Delibere autorità
Energie rinnovabili



print

Delibera Autorità energia 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09

Approvazione del Testo integrato settlement (Tis) di regolazione delle partite fisiche ed economiche del dispacciamento

N.d.R. - Per le modifiche alla delibera 29 giugno 2006, n. 111/06 apportate dal presente provvedimento si rimanda al testo vigente e aggiornato della delibera.

Salvo diversamente indicato in nota, le modifiche apportate dalla delibera ARG/elt 129/10 sono efficati da gennaio 2011.

Modifiche:

  •  Delibera 27 ottobre 2009, ARG/elt 152/09 (01-01-2010)
  •  Delibera 29 dicembre 2009, ARG/elt 214/09 (01-01-2010)
  •  Delibera 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (24-03-2010)
  •  Delibera 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10 (01-01-2011)

Versione coordinata con modifiche. Testo vigente oggi 06-09-2010

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Delibera 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09
(So n. 171 alla Gu 11 settembre 2009 n. 211)

Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (Tis) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 30 luglio 2009

Visti:

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/1999);

— il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto legge 18 giugno 2007) convertito in legge 3 agosto 2007 n. 125;

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 118/03);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 168/03);

— la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Tiv);

— la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (deliberazione 177/07);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Tilp);

— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: deliberazione 336/07);

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 343/2007 (di seguito: deliberazione 343/2007);

— la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/08);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008, ARG/elt 29/08 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 29/08);

— la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/08);

— la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 110/08);

— l'allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);

— la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09);

— la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2009, ARG/elt 74/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/09);

— la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 84/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/09);

— il Piano strategico triennale 2009-2011 dell'Autorità adottato con deliberazione 8 gennaio 2009 GOP 1/09 (di seguito: Piano Strategico 2009-2011);

— il documento per la consultazione 6 agosto 2008, atto n. 28/08, recante "Criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento" (di seguito: DCO 28/08);

— il documento per la consultazione 19 dicembre 2008, atto n. 38/08, recante "Criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento – seconda consultazione – orientamenti finali" (di seguito: DCO 38/08);

— la lettera di Terna del 24 luglio 2009, prot. P20090009692 (prot. Autorità n. 43500 del 28 luglio 2009) (di seguito: lettera 24 luglio 2009).

Considerato che:

— l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità, fra le altre, la finalità di garantire la promozione dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;

— a seguito delle anomalie relative all'energia non attribuita per il primo trimestre 2007 l'Autorità ha avviato con la deliberazione 177/07 un'istruttoria conoscitiva per individuare possibili errori commessi da Terna e dalle imprese distributrici in relazione al servizio di misura e in materia di attività di aggregazione delle misure dei prelievi e delle immissioni di energia elettrica (di seguito: aggregazione delle misure) ed indagare l'eventualità che tali errori siano stati commessi anche in anni precedenti al 2007 (di seguito: istruttoria 177/07);

— in esito agli elementi acquisiti nei primi mesi di attività che hanno evidenziato la necessità di procedere al conguaglio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento di competenza degli anni 2005, 2006 e 2007, l'istruttoria 177/07 è stata prorogata con la deliberazione n. 336/07 con contestuale raccomandazione a Terna Spa (di seguito: Terna), in qualità di soggetto concessionario dell'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento, di procedere alla fatturazione delle partite di conguaglio previa completa informativa agli utenti del dispacciamento interessati;

— al fine di evitare il protrarsi della situazione di grave incertezza nella ricostruzione delle corrette partite fisiche ed economiche, con la deliberazione ARG/elt 65/08 sono state definite opportune modalità di fatturazione a conguaglio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento per l'anno 2005 a seguito di rettifiche ai dati di misura (di seguito: rettifiche) pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;

— con le deliberazioni ARG/elt 110/08 e 34/09, le modalità di fatturazione a conguaglio di cui al precedente alinea sono state estese ai corrispettivi di dispacciamento per gli anni 2006 e 2007.

Considerato che:

— negli anni 2005 e 2006 a seguito di rettifiche relative ai punti di prelievo non trattati su base oraria, Terna ha posticipato i termini di determinazione delle partite economiche di conguaglio load profiling, con ciò comportando incertezze nella regolazione del servizio di dispacciamento tali da poter turbare i normali meccanismi operativi con rischio di pregiudicare l'ordinato funzionamento del mercato elettrico;

— al fine di dare certezza a regime agli utenti del dispacciamento sulla determinazione delle partite economiche di conguaglio load profiling in tempi ragionevoli, l'Autorità, nell'aggiornare gli obblighi informativi in carico alle imprese distributrici a seguito della nuova metodologia di determinazione convenzionale per fasce dei profili di prelievo introdotta dal Tilp, ha fissato al 10 maggio il termine ultimo dopo il quale i dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria comunicati dalle imprese distributrici con riferimento all'anno precedente assumono carattere definitivo e non possono essere ulteriormente modificati ai fini della fase di conguaglio load profiling, rinviando ad un successivo provvedimento la modalità di trattamento di eventuali rettifiche pervenute successivamente al suddetto termine;

— l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 05/08 ha, pertanto, avviato un procedimento (di seguito: procedimento 05/08) volto alla formulazione di criteri per la definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche ai dati di misura rilevanti per il conguaglio load profiling, pervenute successivamente al 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza (di seguito: rettifiche tardive);

— nell'ambito del procedimento 05/08, in conformità alle previsioni dell'Analisi di impatto regolatorio (di seguito: Air), cui il procedimento è stato sottoposto, sono stati emanati due documenti per la consultazione, rispettivamente DCO 28/08 e DCO 38/08 in ordine all'adozione di opportune modalità per la definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive;

— nei medesimi documenti di cui al precedente alinea, in continuità con le modalità di fatturazione a conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento per gli anni 2005 2006, l'Autorità, estendendo l'ambito di applicazione del procedimento 05/08, ha altresì ipotizzato l'adozione di opportune modalità per il trattamento delle rettifiche ai dati di misura rilevanti ai fini della determinazione su base mensile delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento pervenute successivamente alle scadenze previste dalla deliberazione 111/06 nell'ambito dell'aggregazione delle misure (di seguito: rettifiche di settlement), ma antecedentemente al conguaglio load profiling.

Considerato che:

— nel DCO 28/08 l'Autorità, in conformità a quanto previsto dalla metodologia Air:

— ha delineato gli obiettivi alla base dell'intervento regolatorio di cui al procedimento 05/08 quali:

i) corretta contabilizzazione e valorizzazione economica dell'energia prelevata;

ii) contenimento dell'impatto economico ed amministrativo sugli utenti del dispacciamento;

iii) semplificazione contabile ed amministrativa;

— ha identificato alcune opzioni in materia di trattamento delle rettifiche di settlement e delle rettifiche tardive;

— per quanto attiene le rettifiche di settlement, è stato richiesto il parere degli operatori del settore:

— sulle termine ultimo per l'invio delle suddette rettifiche;

— sul numero di sessioni in cui liquidare le partite economiche insorgenti dalle suddette rettifiche e sull'eventuale facoltà concessa agli utenti del dispacciamento di richiedere una liquidazione anticipata in presenza di rettifiche rilevanti;

— sulle modalità di determinazione le suddette partite economiche, articolate sulla base dei diversi corrispettivi unitari di dispacciamento soggetti a rideterminazione e delle diverse modalità di gestione del prelievo residuo di area (di seguito: Pra) e di determinazione del prezzo medio dell'energia prelevata ai fini del conguaglio load profiling (di seguito: prezzo di conguaglio load profiling);

— in tema di rettifiche tardive l'Autorità ha proposto:

  • la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche relative ai punti di prelievo trattati su base oraria con modalità analoghe a quelle adottate per le rettifiche di settlement;
  • la valorizzazione dell'energia sottesa alle rettifiche relative ai punti di prelievo non trattati su base oraria a prezzo di conguaglio load profiling;
  • l'applicazione di misure economiche a vantaggio degli utenti del dispacciamento per le partite a debito e per le partite a credito variabili in funzione del ritardo con cui sono state rese note le rettifiche;

— con il DCO 28/08, l'Autorità ha altresì consultato:

  • alcune indicazioni di carattere generale in merito alla revisione del della remunerazione dell'aggregazione delle misure, volta all'introduzione di opportuni meccanismi incentivanti legati alla qualità delle prestazioni rese dalle imprese distributrici;
  • una nuova modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento zonale, e conseguentemente dei prezzi di sbilanciamento effettivo, in base a azioni compiute da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento;
  • le modalità di rettifica ai coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: Crpu) e all'energia oraria convenzionale per l'illuminazione pubblica;
  • la ricomprensione nel corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06 (di seguito: uplift) dei proventi ed oneri risultanti per Terna dal trattamento delle rettifiche;

— sul tema delle rettifiche, le risposte al DCO 28/08 da parte degli operatori del settore hanno:

  • manifestato un generale consenso sull'opportunità di una regolazione delle modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo;
  • evidenziato che, per la maggioranza degli operatori del settore, è opportuno, a seguito di rettifiche di settlement:

i. prevedere la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement con cadenza almeno semestrale, fatta salva la possibilità per l'utente del dispacciamento di richiedere la liquidazione anticipata in presenza di rettifiche particolarmente rilevanti;

ii. rideterminare l'energia prelevata in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;

iii. non rideterminare i corrispettivi unitari di dispacciamento;

iv. riattribuire l'energia sottesa alle rettifiche al Pra all'Acquirente unico, senza modificare le quote di Pra attribuite nel settlement mensile agli utenti del dispacciamento in prelievo ai sensi del Tilp;

v. determinare il prezzo di conguaglio load profiling sulla base del Pra utilizzato ai fini del settlement mensile e non sulla base del Pra aggiornato a seguito delle rettifiche di settlement;

  • concordato con:

i. i criteri di trattamento delle rettifiche tardive identificati dall'Autorità, propendendo per una liquidazione delle partite economiche insorgenti da tali rettifiche con cadenza annuale;

ii. le modalità di revisione del segno dello sbilanciamento zonale, sottolineando, nel contempo, la necessità di addivenire ad una pubblicazione dei prezzi di sbilanciamento in tempi celeri rispetto alla comunicazione dell'esito del mercato per il servizio di dispacciamento;

iii. le modalità di rettifica ai CRPU e all'energia oraria convenzionale per l'illuminazione pubblica;

iv. l'utilizzo dell'uplift per la compensazione dei proventi ed oneri associati al trattamento delle rettifiche;

  • raccomandato l'introduzione a regime della verifica fra energia assoggettata al trasporto e energia prelevata nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: verifica di coerenza con l'energia assoggettata al trasporto), cui subordinare la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche, secondo quanto già attuato per l'anno 2006 con la deliberazione ARG/elt 110/08;
  • raccomandato la predisposizione di modalità per il trattamento delle rettifiche relative ai punti di immissione;

— per quanto attiene la revisione della remunerazione dell'aggregazione delle misure, in esito al DCO 28/08 gli operatori della vendita hanno sottolineato come il corrispettivo di aggregazione, a causa del valore intrinseco esiguo rispetto alle partite di dispacciamento, non rappresenti un corretto incentivo per le imprese distributrici ad adempiere correttamente all'aggregazione delle misure; di contro, le imprese distributrici, pur ritenendo congrua in linea di principio una eventuale riduzione di tale corrispettivo in funzione della qualità delle prestazioni rese, hanno ravvisato l'opportunità di prevedere un analogo e simmetrico meccanismo premiante qualora i livelli di performance risultino superiori a quelli minimi previsti.

