 1° aprile 2011, n. 107 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le modifiche che la Lr 21/2010 ha apportato al Piano energetico regionale allegato alla presente legge relativamente al terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1 dell'Appendice A e al quinto capoverso del paragrafo 2.2.2 dell'Appendice A. Tali modifiche sono pertanto inefficaci.
Per un dettaglio delle censure della Corte si rimanda alla lettura della sentenza.
Parole chiave:
Energie rinnovabili |
Autorizzazioni |
Parchi / Aree protette |
Impianti |
Procedure semplificate |
Linee guida / Norme tecniche
Modifiche:
- Lr 15 febbraio 2010, n. 21 (18-02-2010)
- Lr 26 aprile 2012, n. 8 (02-05-2012)
Versione coordinata con modifiche. Testo vigente oggi 24-05-2012