Considerato che:

— in esito all'esame delle risposte al DCO 28/08, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di AIR, è stato predisposto dall'Autorità il DCO 38/08, nel quale:

  • è stata descritta nel dettaglio l'opzione preferita dall'Autorità per il trattamento delle rettifiche nell'ambito del dispacciamento, da applicarsi a partire dalle partite economiche relative all'anno 2009;
  • è stata prevista la verifica di coerenza con l'energia assoggettata al trasporto, distinta per punti di prelievo trattati su base oraria, cui subordinare la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement, e punti di prelievo non trattati su base oraria, cui subordinare la liquidazione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
  • sono stati illustrati i flussi informativi sottesi al trattamento delle rettifiche e alla verifica di coerenza con il trasporto;
  • è stata ulteriormente specificata la nuova metodologia di determinazione del segno dello sbilanciamento zonale;

— in particolare, in esito all'AIR, l'orientamento finale dell'Autorità, con riferimento alle rettifiche di settlement, illustrato nel DCO 38/08 è:

  • prevedere due sessioni su base semestrale, la seconda delle quali contestuale alla fase di conguaglio load profiling;
  • determinare le partite economiche insorgenti dalle rettifiche sulla base dei criteri identificati dagli operatori del settore in esito al DCO 28/08;
  • fatturare e liquidare le predette partite su base annuale, prevedendo per Terna la facoltà di adeguare le garanzie finanziarie presentate dagli utenti del dispacciamento a copertura dell'ammontare delle partite economiche non ancora fatturate;
  • prevedere la possibilità di liquidazione semestrale su richiesta dell'utente del dispacciamento in caso di partite particolarmente significative;

— con riferimento alle rettifiche tardive, l'Autorità ha confermato gli orientamenti espressi nel DCO 28/08, propendendo per un'unica sessione annuale;

— con il DCO 38/08 è stato inoltre richiesto il parere degli operatori del settore con riferimento:

  • alle modalità per il trattamento delle rettifiche relative ai punti di immissione;
  • alle modalità per il trattamento delle rettifiche nell'ambito della perequazione inerente l'approvvigionamento dell'energia destinata al servizio di maggior tutela (di seguito: perequazione maggior tutela);
  • a una soluzione transitoria per le partite economiche relative all'anno 2008, che si articoli:

i. nella determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement in unica sessione contestuale alla fase di conguaglio load profiling, in base alle medesime modalità riportate nell'opzione preferita;

ii. nella scelta di non introdurre tempistiche predefinite per l'invio delle rettifiche di settlement da parte delle imprese distributrici;

iii. nell'estensione anche alle rettifiche tardive relative all'anno 2008 delle modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive caratterizzanti l'opzione preferita;

— con il DCO 38/08 l'Autorità ha infine ritenuto opportuno:

  • confermare la proposta di ricomprendere nell'uplift i proventi e gli oneri conseguenti il trattamento delle rettifiche;
  • non acquisire ulteriori elementi in materia di rettifica ai Crpu e all'energia oraria convenzionale per l'illuminazione pubblica, considerando esaustivo quanto già acquisito in esito al DCO 28/08;
  • rinviare a successivo documento la revisione della remunerazione dell'aggregazione delle misure, al fine di poter effettuare un supplemento ricognitivo in materia;

— dall'esame delle risposte al DCO 38/08 è emerso:

  • generale consenso degli operatori del settore sull'opzione preferita dall'Autorità per il trattamento delle rettifiche con decorrenza dall'energia elettrica prelevata nell'anno 2009 e sui flussi informativi ad essa associati, fatta salva la preferenza manifestata da Terna per la fatturazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement su base semestrale, senza procedere ad alcun adeguamento delle garanzie finanziarie poiché tale soluzione è ritenuta meno complessa per il sistema;
  • generale consenso sulle modalità inerenti il trattamento delle rettifiche relative ai punti di immissione;
  • generale consenso sulla soluzione transitoria proposta per l'anno 2008;
  • che, per un operatore, i criteri di trattamento delle rettifiche nell'ambito della perequazione maggior tutela proposti dall'Autorità non sono del tutto compatibili con le modalità di redazione dei bilanci d'esercizio delle imprese distributrici.

Considerato, inoltre, che:

— l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 34/09, ha rinviato al 30 settembre 2009 la fase di conguaglio load profiling relativa all'anno 2008, disponendo, altresì, che le imprese distributrici inviassero a Terna entro il 20 giugno 2009 i dati relativi all'energia complessivamente assoggettata al trasporto per l'anno 2008 in ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, senza distinzione fra dati relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e dati relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria;

— Terna, con la lettera 24 luglio 2009, ha comunicato che sono già pervenute dalle imprese distributrici diverse rettifiche relative all'anno 2008;

— l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 84/09 ha introdotto la nuova modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento zonale a decorrere dall'1 gennaio 2010, così come disciplinata nel DCO 38/08.

Considerato, altresì, che:

— il settlement ricomprende la determinazione, operata da Terna, delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione del servizio di dispacciamento;

ovvero:

— l'aggregazione delle misure, disciplinata nella deliberazione 111/06;

— la regolazione su base mensile dei corrispettivi di dispacciamento, disciplinata nella deliberazione 111/06;

— la profilazione convenzionale per fasce orarie dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati orari , disciplinata nel Tilp;

— la profilazione convenzionale per l'illuminazione pubblica, disciplinata nella deliberazione ARG/elt 29/08;

— la profilazione convenzionale dell'energia immessa, disciplinata nella deliberazione ARG/elt 178/08;

— il trattamento delle rettifiche di cui alla deliberazione ARG/elt 5/08;

— l'Autorità, nel Piano Strategico 2009-2011 ha previsto un'attività di semplificazione normativa con l'obiettivo di offrire agli operatori e ai soggetti interessati un quadro di riferimento sempre più razionale, trasparente e certo, in linea anche con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia;

— il Tilp disciplina le modalità di trattamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione convenzionale per fasce orarie dell'energia prelevata qualora le imprese distributrici di riferimento non ottemperino agli obblighi informativi posti loro in capo entro i termini previsti dalla normativa; segnatamente sono disciplinati il mancato invio dei CRPU, il mancato invio del Pra e il mancato invio dei dati inerenti la fase di conguaglio load profiling;

— analoghe modalità sono altresì previste in caso di inottemperanza degli obblighi informativi di cui ciascuna impresa distributrice di riferimento è destinataria da parte delle altre imprese distributrici cui la medesima risulta interconnessa;

— disposizioni equivalenti a quelle di cui ai due precedenti alinea non sono invece previste nella deliberazione n. 111/06 con riferimento all'aggregazione delle misure.

Considerato, infine, che:

— l'Autorità, con la deliberazione 343/07, ha avviato un procedimento in materia di aggregazione delle misure, volto ad acquisire dai soggetti coinvolti elementi tecnici e di costo inerenti l'attività suddetta;

— l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 74/09 ha previsto che con un successivo provvedimento siano introdotti dei parametri operativi nell'espletamento dell'aggregazione delle misure alla base dell'erogazione di premi e penalità per il corrispettivo di aggregazione delle misure e/o di indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento.

Ritenuto che sia necessario:

— completare la disciplina della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento vigente con le modalità per il trattamento delle rettifiche posteriore ai termini di regime, al fine di dare certezza agli utenti del dispacciamento sulle tempistiche e le modalità di determinazione delle suddette partite economiche, confermando confermare le opzioni identificate dall'Autorità in esito al DCO 28/08 e al DCO 38/08 emanati nell'ambito del procedimento 05/08 sottoposto ad Air;

— disciplinare le modalità di trattamento dei dati rilevanti ai fini del dispacciamento qualora le imprese distributrici di riferimento non ottemperino agli obblighi informativi posti loro in capo in ordine all'aggregazione delle misure.

Ritenuto che sia opportuno:

— al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria dell'Acquirente unico, prevedere che tale soggetto regoli con Terna le partite economiche insorgenti da rettifiche dei dati di misura contestualmente al conguaglio load profiling;

— prevedere, fatta salva la situazione dell'Acquirente Unico di cui al precedente alinea, che, ai fini della semplificazione sistemica, le partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement siano determinate e liquidate esclusivamente in due sessioni su base semestrale, indipendentemente dalla loro entità;

— prevedere che Terna determini le partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive anche oltre i 5 anni successivi al periodo di competenza, purchè la presenza di tali rettifiche sia stata segnalata dalle imprese distributrici entro 60 mesi dal periodo di competenza medesimo;

— subordinare la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement e da rettifiche tardive alla verifica di coerenza fra l'energia assoggettata ai corrispettivi di trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento prevedendo:

  • che le imprese distributrici di riferimento ricevano dalle imprese distributrici sottese i dati sull'energia assoggettata al trasporto e li trasmettano a Terna senza procedere ad alcuna verifica sulla coerenza di tali dati con l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento;
  • la progressiva riduzione delle soglie di ammissibilità, in continuità con il processo di efficientamento avviato con la deliberazione ARG/elt 34/09;
  • l'introduzione a partire dal 2010 di soglie di ammissibilità distinte fra punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria;

— porre in capo alle imprese distributrici obblighi informativi relativi alle modalità di trattamento delle rettifiche che comprendano anche una corrispondente comunicazione di tali rettifiche agli utenti del dispacciamento;

— a seguito dell'introduzione degli obblighi informativi di cui al precedente alinea, posticipare al 20 maggio il termine dopo il quale eventuali rettifiche sono da considerarsi come rettifiche tardive.

Ritenuto che sia inoltre opportuno:

— prevedere l'applicazione delle modalità di trattamento delle rettifiche di cui al presente provvedimento con riferimento alle partite relative all'anno 2009;

— prevedere per l'anno 2008 una soluzione caratterizzata da elementi di gradualità che disponga:

  • la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement in un'unica sessione contestuale al conguaglio load profiling, con i medesimi criteri previsti a partire dall'energia prelevata nel 2009 applicati alle rettifiche pervenute entro il 7 agosto 2009;
  • l'applicazione della verifica di coerenza fra l'energia assoggettata ai corrispettivi di trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento con una soglia di ammissibilità del 3% a partire dai dati di trasporto inviate dalle imprese distributrici a Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09;

— sospendere per l'anno 2009 la prima sessione relativa al trattamento delle rettifiche di settlement, visto il ravvicinamento che interverrebbe fra le attività relative a tale sessione e le attività del conguaglio load profiling, il cui termine è stato posposto dalla deliberazione ARG/elt 34/09, e del trattamento delle rettifiche di settlement di competenza dell'anno 2008;

— prevedere che le modalità di trattamento dei dati rilevanti ai fini del dispacciamento qualora le imprese distributrici di riferimento non ottemperino agli obblighi informativi posti loro in capo in ordine all'aggregazione delle misure trovino applicazione a partire da gennaio 2010 in concomitanza con l'introduzione di parametri operativi per l'espletamento dell'aggregazione delle misure alla base dell'erogazione di premi e penalità per il corrispettivo di aggregazione delle misure e/o di indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento.

Ritenuto che sia infine opportuno:

— al fine della semplificazione normativa come prevista nel Piano strategico triennale, riunire in un unico testo integrato (di seguito: nuovo testo integrato) tutte le disposizioni inerenti il settlement, ivi incluse le modalità di trattamento delle rettifiche adottate in esito al procedimento 05/08;

— abrogare il Tilp e la deliberazione ARG/elt 29/08 le cui disposizioni risultano incluse nel nuovo testo integrato;

— modificare la deliberazione 111/06, limitandone le disposizioni agli aspetti relativi all'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e alla definizione dei corrispettivi unitari di dispacciamento, alla registrazione degli acquisti e vendite a termine e alla definizione dei programmi di immissione e prelievo;

— dare mandato al Direttore responsabile della Direzione mercati dell'Autorità di valutare, nell'ambito del procedimento in materia di aggregazione delle misure avviato con la deliberazione 343/07, opportune modalità applicative per l'espletamento delle attività di verifica della coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia prelevata ai fini del dispacciamento;

— rinviare ad un successivo provvedimento l'adozione di modalità per il trattamento delle rettifiche nell'ambito della perequazione maggior tutela, in coerenza con le metodologie adottate per i meccanismi di perequazione maggior tutela relativi agli anni 2007 e 2008

Delibera

1. di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (di seguito: Tis), allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di prevedere che il Tis si applichi:

— alla determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche relative agli anni 2008 e seguenti;

— per quanto non attiene il trattamento delle rettifiche, all'energia elettrica immessa e prelevata relativa al periodo che decorre dall'1 agosto 2009;

3. di abrogare il Tilp e la deliberazione ARG/elt 29/08 a decorrere dall'1 agosto 2009; le relative disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 agosto 2009;

4. di prevedere che, con decorrenza 1° agosto 2009, le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 178/08 si applichino per quanto compatibili con le disposizioni di cui al Tis;

5. di modificare con decorrenza 1° agosto 2009 l'allegato A alla deliberazione 111/061 come di seguito indicato:

(omissis)

6. di ripubblicare a seguire l'allegato A della deliberazione 111/06 nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 5;

7. di modificare con decorrenza 1° agosto 2009 il Tiv come di seguito indicato:

(omissis).

8. di ripubblicare a seguire il Tiv nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 7;

9. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione mercati dell'Autorità di valutare, nell'ambito del procedimento in materia di aggregazione delle misure avviato con la deliberazione n. 343/07, opportune modalità applicative per l'espletamento delle attività di verifica della coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia prelevata ai fini del dispacciamento;

10. di prevedere che Terna aggiorni e integri il Codice di rete con le disposizioni del presente provvedimento;

11. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Allegato A

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)

Titolo I

Definizioni e oggetto del provvedimento

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, e all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

a) Codice di rete è il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, redatto da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Dpcm 11 maggio 2004;

b) Conto di sbilanciamento effettivo è il Conto di cui al comma 21.1 della deliberazione 111/06;

c) contratto di dispacciamento è il contratto per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 4 della deliberazione 111/06;

d) dati rilevanti per il settlement mensile sono i dati di misura relativi all'energia immessa e prelevata in ciascuna ora nei punti di immissione, eventualmente profilati in via convenzionale, e nei punti di prelievo trattati su base oraria, nonchè i dati relativi al prelievo residuo di area;

e) dati rilevanti per i conguagli annuali sono i dati di misura relativi all'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria nei punti di prelievo non trattati su base oraria;

f) decade è l'intervallo temporale costituito dai giorni calendariali dall'1 al 10 di ciascun mese, ovvero dall'11 al 20, ovvero dal 21 all'ultimo giorno del mese;

g) fascia geografica è l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento;

h) fascia geografica centrale è l'insieme delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto;

i) fascia geografica occidentale è l'insieme delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;

j) fascia geografica orientale è l'insieme delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia;

k) fascia oraria è ciascuna delle tre fasce orarie definite nella tabella 6 del Tiv;

l) messa in servizio del misuratore elettronico è il complesso delle attività di cui all'articolo 8-bis della deliberazione 292/06;

m) misuratore elettronico è un misuratore avente i requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 292/06;

n) misuratore elettronico programmato orario è un misuratore elettronico messo in servizio per il quale è stata attivata la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce;

o) misuratore orario è un misuratore diverso dal misuratore elettronico che permette la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce;

p) orario convenzionale di accensione è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilita l'accensione degli impianti di illuminazione pubblica;

q) orario convenzionale di spegnimento è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica;

r) periodo rilevante è il periodo di cui all'articolo 11 della deliberazione 111/06;

s) potenza disponibile in immissione è la massima potenza che può essere immessa in un punto senza che l'utente sotteso a tale punto sia disconnesso;

t) potenza disponibile in prelievo è la potenza disponibile di cui all'articolo 1, comma 1.1 del Tit;

u) potenza disponibile sul punto è:

i) la potenza disponibile in immissione per i punti in cui si verifichino prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio;

ii) la potenza disponibile in prelievo per tutti i punti di diversi dai punti di cui alla lettera a);

v) prima fascia di accensione è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso tra l'orario convenzionale di accensione e le ore 24.00;

w) punti di dispacciamento di importazione sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.11 della deliberazione 111/06;

x) punti di dispacciamento di esportazione sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.12 della deliberazione 111/06;

y) punti di dispacciamento per unità di consumo sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.5 della deliberazione 111/06;

z) punti di dispacciamento per unità di produzione sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.1 della deliberazione 111/06;

aa) punti di prelievo domestici sono i punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del Tiv;

bb) punti di prelievo non domestici sono i punti di prelievo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del Tiv;

cc) punti di immissione/prelievo non trattati su base oraria sono i punti di immissione o di prelievo per i quali non è attivo il trattamento su base oraria;

dd) punti di immissione/prelievo trattati su base oraria sono i punti di immissione o di prelievo per i quali è attivo il trattamento su base oraria;

ee) punti di immissione/prelievo trattati per fasce sono i punti non trattati su base oraria per i quali è attivo il trattamento per fasce;

ff) punti di immissione/prelievo trattati monorari sono i punti non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali non è attivo il trattamento per fasce;

gg) rettifiche di settlement sono le rettifiche ai dati di misura pervenute entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza;

hh) rettifiche tardive sono le rettifiche ai dati di misura pervenute successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza;

ii) seconda fascia di accensione è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso le ore 0.00 e l'orario convenzionale di spegnimento;

jj) settlement mensile è la determinazione operata da Terna su base mensile delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione del servizio di dispacciamento;

kk) trattamento per fasce è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;

ll) trattamento su base oraria è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario o da un misuratore elettronico programmato orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;

mm) unità di produzione 74/08 sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui al Tisp;

nn) unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile non superiore a 55 kW;

oo) unità di produzione 74/08 con potenza disponibile superiore a 55 kW sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile superiore a 55 kW;

pp) zona è ciascuna zona identificata da Terna ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione 111/06;

-*-

qq) deliberazione 111/06 è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato;

rr) deliberazione n. 292/06 è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;

ss) Tis (Testo integrato settlement) è il presente provvedimento;

tt) Tisp (Testo integrato scambio sul posto) è l'allegato A alla deliberazione 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08, come successivamente integrato e modificato;

uu) Tit (Testo integrato trasporto) è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato;

vv) Tiv (Testo integrato vendita) è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, come successivamente integrato e modificato.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento:

a) indica le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento su base oraria e le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento per fasce;

b) disciplina le modalità per l'espletamento da parte di Terna del settlement mensile;

c) definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria;

d) definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement e da rettifiche tardive apportate ai dati relativi all'energia immessa e prelevata;

e) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici e di Terna, relativi alla attività di cui alle precedenti lettere b), c), e d).

2.2 Il settlement mensile di cui al comma 2.1, lettera b) comprende:

a) l'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di cui al Titolo III Sezione 1;

b) l'attribuzione su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di una quota del prelievo residuo di area ai sensi del Titolo III Sezione 2;

c) la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento ai sensi del Titolo III Sezione 3.

2.3 La determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali di cui al comma 2.1, lettera c) si articola in:

a) una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi del comma 2.2, lettera b), e l'energia effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, ai sensi del Titolo IV Sezione 1;

b) una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia elettrica attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento con riferimento al profilo convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria di cui all'Articolo 13 e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, ai sensi al Titolo IV Sezione 2;

c) una procedura di conguaglio compensativo applicata all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del Titolo IV Sezione 3.

2.4 La determinazione delle partite economiche di cui al comma 2.1, lettera d), si articola:

a) in due sessioni di conguaglio per le rettifiche di settlement all'anno, con determinazione delle relative partite economiche ai sensi del Titolo VII Sezione 1;

b) in una sessione di conguaglio per le rettifiche tardive all'anno, con determinazione delle relative partite economiche ai sensi del Titolo VII Sezione 2.

Titolo II

Disposizioni generali

Articolo 3

Applicazione del trattamento su base oraria

3.1 Tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione, nonché tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, sono trattati esclusivamente su base oraria, fatto salvo quanto previsto al comma 3.2 e al comma 3.4.

3.2 Per i punti di cui al comma 3.1, per cui il misuratore orario od elettronico programmato orario è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo.

3.3 Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria ai sensi del comma 3.2, i punti di cui al comma 3.1:

a) sono trattati per fasce se provvisti di misuratore orario od elettronico messo in servizio;

b) sono trattati monorari se non provvisti di misuratore orario od elettronico messo in servizio.

3.4 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione connessa ad un punto di immissione non trattato su base oraria ha facoltà di chiedere a Terna il trattamento su base oraria del relativo punto di immissione a condizione che il medesimo sia dotato di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

Articolo 4

Applicazione del trattamento per fasce

4.1 Tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica sono trattati esclusivamente per fasce, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2.

4.2 Per i punti di cui al comma 4.1 per cui il misuratore elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo mese successivo.

4.3 Nelle more dell'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2, i punti di cui al comma 4.1 sono trattati monorari.

Articolo 5

Energia elettrica immessa e prelevata nei punti di dispacciamento

5.1 L'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa nel medesimo periodo rilevante:

a) nei punti di immissione trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento;

b) nei punti di immissione non trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento profilata per via convenzionale ai sensi dell'articolo 10.

5.2 L'energia elettrica prelevata in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma:

a) dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento;

b) dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, profilata per via convenzionale ai sensi dell'articolo 13;

c) della quota del prelievo residuo di area di cui all'articolo 7 attribuita al medesimo punto di dispacciamento ai sensi del Titolo III Sezione 2 del presente provvedimento.

5.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un punto di dispacciamento di importazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa, rispettivamente, nei punti di importazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.

5.4 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di pompaggio o in un punto di dispacciamento di esportazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica prelevata, rispettivamente, nei punti di prelievo o nei punti di esportazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.

5.5 Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7, l'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento, nonché l'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento è determinata dal responsabile dell'aggregazione delle misure di cui al comma 8.1.

5.6 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;

b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.

5.7 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;

b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.

5.8 Nel caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di utenza o di una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione Cip 6/92, si intende immessa o prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione Cip 6/92.

Articolo 6

Area di riferimento

6.1 Ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una singola zona, consiste di:

a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice, la cui rete con obbligo di connessione di terzi presenta almeno un punto di interconnessione in alta tensione; tale impresa distributrice è denominata impresa distributrice di riferimento per l'area medesima;

b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di una o più imprese distributrici le cui reti con obbligo di connessione di terzi non presentano punti di interconnessione in alta tensione e sottese, ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 all'impresa distributrice di riferimento dell'area medesima.

6.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 6.1 lettera b) si considera sottesa, tra tutte quelle cui è interconnessa, all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.

6.3 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.

Articolo 7

Prelievo residuo di area

7.1 Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:

a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 7.2;

b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 7.3.

7.2 L'energia elettrica immessa di cui al comma 7.1, lettera a), è pari alla somma dell'energia elettrica immessa:

a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

b) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento, determinata, per i punti di immissione non trattati su base oraria, applicando il profilo convenzionale di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

7.3 L'energia elettrica prelevata di cui al comma 7.1, lettera b), è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata:

a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

b) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria;

c) nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, determinata applicando il profilo convenzionale di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

7.4 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento e nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale non dotati di misuratore orario, si assume un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese.

7.5 In ciascun mese il delta Pra è pari alla somma algebrica de:

a) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nel mese corrente diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali sarà attivato il trattamento orario dal primo giorno del mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;

b) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria nel mese corrente che non saranno più attivi nel mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;

c) l'energia elettrica attribuita ai punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria di nuova attivazione nel mese corrente, determinata sulla base delle disposizioni di cui al comma 21.3, lettera b), contabilizzata con il segno positivo.

Titolo III

Regolazione dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento (Settlement)

Sezione 1

Aggregazione delle misure ai fini del settlement del servizio di dispacciamento

Articolo 8

Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini del settlement del servizio di dispacciamento

8.1 Terna è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento.

8.2 Fino all'anno 2010, Aai fini dell'aggregazione delle misure, Terna si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto nel presente Titolo2 .

8.3 A partire dall'anno 2011, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica1 .

Articolo 9

Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica

9.1 Ai fini della determinazione dell'energia immessa in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, Terna aggrega i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alle reti di distribuzione ad essa comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del presente Articolo, nonché i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

9.2 Le imprese distributrici comunicano ai sensi del comma 37.1, lettera a), punto i), e del comma 38.1, lettera a), punto i), a Terna i dati di misure delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione non corrispondenti ad un'unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete.

9.3 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento ai sensi del comma 37.1, lettera a), punto ii), i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete.

9.4 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano a Terna ai sensi del comma 38.1, lettera a), punto ii), i dati di misura delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 9.3, nonché le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW connesse alla propria rete e localizzate all'interno della propria area di riferimento.

9.5 Per i punti di immissione non trattati su base oraria, le immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante sono determinate ai sensi dell'articolo 10.

9.6 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

Articolo 10

Profilazione oraria convenzionale dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria

10.1 L'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato per fasce è pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia.

10.2 L'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato monorario è pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore del medesimo mese.

10.3 Qualora non rilevata su base mensile, l'energia immessa in ciascun mese in ciascun punto di immissione trattato monorario con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5.

Articolo 11

Indisponibilità dei dati relativi all'energia elettrica immessa

11.1 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato su base oraria connesso alla rete di trasmissione nazionale non sia disponibile di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, si applicano i criteri di ricostruzione dei dati di misura riportati da Terna nel Codice di rete.

11.2 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato su base oraria connesso ad una rete di distribuzione non sia disponibile di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, il medesimo punto è trattato per fasce e l'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria del medesimo mese nel medesimo punto è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5. In caso contrario l'impresa distributrice ricostruisce l'energia immessa in ciascuna ora del mese a partire dai dati di misura disponibili tramite l'applicazione di opportuni criteri di stima.

11.3 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato per fasce non sia disponibile in una fascia oraria di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, l'energia immessa nella medesima fascia oraria nel medesimo punto è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5.

11.4 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un mese in un punto di immissione trattato monorario con potenza disponibile sul punto superiore a 16,5 kW non sia disponibile per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, l'energia immessa nel medesimo mese dal medesimo punto di immissione è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui comma 11.5.

11.5 Qualora necessario, le imprese distributrici stimano l'energia immessa in una fascia oraria o in un mese sulla base dei dati storici di immissione, ovvero, in subordine, tenendo conto della producibilità dell'impianto di produzione interessato moltiplicata, in caso di autoconsumo, per un fattore convenzionale di autoconsumo posto pari a 0,8.

Articolo 12

Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica

12.1 Ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo, Terna aggrega:

a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria e nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del presente articolo;

b) la quota del prelievo residuo di area attribuita in ciascuna ora a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della Sezione 2 del presente Titolo.

12.2 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento ai sensi del comma 37.1, lettera b) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo trattati su base oraria e a punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

12.3 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano a Terna ai sensi del comma 38.1, lettera b), i dati di misura dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 12.2, nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo trattati su base oraria e a punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

12.4 Per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, i prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante sono determinati ai sensi dell'articolo 13.

12.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

Articolo 13

Profilazione oraria convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica

13.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna ora da ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari:

a) nelle ore appartenenti interamente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo;

b) nelle ore appartenenti interamente alla seconda fascia di accensione all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo;

c) nell'ora appartenente parzialmente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;

d) nell'ora appartenente parzialmente alla seconda fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;

e) in tutte le restanti ore, a zero.

13.2 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari al rapporto fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno precedente;

b) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nell'anno precedente e 60.

13.3 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata da ciascuna impresa distributrice entro l'1 maggio di ciascun anno e ha valore dall'1 giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.

Articolo 14

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

14.1 Le imprese distributrici tengono aggiornato un registro elettronico dei punti di immissione connessi alla propria rete e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel proprio ambito territoriale, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

14.2 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione ed aggiornamento del medesimo codice.

14.3 Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 14.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento e nella deliberazione n. 111/06.

Articolo 15

Corrispettivi per l'aggregazione delle misure

15.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, ciascun utente del dispacciamento paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione pari alla somma de:

a) il prodotto fra il corrispettivo unitario CAI di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti diverse dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW inclusi nel proprio contratto di dispacciamento;

b) il prodotto fra il corrispettivo unitario Capg di cui alla tabella 2 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.

15.2 Entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di competenza, ciascun utente del dispacciamento paga a Terna il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure in prelievo pari al prodotto fra:

a) la somma dei valori CAPD e CAPG di cui alla tabella 2 allegata al presente provvedimento;

b) il numero dei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.

15.2 Entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di competenza, ciascun utente del dispacciamento paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in prelievo pari alla somma de:

a) il prodotto fra il corrispettivo unitario CAP POD di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel proprio contratto di dispacciamento;

b) il prodotto fra il corrispettivo unitario CAPPNOD di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria.

15.3 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga a ciascuna impresa distributrice avente punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed iscritti nel registro di cui al comma 14.1 il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'articolo 12 pari a:

a) per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1

 

 

b) per un numero compreso fra 51 e 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

 

 

c) per un numero superiore a 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

 

 

dove:

— PTOP è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nell'ambito compresi nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1;

— UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di trasporto con l'impresa distributrice;

— CAPF, CAPDU, CAPD50, CAPD400 sono i corrispettivi unitari di cui alla tabella 2 allegata al presente provvedimento.

15.3 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga a ciascuna impresa distributrice avente punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed iscritti nel registro di cui al comma 14.1 il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese pari a:

a) per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

 

 

b) per un numero compreso fra 51 e 400 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1.

 

 

c) per un numero superiore a 400 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

 

 

dove:

PTOPOP è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nell'ambito compresi nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1;

— UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di trasporto con l'impresa distributrice;

— CAPPOF, CAPPOUD, CAPPOD50, CAPPOD400, sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

15.4 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga a ciascuna impresa distributrice avente punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed iscritti nel registro di cui al comma 14.1 il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese pari a:

d) per un numero compreso fra 1 e 8.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

 

 

e) per un numero compreso fra 8.000 e 64.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

 

 

f) per un numero superiore a 64.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

 

 

dove:

— PTOPNOP è il numero di punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito compresi nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1;

— UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di trasporto con l'impresa distributrice;

— CAPPNOF, CAPPNOUD, CAPPNOD8.000, CAPPNOD64.000 sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Sezione 2

Profili convenzionali per fasce orarie per l'energia elettrica prelevata ai fini della regolazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento

Articolo 16

Criteri per la determinazione convenzionale

16.1 Ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun punto di dispacciamento, è convenzionalmente attribuita ad ogni utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area di riferimento, in ciascuna ora, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, una quantità di energia elettrica pari alla quota del prelievo residuo di area determinata ai sensi della presente Sezione.

16.2 In ciascuna area di riferimento ed in ciascuna ora, la quota del prelievo residuo di area attribuita in maniera convenzionale a ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

i) il prelievo residuo di area relativo alla medesima area e alla medesima ora;

ii) il coefficiente di ripartizione del prelievo del medesimo utente del dispacciamento relativo alla medesima area, al mese ed alla fascia oraria cui appartiene l'ora considerata, determinato ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17

Coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento

17.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU) sono differenziati per mese e per fascia oraria e sono determinati per area di riferimento.

17.2 Il CRPU, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese ed a ciascuna fascia oraria, di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico è pari alla somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo, di cui all'articolo 18, relativi alla medesima area di riferimento, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinati per i punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, che non sono trattati su base oraria nel corso del mese considerato.

17.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il CRPU dell'Acquirente unico è pari alla differenza fra uno e la somma dei CRPU relativi al medesimo mese e alla medesima fascia degli altri utenti di dispacciamento nella cui competenza risultino punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento considerata.

17.4 I CRPU di ciascun mese sono determinati dalle imprese distributrici di riferimento entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Articolo 18

Coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo

18.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) sono definiti per i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica e sono differenziati per mese e per fascia oraria.

18.2 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato per fasce (di seguito: CRPPfFi), in ciascuna fascia oraria Fi e in ciascun mese, è determinato come:

 

 

dove:

a) EPfFi è l'energia prelevata nella fascia oraria Fi nel medesimo mese dell'anno precedente, dal medesimo punto di prelievo, come rilevata dai dati di misura o determinata ai sensi dell'articolo 20;

b) Ef+mFi è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria Fi da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria Fi.

18.3 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato monorario (di seguito: CRPPmFi), in ciascuna fascia oraria Fi e in ciascun mese, è determinato come:

 

 

dove:

a) EPmFi è l'energia prelevata nella fascia oraria Fi nel medesimo mese dell'anno precedente dal medesimo punto di prelievo, determinata ai sensi dell'articolo 19;

b) Ef+mFi è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria Fi da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria Fi.

Articolo 19

Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari

19.1 In ciascuna area di riferimento l'energia EPmFi prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi da ciascun punto di prelievo trattato monorario, è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

 

 

dove:

a) EPmu è l'energia prelevata nel medesimo mese dal medesimo punto di prelievo, determinata applicando al singolo punto di prelievo i criteri di cui al comma 28.4;

b) EmFi è l'energia di cui al comma 19.2, complessivamente prelevata nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;

c) la sommatoria ∑ EmFi è estesa a tutte le fasce orarie del mese considerato.

19.2 In ciascuna area di riferimento l'energia EmFi complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

 

EmFi = E f+mFi — EfFi

 

dove:

a) E f+mFi è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria Fi da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria Fi;

b) EfFi è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.

Articolo 20

Determinazione dell'energia prelevata nel mese per punti di prelievo trattati per fasce privi di dati mensili

20.1 L'energia EPfFi prelevata da ciascun punto di prelievo trattato per fasce per il quale l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi non è registrata dai misuratori elettronici ai sensi del Tiv, comma 27.7, lettera c), è determinata come:

 

 

dove:

a) EPfh è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'ora h, determinata ai sensi del comma 20.2;

b) la sommatoria ∑ EPfh è estesa a tutte le ore appartenenti al medesimo mese e alla medesima fascia.

20.2 L'energia EPfh prelevata in ciascuna ora h da ciascun punto di prelievo trattato per fasce di cui al Tiv, comma 27.7, lettera c) è determinata come:

 

 

dove:

a) PRAh è il prelievo residuo di area relativo alla medesima ora h;

b) EPfFi per è l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nella fascia Fi cui appartiene l'ora considerata, determinata con riferimento al periodo per per il quale sono registrati i dati di misura ai sensi del comma 27.7, lettera c) del Tiv;

c) la sommatoria ∑PRAh è estesa a tutte le ore appartenenti alla fascia Fi cui appartiene l'ora h considerata, incluse nel periodo per di cui al punto b).

Articolo 21

Modalità di determinazione ed aggiornamento dei CRPP

21.1 I CRPP per tutti i mesi e tutte le fasce orarie sono determinati dalle imprese distributrici su base annuale entro il 20 maggio di ciascun anno sulla base dei dati di prelievo relativi all'anno precedente a quello in cui sono determinati. I CRPP così determinati hanno validità dal giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.

21.2 I CRPP sono determinati esclusivamente per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente unico, per i quali non sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio di ciascun anno.

21.3 Ai fini della determinazione dei CRPP, ai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di prelievo riferiti a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese del periodo di cui al comma 21.1:

a) qualora risultassero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, sono applicate:

i) le disposizioni di cui al comma 18.3, relative ai punti di prelievo trattati monorari con riferimento ai soli mesi e fasce orarie prive dei dati di prelievo effettivi;

ii) le disposizioni di cui al comma 18.2 relative ai punti di prelievo trattati per fasce nei mesi e nelle fasce orarie in cui sono disponibili i dati di prelievo effettivi;

b) qualora non fossero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, sono comunque applicate le disposizioni di cui al comma 18.2 considerando validi dati di prelievo relativi a punti di prelievo aventi le medesime caratteristiche in termini di potenza disponibile.

21.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dal contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico al contratto di dispacciamento di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all'inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico. Essi hanno validità fino al 31 maggio immediatamente successivo.

21.5 L'attivazione del trattamento per fasce in corso d'anno non comporta alcun aggiornamento in corso d'anno ai CRPP relativi ai punti di prelievo interessati dall'attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento annuale di cui al comma 21.1.

Sezione 3

Determinazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento

Articolo 22

Criteri generali

22.1 Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, Terna determina:

a) l'energia immessa e prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento;

b) i corrispettivi di cui all'articolo 23 e all'articolo 24 di competenza di ciascun utente del dispacciamento.

22.2 Entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:

a) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 relativi a ciascun punto di dispacciamento incluso nel proprio contratto di dispacciamento;

b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna i corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata di cui all'articolo 24;

c) qualora avente inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, paga a Terna se positivi, ovvero riceve da Terna se negativi, i corrispettivi per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui all'articolo 25 e di gradualità per l'anno 2009 di cui all'articolo 77.

Articolo 23

Corrispettivi di sbilanciamento effettivo

23.1 In ciascun periodo rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento è pari al prodotto tra:

a) lo sbilanciamento effettivo di cui al comma 23.2 relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;

b) il prezzo di sbilanciamento applicabile, ai sensi dell'articolo 40 della deliberazione 111/06, nel medesimo periodo rilevante al medesimo punto di dispacciamento, in base alla tipologia di punto di dispacciamento e al segno dello sbilanciamento effettivo.

23.2 In ciascun periodo rilevante, lo sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento è pari al saldo fisico del relativo Conto di sbilanciamento effettivo, determinato ai sensi del comma 21.1 della deliberazione 111/06.

23.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.

23.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve da Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento.

Articolo 24

Corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata

24.1 In ciascun mese il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

b) il corrispettivo unitario di cui al comma 44.3 della deliberazione 111/06 relativo al trimestre cui il mese considerato appartiene.

24.2 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

b) il corrispettivo unitario di cui al comma 45.2 della deliberazione 111/06.

24.3 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

b) il corrispettivo unitario di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06.

24.4 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza fra perdite effettive e perdite standard nelle reti di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

b) il corrispettivo unitario di cui all'articolo 47 della deliberazione 111/06.

24.5 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

b) il corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 della deliberazione 111/06.

24.6 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

b) il corrispettivo unitario di cui all'articolo 73 della deliberazione 111/06.

Articolo 25

Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

25.1 In ciascun mese, il corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico, è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla tabella 3 del Tiv al numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia e all'energia elettrica prelevata dai medesimi punti.

25.2 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 25.1 non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 76.1.

Articolo 25-bis

Corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria

25.1-bis In ciascun mese il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese dai punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione trattati su base oraria o trattati per fasce diversi dai punti di prelievo, corrispondenti ai clienti finali non domestici aventi diritto alla salvaguardia;

b) il corrispettivo unitario di cui al comma 25.2-bis.

25.2-bis I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione salvaguardia transitoria verranno fissati dall'Autorità con successivo provvedimento.

Titolo IV

Conguagli con liquidazione su base annuale

Articolo 26

Criteri generali

26.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio relative:

a) ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 1 del presente Titolo;

b) ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente Titolo;

c) ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nelle aree di riferimento in cui non risulta soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 33, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 3 del presente Titolo.

Sezione 1

Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria (congualgio load profiling)

Articolo 27

Conguaglio load profiling

27.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio load profiling a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare.

27.2 Le partite economiche di conguaglio load profiling risultano dal prodotto delle partite fisiche di cui all'Articolo 28 e dai prezzi di cui al comma 29.2 calcolati per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria.

27.3 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio load profiling di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente unico in ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e all'anno di competenza, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento determinata ai sensi del comma 28.2 e l'energia elettrica assoggettata al trasporto nella medesima area sia minore del 2% della maggiore delle due.

Articolo 28

Partite fisiche di conguaglio load profiling

28.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria Fi, la partita fisica di conguaglio load profiling di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico è pari alla differenza fra:

a) l'energia EFiu di cui al comma 28.2, prelevata nel medesimo mese e nella fascia oraria Fi dal medesimo utente del dispacciamento;

b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 16.

28.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia EFiu prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico è calcolata come:

EFiu = EfFiu + EmFiu.

dove:

a) EfFiu è l'energia effettivamente prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati per fasce inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

b) EmFiu è l'energia prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.3.

28.3 In ciascuna area di riferimento l'energia EmFiu prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

 

 

dove:

a) Emu è l'energia di cui al comma 28.4 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;

b) EmFi è l'energia di cui al comma 19.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria Fi dai punti di prelievo trattati monorari;

c) la sommatoria ∑ EmFi è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese i considerato.

28.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia Emu prelevata in ciascun mese dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;

b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;

c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie EmFi di cui al comma 19.2, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria Fi nel medesimo mese.

28.5 L'energia EPfFi prelevata da ciascun punto di prelievo trattato per fasce per il quale l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi non è registrata dai misuratori ai sensi del Tiv, comma 27.7, lettera c), è determinata ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 29

Regolazione delle partite economiche

29.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:

a) la partita fisica di conguaglio load profiling di propria competenza relativa alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinata ai sensi del comma 28.1;

b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 29.2, fatto salvo quanto previsto al comma 29.4.

29.2 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e dei corrispettivi unitari di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata, di cui all'articolo 24 che si sono verificati in ciascuna ora della fascia oraria.

29.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Acquirente unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo localizzati nell'area considerata.

29.4 Qualora si verifichi la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60-bis.1 della deliberazione 111/06, nelle aree di riferimento nelle quali si è verificata la predetta condizione, ai fini della determinazione del prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 29.2, sono escluse le ore in cui si è verificata la predetta condizione.

Sezione 2

Conguaglio per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica

Articolo 30

Conguaglio annuale per l'illuminazione pubblica

30.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica a seguito della determinazione dell'energia prelevata nell'anno medesimo da ogni utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.

30.2 Le partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica risultano dal prodotto delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui al comma 31.1 e dai prezzi di cui al comma 32.2. calcolati per ciascuna fascia geografica.

Articolo 31

Partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica

31.1 In ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica di ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria è pari alla differenza fra:

a) l'energia effettivamente prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella medesima fascia geografica nel periodo di anno in cui tali punti di prelievo sono stati inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

b) l'energia complessivamente attribuita, nel medesimo anno, al medesimo utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo di cui alla lettera a) sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13.

Articolo 32

Liquidazione delle partite economiche

32.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, per ciascuna fascia geografica, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:

a) la partita fisica di conguaglio IP relativa al medesimo utente del dispacciamento e alla medesima fascia geografica determinata ai sensi del comma 31.1;

b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica nell'anno precedente nella medesima fascia geografica, determinato ai sensi del comma 32.2.

32.2 In ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica è pari alla media, ponderata per i minuti di accensione di ciascuna ora, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e dei corrispettivi unitari di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata di cui all'articolo 24 che si sono verificati in ciascuna ora dell'anno considerato.

Sezione 3

Conguaglio compensativo

Articolo 33

Ambito di applicazione

33.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione, ferme restando le disposizioni relative al conguaglio di cui alla Sezione 1 del presente Titolo, si applicano con riferimento all'anno successivo nelle aree di riferimento in cui all'1 agosto di ciascun anno si prevede, sulla base delle informazioni disponibili ai sensi del comma 37.4 lettera b), che nessuna delle due seguenti condizioni sia soddisfatta:

a) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria sia stata prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce all'1 gennaio dell'anno successivo;

b) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico sia stata prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce all'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 34

Conguaglio compensativo

34.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio compensativo a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno medesimo con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare.

34.2 Il corrispettivo di conguaglio compensativo Ccompu è determinato come:

 

Ccompu = Pnd ∙ Endu — Pd ∙ Edu

 

dove:

a) Endu è l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie Endu mese di cui al comma 34.3, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno precedente;

b) Edu è l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie Edu mese di cui al comma 34.4, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno precedente;

c) Pnd e Pd sono i corrispettivi unitari rispettivamente relativi ai punti di prelievo non domestici e domestici, di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento.

34.3 Ai fini della determinazione dell'energia Eund di cui al comma 34.2, lettera a), in ciascuna area di riferimento, l'energia Endu mese prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 28.4.

34.4 Ai fini della determinazione dell'energia Edu di cui al comma 34.2, lettera b), in ciascuna area di riferimento, l'energia Edu mese prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 28.4.

Articolo 35

Regolazione del corrispettivo di conguaglio compensativo

35.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo trattati monorari, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, il corrispettivo Ccompu determinato ai sensi del comma 34.2.

35.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Acquirente unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari alla somma, cambiata di segno, dei corrispettivi riferiti alla medesima area, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'area considerata.

Titolo V

Obblighi informativi

Articolo 36

Obblighi informativi comuni a tutte le imprese distributrici

36.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente, ciascuna impresa distributrice:

a) comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

b) comunica a Terna le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento di cui all'articolo 15.

36.2 Entro il sest'ultimo giorno di ciascun mese, ciascuna impresa distributrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente nel mese successivo, iscritti nel registro di cui al comma 14.1 in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1 del presente provvedimento.

Articolo 37

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici sottese

37.1 Entro il giorno 15 di ciascun mese ciascuna impresa distributrice sottesa:

a) ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica:

i) determina e comunica a Terna l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun punto di immissione non corrispondente ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connesso nella propria rete;

ii) determina e comunica alle propria impresa distributrice di riferimento l'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente dai punti di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete;

b) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia elettrica complessivamente prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale;

c) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento la somma, distinta per utente del dispacciamento, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo;

d) ai fini della determinazione dei CRPU da parte dell'impresa distributrice di riferimento:

i) determina i CRPP relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati nel mese corrente ed inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente unico, oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente unico;

ii) determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'aggregato dei CRPP relativi ai punti di prelievo diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo, distinto per ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico;

e) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte della propria impresa distributrice di riferimento, comunica alla medesima, relativamente al proprio ambito territoriale e al mese precedente, le somme dell'energia elettrica:

i) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;

ii) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione, compresi i punti di immissione non trattati su base oraria per cui l'energia elettrica immessa in ciascuna ora è determinata ai sensi dell'articolo 10;

iii) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento, compresi i punti di interconnessione non trattati su base oraria per i quali l'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora è determinata ai sensi del comma 7.4, lettera a);

f) ai fini della determinazione del delta PRA, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento, la quota parte di delta PRA del mese corrente, relativa ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale.

37.2 Entro il 26 di aprile di ciascun anno, ai fini della determinazione con cadenza annuale dei CRPP, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:

a) l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale;

b) l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.

37.3 Entro il 10 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice sottesa determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale:

a) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;

b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio load profiling, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico, determinata ai sensi del comma 28.2;

c) al fine della determinazione del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui al comma 34.2:

i) l'energia Eund di cui al comma 34.2, lettera a) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico;

ii) l'energia Eud di cui al comma 34.2, lettera b) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico.

37.4 Entro il 25 luglio di ciascun anno, ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 33.1 ciascuna impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:

a) l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria;

b)l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria che saranno trattati per fasce a partire all'1 gennaio dell'anno successivo;

c) l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente unico;

d) l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente unico che saranno trattati per fasce all'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 38

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici di riferimento

38.1 In ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento:

a) ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica:

i) entro il giorno 15 determina e comunica a Terna l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun punto di immissione non corrispondente ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connesso nella propria rete;

ii) entro il giorno 20, determina e comunica a Terna l'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente dai punti di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW localizzati nella propria area di riferimento;

b) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, entro il giorno 20 determina e comunica a Terna l'energia elettrica complessivamente prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento;

b) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica entro il giorno 20 di ciascun mese, determina e comunica a Terna l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale e nella propria area di riferimento e comunica a Terna i dati ricevuti ai sensi del comma 37.1 lettera b);

c) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese determina e comunica a Terna la somma, distinta per utente del dispacciamento e per fascia geografica, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo;

d) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area delle aree di riferimento delle imprese distributrici cui risulta interconnessa entro il giorno 18, comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa le somme, eventualmente determinate in maniera convenzionale ai sensi del comma 7.4, lettera a), dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese;

e) ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica:

i) entro il giorno 20, determina e trasmette a Terna il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento;

ii) entro il sest'ultimo giorno lavorativo:

— determina i CRPP relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati nel mese corrente ed inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente unico, oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente unico;

— comunica a Terna i CRPU relativi al mese successivo di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico;

— rende disponibile sul proprio sito internet ed invia all'Autorità il valore del delta PRA del mese corrente, relativo ai punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento.

38.2 Entro il 5 maggio di ciascun anno, ai fini della determinazione da parte delle proprie imprese distributrici sottese dei CRPP e dell'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento, ciascuna impresa distributrice di riferimento rende disponibili alle imprese distributrici ad essa sottese:

a) l'energia Ef+mFi complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi dell'anno da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria Fi;

b) l'energia EmFi di cui al comma 19.2 prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi dell'anno precedente, dai punti di prelievo trattati monorari.

38.3 Entro il 20 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento:

a) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, l'energia, distinta per ciascuna fascia geografica, complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;

b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio load profiling, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico, determinata ai sensi del comma 28.2;

c) al fine della determinazione del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui al comma 34.2:

i) l'energia Endu di cui al comma 34.2, lettera a) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico;

ii) l'energia Edu di cui al comma 34.2, lettera b) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico.

38.4 Entro l'1 agosto di ciascun anno, ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 33.1 ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica a Terna:

a) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire all'1 gennaio dell'anno successivo;

b) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire all'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 39

Obblighi informativi propri di Terna

39.1 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, Terna:

a) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 38.1 lettera b), con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

b) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, comunica a ciascun utente del dispacciamento la somma delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica che saranno inclusi nel suo contratto di dispacciamento nel mese successivo, distinta per fascia geografica ed area di riferimento;

c) ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica:

i) rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo di area occorso in ciascuna area di riferimento in ogni ora del mese precedente e lo comunica all'Autorità nelle modalità da questa definite;

ii) comunica a ciascun utente del dispacciamento i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti.

39.2 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna:

a) ai fini del conguaglio per l'illuminazione pubblica:

i) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento, nel cui contratto di dispacciamento dell'anno precedente sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica relativa all'anno precedente di sua competenza in ciascuna fascia geografica;

ii) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata per l'illuminazione pubblica di cui al comma 32.2, relativo a ciascuna fascia geografica;

b) ai fini del conguaglio load profiling:

i) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico la partita fisica di conguaglio load profiling di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, e in ciascun mese dell'anno precedente;

ii) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 29.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese dell'anno precedente;

c) ai fini del conguaglio compensativo determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico il corrispettivo Ccompu di sua competenza in ciascuna area di riferimento.

39.3 Entro il 10 agosto di ciascun anno, per ciascuna area di riferimento, Terna pubblica e comunica all'Autorità i dati di cui al comma 38.4, dando evidenza dell'eventuale verifica della condizione di cui al comma 33.1 e dell'eventuale applicazione del corrispettivo Cucomp con decorrenza dall'anno successivo.

39.4 Terna trasmette mensilmente all'Autorità, con riferimento al mese precedente, una relazione sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi del presente Titolo, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

Articolo 40

Obblighi informativi propri degli utenti del dispacciamento per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

40.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna l'ammontare del corrispettivo di cui all'articolo 25 applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela nel mese precedente, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione.

Articolo 40

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

40.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'acquirente unico, comunica a Terna:

i) l'ammontare del corrispettivo di cui all'articolo 25 applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela nel mese precedente, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione;

ii) l'ammontare del corrispettivo di cui all'articolo 25-bis, applicato nel mese precedente a tutti i clienti finali non domestici aventi diritto alla salvaguardia nonché gli elementi necessari alla sua determinazione.

Articolo 41

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi e loro validità temporale

41.1 I dati comunicati ai sensi del comma 37.1, lettere a) e b) e del comma 38.1, lettere a) e b) sono determinati facendo riferimento:

a) per i punti di immissione trattati su base oraria, trattati per fasce e trattati monorari con potenza disponibile sul punto superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione rilevati su base mensile, tenendo altresì conto di quanto previsto all'articolo 11; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;

b) per i punti di immissione trattati monorari con potenza disponibile sul punto non superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione stimati su base mensile ai sensi del comma 10.3; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;

c) per i punti di prelievo trattati su base oraria, ai dati effettivi di prelievo rilevati su base mensile; i dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura o di incongruenza nei dati rilevati; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancato prelievo per fuori servizio o inutilizzazione degli impianti.

41.2 I dati comunicati ai sensi del comma 37.3 e 38.3 sono determinati facendo riferimento:

a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati effettivi di prelievo bimestrali o mensili, tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 28.5; i dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura;

b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di prelievo effettivi annuali e, qualora disponibili, a dati di prelievo relativi a periodi inferiori all'anno; i dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura;

c) per i punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica ma non corrispondenti ad una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica con connessioni MT o BT ai sensi del Tit, a dati di prelievo determinati tramite opportuni algoritmi ingegneristici che devono essere comunicati al relativo utente del dispacciamento entro il 28 febbraio dell'anno cui si riferiscono.

41.3 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 37.2 lettera a), e di cui al comma 38.2, non si tiene conto dell'energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali nell'anno corrente sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.

Articolo 42

Inottemperanza agli obblighi informativi

42.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 37.1 lettere a), b) e c) e d):

a)al fine dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica per i punti di immissione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW, Terna utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, Terna considera il suddetto dato pari a zero;

b) al fine dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica per i punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW e al fine dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, al fine della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica e al fine della determinazione dei CRPU, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.

42.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 37.1 lettere e) e f) al fine della determinazione del prelievo residuo di area e del delta PRA, l'impresa distributrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti.

42.3 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui ai commi 37.2 e 37.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa:

a) ai fini della determinazione dell'energia EmFi di cui al comma 19.2, prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente dai punti di prelievo trattati monorari, pone a zero:

i) l'energia complessivamente prelevata in ciascuna fascia e in ciascun mese dell'anno precedente, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;

ii) l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;

b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, considera, limitatamente ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero;

c) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio load profiling, considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero;

d) al fine della determinazione del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui al comma 34.2:, considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse stata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.

42.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 38.1 lettera a), b) c) e e), Terna:

a) utilizza i dati relativi alle immissioni e ai prelievi di energia elettrica comunicati il mese precedente;

b) utilizza i dati relativi e al prelievo residuo di area riferiti al medesimo mese dell'anno precedente;

c) per l'attribuzione del prelievo residuo di area, limitatamente all'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente e agli utenti del dispacciamento risultano aver concluso un contratto di dispacciamento nella medesima area ai sensi della comunicazione di cui al comma 4.6 della deliberazione 111/06, utilizza i CRPU comunicati il mese precedente; qualora necessario Terna aggiorna il CRPU dell'Acquirente unico ai sensi del comma 17.3;

d) per la determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica utilizza l'energie orarie convenzionali comunicate il mese precedente.

42.5 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 38.1 lettera d), le imprese distributrici di riferimento a cui la suddetta impresa risulta interconnessa utilizzano per l'energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione il profilo orario comunicato nel medesimo mese dell'anno precedente.

42.6 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non renda disponibile i dati di cui al comma 38.2, ai fini del calcolo dei CRPP le imprese distributrici sottese utilizzano i dati comunicati l'anno precedente.

42.7 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 37.4 ai fini della verifica della condizione di cui al comma 33.1, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.

42.8 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'articolo 37 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi cui sono destinatarie ai sensi dell'articolo 38, da parte delle imprese distributrici di riferimento.

42.9 Le imprese distributrici inadempienti agli obblighi informativi di cui al presente Titolo rispondono in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento.

Articolo 43

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

43.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'articolo 37 e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'articolo 38, acquisiscono carattere definitivo:

a) il giorno 15 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di immissione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW;

b) il giorno 20 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni relative ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW, ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica e ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata e del prelievo residuo di area;

c) il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono per le comunicazioni ai fini della determinazione del CRPU e dell'energie oraria convenzionale di competenza di ciascun utente del dispacciamento;

d) il 20 maggio dell'anno successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini delle determinazione delle partite relative ai conguagli annuali;

e) il 10 agosto dell'anno in cui sono stati comunicati per le comunicazioni ai fini della verifica della condizione di cui al comma 33.1.

43.2 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera a), i dati di misura comunicati ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica e ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata e del prelievo residuo di area acquisiscono carattere definitivo e non possono più essere modificati ai fini del settlement mensile. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche di settlement o rettifiche tardive ai sensi dell'articolo 51.

43.3 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera b), i CRPU e le energie orarie convenzionali attribuite a ciascun utente del dispacciamento acquisiscono carattere definitivo e non possono essere ulteriormente modificate, fatto salvo quanto previsto ai commi 43.4 e 43.5.

43.4 Qualora in un'area di riferimento, in un mese e in una fascia oraria, un CRPU non nullo sia attribuito ad un utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento non sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, l'impresa distributrice di riferimento della medesima area può rettificare il valore del CRPU suddetto anche successivamente il termine di cui al comma 43.1 lettera b), purchè ciò avvenga entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui il predetto CRPU si riferisce. In tale caso Terna:

a) attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria al predetto utente del dispacciamento una quota del prelievo residuo di area pari a zero;

b) aggiorna il CRPU dell'Acquirente unico relativo al medesimo mese e alla medesima fascia oraria ai sensi del comma 17.3;

c) attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria all'Acquirente unico una quota del prelievo residuo di area pari a zero determinata sulla base del CRPU aggiornato ai sensi della precedente lettera b). Qualora la rettifica pervenisse successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello cui il predetto CRPU si riferisce, tale comunicazione non viene utilizzata ai fini del settlement mensile.

43.5 Qualora in una fascia geografica e in un mese, un'energia oraria convenzionale non nulla sia attribuita ad un utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento non sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, l'impresa distributrice di riferimento della medesima area può rettificare il valore dell'energia oraria convenzionale suddetta anche successivamente il termine di cui al comma 43.1 lettera b), purchè ciò avvenga entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui la predetta energia oraria convenzionale si riferisce. In tale caso la medesima impresa distributrice è autorizzata a considerare pari a zero l'energia prelevata dal predetto utente del dispacciamento in ciascuna ora con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria. Qualora la rettifica pervenisse successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello cui la predetta energia oraria si riferisce, tale comunicazione non viene utilizzata ai fini del settlement mensile.

43.6 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera c), tutte le rettifiche ai dati di misura comunicati ai fini delle determinazione delle partite relative ai conguagli annuali sono gestite come rettifiche tardive ai sensi del comma 51.3.

43.7 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera d), le verifiche effettuate da Terna sulla base dei dati pervenuti dalle imprese distributrici di riferimento acquisiscono carattere definitivo e non possono più essere modificate sino all'anno successivo.

Titolo VI

Regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure

Articolo 44

Ambito di applicazione

44.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo definiscono:

a) i parametri operativi alla base dell'incentivazione dell'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica;

b) le modalità di erogazione dei premi e delle penalità connesse all'incentivazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 45

Parametri operativi per l'aggregazione delle misure

45.1 I parametri operativi per l'aggregazione delle misure da parte di Terna e delle imprese distributrici saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 45

Parametri prestazionali globali per l'aggregazione delle misure

45.1 Per ciascun mese, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro QTRASID,m dato dalla formula seguente:

 

 

dove:

a) Edisp,UdD è l'energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, determinata ai fini delle comunicazioni per la sessione SEM2;

b) Etras,UdD, è l'energia assoggettata al trasporto nel mese e dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.

45.2 Per ciascun mese, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro QRETT, dato dalla formula seguente:

 

 

dove:

a) Edisp,UdD è l'energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, determinata ai fini delle comunicazioni per la sessione SEM2;

b) Edispmens,UdD è l'energia prelevata in ciascun mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, come comunicata ai fini del settlement mensile.

45.3 Per ciascun mese, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro QTOT è dato dalla formula seguente:

 

 

dove:

a) τPO è individuato dalla Tabella 10;

45.4 Per ciascun anno, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro è definito il parametro ID a NTRAS , dato dalla formula seguente:

 

 

dove:

a) Edispno,UdD è l'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, come somma sulle fasce e sui mesi, dei valori comunicati ai fini del conguaglio annuale load profiling;

b) Etrasno,UdD è l'energia assoggettata al trasporto, come somma sui mesi, per gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria.

45.5 Per ciascun anno, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro NTOT dato dalla formula seguente:

 

 

dove:

a) τPNO è individuato dalla Tabella 10.

Articolo 46

Premi e penalità per l'aggregazione delle misure

46.1 I premi e le penalità per l'aggregazione delle misure in funzione dei parametri operativi di cui al comma 45.1 saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 46

Premi e penalità per l'aggregazione delle misure

46.1 Il corrispettivo CAPPOD di cui al comma 15.3 è modulato dal seguente fattore percentuale modulante FPO:

per 0 ≤ QTOT < 1 è definito FPO = -20 × QTOT + 120

per 1 ≤ QTOT < 15 è definito FPO = -7,143 × QTOT + 107,143

per QTOT ≥ 15 è definito FPO = 0

46.2 Il corrispettivo CAPPNOD di cui al comma 15.4 è modulato dal seguente fattore percentuale modulante FPNO:

per 0 ≤ NTOT < 4 è definito FPNO = -5 × NTOT + 120

per 1 ≤ NTOT < 50 è definito FPNO = -2,174 × NTOT + 108,696

per NTOT ≥ 50 è definito FPNO = 0.

Articolo 47

Indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

47.1 Gli indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento in funzione dell'ottemperanza agli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 36 saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 47

Indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

47.1 In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione all'utente del dispacciamento da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 36.2, l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 6 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.

47.2 In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione all'utente del dispacciamento da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 36.1 lettera a), l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 7 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.

47.3 In caso di mancata coerenza fra la compilazione dell'anagrafica dei punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del comma 36.2 e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1 lettera a), l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 8 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.

47.4 In caso di mancata coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 36.1 lettera a) e gli aggregati orari inviati dalle imprese distributrici e resi disponibili da Terna ai sensi del comma 38.1 lettera b) per l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 9 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.

Articolo 48

Modalità di erogazione dei premi, delle penalità e degli indennizzi automatici

48.1 Le modalità per l'erogazione dei premi e delle penalità di cui al comma 46.1 e degli indennizzi automatici di cui al comma 47.1 saranno definite dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 48

Modalità di erogazione dei premi e delle penalità alle imprese distributrici e di corresponsione degli indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

48.1 Per ciascuna impresa distributrice Terna procede all'erogazione,in acconto, dei corrispettivi di aggregazione delle misure di cui all'articolo 15.

48.2 Entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza, Terna determina per ciascuna impresa distributrice gli indici NTOT (su base annua) e QTOT (su base mensile) e l'ammontare del corrispettivi di aggregazione corrispondenti a tale indici.

48.3 Entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza Terna liquida il saldo dei corrispettivi di aggregazione alle imprese distributrici.

48.4 Qualora il corrispettivo di aggregazione spettante ad un'impresa distributrice sia inferiore all'acconto già erogato da Terna, il recupero di quanto versato in eccedenza avviene a valere sui corrispettivi di aggregazione che saranno erogati nei mesi successivi.

48.5 Gli indennizzi automatici sono corrisposti dall'impresa distributrice all'utente del dispacciamento entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui il diritto all'indennizzo si è determinato, con dettaglio per ciascun indennizzo.

48.6 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte dell'impresa distributrice nei termini del comma 0, la corresponsione dell'indennizzo automatico avviene in misura pari a tre volte l'indennizzo dovuto. L'indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto entro 6 mesi dalla data entro cui l'obbligo informativo doveva essere adempiuto.

Articolo 49

Obblighi informativi

49.1 Gli obblighi informativi posti in carico alle imprese distributrici e a Terna per la regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 49

Comunicazione delle imprese distributrici all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

49.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno Terna rende noti i parametri prestazionali QTRASID,m, QRETTID,m, NTRASID,a, QTOT e NTOT di cui all'articolo 45 e i fattori percentuale modulanti FPO e FPNO di cui all'articolo 46.

49.2 Entro il 31 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici inviano all'Autorità, con modalità che la stessa stabilisce, un resoconto mensile dell'applicazione degli indennizzi automatici di cui all'articolo 47.

Titolo VII

Trattamento delle rettifiche ai dati di misura e determinazione dlele relative partite economiche

Articolo 50

Ambito di applicazione

50.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano le modalità di determinazione delle partite economiche di conguaglio insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura.

Articolo 51

Rettifiche ai dati di misura

51.1 Le rettifiche ai dati di misura si dividono in rettifiche di settlement e in rettifiche tardive.

51.2 Le rettifiche di settlement sono le rettifiche ai dati rilevanti per il settlement mensile comunicate a Terna entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, ma successivamente al:

a) giorno 15 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi ai punti di immissione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW;

b) giorno 20 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi al prelievo residuo di area, ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW.

51.3 Le rettifiche tardive sono:

a) le rettifiche ai dati rilevanti per il settlement mensile comunicate a Terna successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza;

b) le rettifiche ai dati rilevanti per i conguagli annuali di cui al Titolo IV del presente provvedimento, comunicate a Terna successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Articolo 52

Criteri generali per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura

52.1 A seguito di rettifiche di settlement ai dati di misura, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti dalle stesse Terna:

a) aggiorna le energie immesse e prelevate in ciascun periodo rilevante e in ciascun punto di dispacciamento e ridetermina i relativi sbilanciamenti effettivi;

b) applica:

i) agli sbilanciamenti effettivi relativi a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante, come rideterminati ai sensi della precedente lettera a), i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 23.1, lettera b), applicati per il settlement mensile del medesimo periodo rilevante;

ii) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascun mese come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i corrispettivi unitari di dispacciamento in base all'energia prelevata di cui all'articolo 24, applicati per il settlement mensile del medesimo mese;

c) considera a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto da ciascun utente del dispacciamento a titolo di corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata.

52.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti dalle stesse, in aggiunta alle disposizioni di cui al comma 52.1, Terna:

a) aggiorna le energie complessivamente prelevate da ciascun utente del dispacciamento con riferimento:

i) ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;

ii) ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;

iii) ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari;

b) applica:

i) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i prezzi medi dell'energia prelevata di cui al comma 29.2 applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio load profiling relative alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia;

ii) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno solare e in ciascuna fascia geografica con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i prezzi medi dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica di cui al comma 32.2 applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica relativa alla medesima fascia geografica;

iii) all'energia complessivamente prelevata in ciascun anno solare e in ciascuna area di riferimento da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i corrispettivi unitari di cui al comma 34.2, lettera c);

c) considera a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto da ciascun utente del dispacciamento a titolo di conguaglio load profiling, di conguaglio per l'illuminazione pubblica e di conguaglio compensativo.

Articolo 53

Rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

53.1 A seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione, Terna procede al conguaglio del corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di competenza di ciascun utente del dispacciamento, applicando i medesimi corrispettivi unitari di cui all'articolo 25 in vigore nel periodo cui il dato di energia elettrica rettificato si riferisce e considerando a titolo di acconto quanto già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.

Sezione 1

Partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement

Articolo 54

Partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement

54.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement sono liquidate nelle sessioni di conguaglio di cui all'Articolo 55 e sono determinate:

a) ai sensi dell'articolo 56 per le rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di immissione;

b) ai sensi dell'articolo 57 per le rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria;

c) ai sensi dell'articolo 58 per le rettifiche di settlement al prelievo residuo di area.

Articolo 55

Sessioni di conguaglio per le rettifiche di settlement

55.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement:

a) nella sessione di conguaglio SEM1 per quanto riguarda le rettifiche di settlement relative al primo semestre del medesimo anno comunicate entro il 20 novembre del medesimo anno, ad eccezione delle rettifiche relative al prelievo residuo di area e delle rettifiche relative ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico;

b) nella sessione di conguaglio SEM2, per quanto riguarda le rettifiche di settlement relative al medesimo anno, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).

55.2 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement determinate nella sessione SEM2 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente unico e relative a ciascun mese dell'anno precedente e a ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e a tutti i periodi rilevanti di competenza del medesimo mese, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, come aggiornata a seguito di rettifiche di settlement, ivi incluse le rettifiche trattate nella sessione SEM1, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto sia minore dello 0,5% della maggiore delle due.

Articolo 56

Rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di immissione

56.1 Le rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di immissione generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in immissione.

56.2 A seguito di rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di immissione, Terna:

a) aggiorna l'energia immessa in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e ridetermina gli sbilanciamenti effettivi dei medesimi punti;

b) procede al conguaglio dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b), punto i).

56.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle rettifiche ai dati di misura dei punti di immissione associate all'acquisizione dei dati effettivi di misura per i punti di immissione per cui ai fini dell'aggregazione delle misure sono stati utilizzati dati di stima ai sensi del comma 10.3 e dell'articolo 11.

Articolo 57

Rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria

57.1 Le rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente unico.

57.2 A seguito di rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria, Terna:

a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e ridetermina gli sbilanciamenti effettivi dei medesimi punti;

b) procede al conguaglio dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b, punto i);

c) procede al conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b), punto ii).

Articolo 58

Rettifiche di settlement al prelievo residuo di area

58.1 Le rettifiche di settlement al prelievo residuo di area generano partite economiche di competenza dell'Acquirente unico.

58.2 A seguito di rettifiche di settlement al prelievo residuo di area, Terna:

a) aggiorna il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora;

b) non aggiorna la quota del prelievo residuo di area attribuita agli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo IIISezione 2 del presente provvedimento;

c) calcola il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 29.2 relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese e a ciascuna fascia oraria, utilizzando il prelievo residuo di area già utilizzato per il settlement mensile;

d) attribuisce all'Acquirente unico la partita fisica insorgente dalle rettifiche di al prelievo residuo di area di cui al comma 58.3 relativa a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese e a ciascuna fascia oraria, valorizzandola al prezzo medio dell'energia prelevata di cui alla precedente lettera c), relativo alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria.

58.3 A seguito di rettifiche di settlement, in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la partita fisica insorgente dalle rettifiche al prelievo residuo di area è pari alla differenza fra:

a) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata, come aggiornati ai sensi del comma 58.2, lettera a);

b) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata come determinati nel settlement mensile.

58.4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle rettifiche al prelievo residuo di area dovute all'acquisizione dei dati effettivi di misura per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.

Articolo 59

Liquidazione delle partite economiche

59.1 Entro il 31 dicembre di ciascun anno ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di settlement di propria competenza determinate nella sessione SEM1 relativa al medesimo anno solare.

59.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di settlement di propria competenza determinate nella sessione SEM2 relativa all'anno solare precedente.

59.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Acquirente unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di settlement di propria competenza determinate nella sessione SEM2 relativa all'anno solare precedente, ivi inclusa la partita di conguaglio insorgente da rettifiche al prelievo residuo di area.

Sezione 2

Partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

Articolo 60

Partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

60.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive sono liquidate nella sessione di conguaglio tardivo di cui all'articolo 61 e sono determinate:

a) ai sensi dell'articolo 62 per le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria;

b) ai sensi dell'articolo 63 per le rettifiche tardive al prelievo residuo di area;

c) ai sensi dell'articolo 64 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;

d) ai sensi dell'articolo 65 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;

e) ai sensi dell'articolo 66 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari.

Articolo 61

Sessioni di conguaglio per le rettifiche tardive

61.1 Per ciascun anno solare, Terna effettua un'unica sessione di conguaglio per le rettifiche tardive, nella quale sono determinate le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive comunicate entro il 20 maggio del medesimo anno relative:

a) ai dati rilevanti per il settlement mensile del secondo, terzo e quarto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente;

b) ai dati rilevanti per il settlement mensile del primo quadrimestre del quinto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza;

c) ai dati rilevanti per i conguagli annuali del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente.

Articolo 62

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria

62.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria sono trattate in modo analogo a quanto previsto all'articolo 56 e all'articolo 57 per le rettifiche di settlement ai medesimi dati.

Articolo 63

Rettifiche tardive al prelievo residuo di area

63.1 Le rettifiche tardive al prelievo residuo di area sono trattate in modo analogo a quanto previsto all'articolo 58 per le rettifiche di settlement, fatto salvo quanto previsto al comma 63.2.

63.2 A seguito di rettifiche tardive al prelievo residuo di area, in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la partita fisica insorgente dalle rettifiche al prelievo residuo di area è pari alla differenza fra:

a) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata, come aggiornati a seguito delle predette rettifiche;

b) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata come determinati:

i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;

ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

Articolo 64

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica

64.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente unico.

64.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, Terna:

a) aggiorna l'energia prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

b) determina la partita fisica di conguaglio load profiling tardivo di cui al comma 64.3 o al comma 64.4 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, valorizzandola secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto i).

64.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, la partita fisica di conguaglio load profiling tardivo di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nel cui contratto sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, è pari alla differenza fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi del comma 64.2, lettera a);

b) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come determinata:

i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;

ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

64.4 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, la partita fisica di conguaglio load profiling tardivo dell'Acquirente unico è pari alla somma, cambiata di segno, delle partite fisiche di conguaglio load profiling tardivo relative alla medesimo mese e alla medesima fascia oraria di competenza degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nell'area considerata.

Articolo 65

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica

65.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente unico.

65.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, Terna:

a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun anno e in ciascuna fascia geografica da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

b) determina la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica tardivo di cui al comma 65.3 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, valorizzandola secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto ii).

65.3 In ciascuna fascia geografica, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica tardivo di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno solare è pari alla differenza fra:

a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima fascia geografica, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi del comma 65.2, lettera a);

b) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima fascia geografica, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come determinata:

i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;

ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

Articolo 66

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari

66.1 Oltre a contribuire alla determinazione delle partite economiche di cui all'articolo 64, le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari generano ulteriori partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente unico.

66.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari, Terna:

a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun anno e in ciascuna area di riferimento da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

b) procede al conguaglio del corrispettivo di conguaglio compensativo di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno e in ciascuna area di riferimento secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto iii), considerando a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo e a ciascun anno.

Articolo 67

Liquidazione delle partite economiche

67.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno ciascun utente del dispacciamento regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di tardive di propria competenza relative al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, determinate nella sessione di conguaglio tardivo espletata nel medesimo anno.

67.2 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio tardivo di competenza di un utente del dispacciamento con riferimento ad un determinato anno risulti negativo, l'utente del dispacciamento interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

k1 (0,95)n/12

dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

67.3 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio tardivo di competenza di un utente del dispacciamento con riferimento ad un determinato anno risulti positivo, l'utente del dispacciamento interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente posto pari alla formula seguente:

k2 1 + 0,03 x n/12

dove n è è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

Sezione 3

Obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche

Articolo 68

Obblighi informativi comuni alle imprese distributrici

68.1 Entro il 20 novembre di ciascun anno, con riferimento al primo semestre del medesimo anno, ciascuna impresa distributrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement.

68.2 Entro il 20 maggio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico:

a) con riferimento all'anno precedente, i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

b) con riferimento al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente, i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente, qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

Articolo 69

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici sottese

69.1 Entro il 15 novembre di ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement relative al primo semestre del medesimo anno, ciascuna impresa distributrice sottesa:

a) determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto i) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

b) determina e comunica alle propria impresa distributrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto ii), lettera b) e lettera e) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement.

69.2 Entro il 10 maggio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa:

a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement:

i) determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto i) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

ii) determina e comunica alle propria impresa distributrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto ii), lettera b), lettera c) e lettera e) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive:

i) determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto i) relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;

ii) determina e comunica alle propria impresa distributrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto ii), lettera b), lettera c) e lettera e) relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;

iii) determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale, i dati di cui al comma 37.3 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

69.3 Entro il 10 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica di cui ai commi 27.3 e 55.2 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto, ciascuna impresa distributrice sottesa, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell'anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso dall'Acquirente unico, distinta per punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria.

69.4 Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributrice di riferimento:

a) comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 69.2, lettera b, punto i);

b) comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 69.2, lettera b, punto ii).

69.5 Le imprese distributrici sottese allegano alle informazioni inviate ai sensi del presente articolo una relazione attestante le cause che hanno determinato le rettifiche di settlement e le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale.

Articolo 70

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici di riferimento

70.1 In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement, ciascuna impresa distributrice di riferimento:

a) entro il 18 novembre, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

b) entro il 20 novembre, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38.1, lettera a), lettera b) e lettera e), punto i) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

c) entro il 18 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

d) entro il 20 maggio, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38.1, lettera a), lettera b) e lettera e), punto i) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement.

70.2 In ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive:

a) entro il 18 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;

b) entro il 20 maggio determina e comunica a Terna:

i) i dati di cui al comma 38.1, lettera a), lettera b) e lettera e), punto i) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;

ii) limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, i dati di cui al comma 38.3 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

70.3 Entro il 20 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2, ciascuna impresa distributrice di riferimento, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento, determina e comunica a Terna l'energia assoggettata al trasporto in ciascun mese nell'anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso dall'Acquirente unico, distinta per punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria.

70.3 Entro il 20 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3, 55.2 e dell'articolo 45, ciascuna impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna i valori di Etras,UdD, di cui al comma 45.1 nonché Etrasno,UdD di cui al comma 45.4 con riferimento al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento e comunica a Terna i dati ricevuti ai sensi del comma 69.3.

70.4 Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributrice sottesa:

a) comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2, lettera a);

b) comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2, lettera b).

70.5 Le imprese distributrici di riferimento allegano alle informazioni inviate ai sensi del presente articolo una relazione attestante le cause che hanno determinato le rettifiche di settlement e le rettifiche tardive ai dati di misura relative ai punti di immissione e prelievo localizzati nella propria area di riferimento, specificando altresì l'impresa distributrice interessata da ciascuna rettifica.

Articolo 71

Obblighi informativi propri di Terna

71.1 Entro il 15 dicembre di ciascun anno Terna:

a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico le partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement di sua competenza relative al primo semestre dell'anno in corso;

b) ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del primo semestre dell'anno in corso, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di settlement.

71.2 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna:

a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio di settlement di sua competenza nell'anno precedente;

b) ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora dell'anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di settlement;

c) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio tardivo di sua competenza nell'anno precedente;

d) ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche tardive;

e) invia alla Direzione mercati dell'Autorità un relazione sull'entità delle rettifiche tardive relative al quinto e sesto anno precedente, includendo anche le rettifiche tardive riferite ai medesimi anni e comunicate dalle imprese distributrici negli anni precedenti quello cui la relazione viene redatta;

f) ai fini della verifica di cui ai commi 27.3 e 55.2 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto:

i) comunica a ciascun utente del dispacciamento per cui la predetta verifica ha avuto esito negativo la sospensione del pagamento delle partite economiche di conguaglio di settlement e delle partite economiche di conguaglio load profiling;

ii) segnala a ciascuna impresa distributrice di riferimento nella cui area la predetta verifica non ha avuto esito positivo, l'incongruenza fra i dati di trasporto e i dati del dispacciamento, avviando con la medesima impresa un processo di riconciliazione di tali dati anche con il coinvolgimento delle imprese distributrici sottese alla medesima;

iii) segnala alla Direzione mercati dell'Autorità le imprese distributrici di riferimento e gli utenti del dispacciamento per cui la predetta verifica non ha avuto esito positivo, unitamente all'ammontare delle partite economiche che risultano sospese.

71.3 Terna riporta nella relazione trasmessa mensilmente all'Autorità ai sensi del comma 39.4, l'elenco delle rettifiche di settlement e delle rettifiche tardive comunicate dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'articolo 70, con indicazione, per ciascuna rettifica, dell'impresa distributrice interessata, dell'utente del dispacciamento cui la rettifica si riferisce e delle cause determinanti tale rettifica.

Articolo 72

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

72.1 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 25 applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement.

72.2 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 25 applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, come aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

Articolo 72

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

72.1 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:

i) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 25 applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

ii) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 25-bis applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement.

72.2 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'acquirente unico comunica a Terna:

i) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 25 applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, come aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

ii) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 25-bis applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

Articolo 73

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi

73.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.1, 69.2, 70.1 e 70.2 sono determinati facendo riferimento:

a) per i punti di immissione ai dati effettivi di immissione; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica;

b) per i punti di prelievo ai dati effettivi di prelievo; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica.

73.2 Qualora i dati rilevanti per il settlement mensile o per i conguagli annuali siano stati determinati sulla base di criteri di stima o tramite opportuni algoritmi ingegneristici, come riportato all'articolo 41, eventuali rettifiche a tali dati sono possibili solamente in presenza di dati effettivi di misura. In nessun altro caso è permesso alle imprese distributrici di procedere a rettifiche di settlement o tardive ai suddetti dati.

73.3 Nell'aggiornare i dati di cui al comma 37.1, lettera b), e di cui al comma 38.1, lettera b) a seguito di rettifiche di settlement o di rettifiche tardive, le imprese distributrici considerano, limitatamente ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, il profilo orario convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica di cui all'articolo 13.

73.4 L'energia assoggettata al trasporto, inviata ai sensi del comma 69.3 e del comma 70.3:

a) è aumentata del fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione di cui al comma 76.1;

b) include i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, di cui al comma 16.4 del Tit.

Articolo 74

Inottemperanza agli obblighi informativi

74.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui ai commi 69.1 e 69.2, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di immissione e prelievo localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributrice sottesa.

74.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 69.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2, considera il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.

74.3 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non ottemperi agli obblighi informativi di cui ai commi 70.1 e 70.2, Terna considera, limitatamente ai punti di immissione e prelievo localizzati nell'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributrice.

74.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 70.3, Terna sospende la verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2 nell'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente.

74.5 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui al comma 69.3, da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna segnala all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui al comma 70.3, da parte delle imprese distributrici di riferimento, evidenziando anche le aree di riferimento in cui la verifica di cui ai commi 27.3e 55.2 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto è sospesa.

Articolo 75

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

75.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi all'articolo 69 e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi all'articolo 70, acquisiscono carattere definitivo il 20 maggio dell'anno in cui sono comunicate.

75.2 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche di settlement relative all'anno precedente non possono essere ulteriormente modificate. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche tardive ai sensi dell'articolo 51.

75.3 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche tardive relative al secondo terzo, quarto anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente possono essere aggiornate solamente in occasione della sessione di conguaglio per le rettifiche tardive prevista l'anno successivo.

75.4 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche tardive relative al sesto anno precedente e al primo quadrimestre del quinto anno precedente non possono più essere ulteriormente aggiornate. I dati relativi ai suddetti periodi acquisiscono pertanto carattere definitivo e gli utenti del dispacciamento non possono essere più soggetti ad ulteriori conguagli con riguardo ai periodi suddetti.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 76

Disposizioni finali

76.1 Salvo dove diversamente specificato, ai fini delle determinazioni di cui al presente provvedimento:

a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna A, allegata al presente provvedimento;

b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna A allegata al presente provvedimento;

c) l'energia elettrica scambiata in ciascun periodo rilevante nei punti di interconnessione tra rete di trasmissione nazionale e reti di distribuzione e tra reti di distribuzione è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna B allegata al presente provvedimento.

76.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 5 allegata al presente provvedimento.

76.3 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 76.2.

76.4 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 76.2.

76.5 Entro il 20 ottobre 2009 le imprese distributrici di riferimento comunicano alle imprese distributrici sottese il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'articolo 69.

76.6 Entro il 20 ottobre 2009 Terna comunica alle imprese distributrici di riferimento il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'articolo 70.

76.7 Terna e le imprese distributrici registrano e archiviano per un periodo minimo di 5 anni gli adempimenti di cui a i commi 37.1 lettera b), 38.1 lettera b).

76.8 Entro il 31 ottobre 2010 Terna stabilisce e comunica alle imprese distributrici le caratteristiche di individuazione univoca e tracciabilità per gli obblighi di cui al comma 38.1 lettera b).

76.9 Entro il 31 dicembre 2010 le imprese distributrici adottano le modalità stabilite da Terna di cui al comma 76.7; le imprese distributrici sottese applicano le medesime modalità anche agli obblighi informativi di cui al comma 37.1 lettera b)3 .

Articolo 77

Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009

77.1 In ciascun mese, il corrispettivo di gradualità per l'anno 2009 di competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla tabella 9 del Tiv all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo connessi in bassa tensione trattati su base oraria o trattati per fasce diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, corrispondenti ai clienti finali non domestici aventi diritto alla maggior tutela, ad eccezione dei punti di prelievo corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia.

77.2 A seguito di rettifiche di settlement e a seguito di rettifiche tardive ai dati di misura Terna ridetermina il corrispettivo di gradualità per l'anno 2009 di competenza di ciascun utente del dispacciamento applicando il corrispettivo unitario di cui alla tabella 9 del Tiv in vigore nel periodo cui il dato di energia elettrica rettificato si riferisce, considerando a titolo di acconto quanto già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.

77.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo di gradualità per l'anno 2009 ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:

a) entro l'ultimo giorno di ciascun mese, limitatamente all'anno 2009:

i) l'ammontare del corrispettivo di gradualità per l'anno 2009, applicato nel mese precedente a tutti i clienti finali non domestici aventi diritto alla maggior tutela e connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce, diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia;

ii) gli elementi necessari alla determinazione di tale corrispettivo;

b) entro il 30 giugno 2010, i dati di cui alla precedente lettera a), qualora aggiornati a seguito di rettifiche di settlement;

c) entro il 30 giugno di ciascun anno, dal 2011 fino al 2015, i dati di cui alla precedente lettera a), qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

77.4 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 77.1 non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi cui al comma 76.1.

Articolo 78

Disposizioni transitorie per le partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura relative all'anno 2008

78.1 Le partite di conguaglio load profiling e le partite di conguaglio per l'illuminazione pubblica sono determinate da Terna entro il 30 settembre 2009 con liquidazione entro il 15 ottobre 2009.

78.2 Le partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement sono determinate secondo le modalità previste nel presente provvedimento in un'unica sessione entro il 30 settembre 2009 con liquidazione entro il 15 ottobre 2009.

78.3 Ai fini della determinazione delle partite economiche di cui al comma 78.2, sono considerate rettifiche di settlement tutte le rettifiche pervenute dalle imprese distributrici entro il 7 agosto 2009.

78.4 Le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive sono determinate secondo le modalità previste nel presente provvedimento.

Articolo 79

Disposizioni transitorie per l'anno 2009

79.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2009.

79.2 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui all'Articolo 5 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.

79.3 L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di cui ai commi 15.1, 15.2 e 22.2 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina del mercato.

79.4 Terna calcola i corrispettivi proporzionali all'energia prelevata di cui all'articolo 24 entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza.

79.5 Terna paga il corrispettivo di aggregazione delle misure di cui al comma 15.3 entro il penultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza.

79.6 Entro il 10 settembre 2009, ciascuna impresa distributrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra gennaio e maggio 2010, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2009, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 28.3.

79.7 La sessione SEM1 è sospesa. Le partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement sono determinate esclusivamente nella sessione SEM2.

79.8 I criteri di cui ai commi 42.1, lettera a) e 42.4, lettera a) sono sospesi.

Articolo 79

Disposizioni transitorie per l'anno 2010

79.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2010.

79.2 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui all'articolo 5 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.

79.3 L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di cui ai commi 15.1, 15.2 e 22.2 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina del mercato.

79.4 Terna calcola i corrispettivi proporzionali all'energia prelevata di cui all'articolo 24 entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza.

79.5 Terna paga il corrispettivo di aggregazione delle misure di cui al comma 15.3 entro il penultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza.

79.6 I criteri di cui ai commi 42.1, lettera a) e 42.4, lettera a) sono sospesi.

79.7 Fino al 30 giugno 2010 il trattamento delle immissioni di energia elettrica in punti di connessione in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 55 kW, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.1, è secondo un profilo di immissione costante per tutte le ore che compongono ciascuna fascia oraria calcolato a partire dai dati rilevati per fascia oraria.

79.8 Il corrispettivo di cui all'articolo 25-bis si applica a partire dall'1 settembre 2010.

Articolo 79-bis

Disposizioni transitorie

79.1-bis Per l'anno 2011 nella determinazione degli indennizzi automatici di cui al comma 47.1 è applicato un fattore moltiplicativo α = 0,3 .

79.2-bis Gli Indennizzi di cui ai commi 47.2, 47.3 e 47.4 sono sospesi.

Articolo 80

Disposizioni transitorie in merito alla verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto

80.1 In deroga a quanto previsto ai commi 27.3 e 55.2, per gli anni 2008 e 2009 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio load profiling e delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente unico alla verifica che il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento con riferimento a tutti i punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento, come aggiornata a seguito delle rettifiche di settlement, e l'energia assoggettata al trasporto relativa ai medesimi punti, sia minore:

a) del 3% della maggiore delle due per le partite economiche relative all'anno 2008;

b) del 2% della maggiore delle due per le partite economiche relative all'anno 2009.

80.2 Ai fini della verifica di cui al comma 80.1 relativa all'anno 2008, Terna utilizza i dati sull'energia assoggettata al trasporto inviati dalle imprese distributrici ai sensi del punto 5 della deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009 ARG/elt 34/09.

80.3 In deroga a quanto previsto al comma 27.3, per l'anno 2010 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio load profiling di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente unico alla verifica che il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata ai sensi del comma 28.2, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto relativa ai medesimi punti nella medesima area sia minore del 2,5% della maggiore delle due.

80.4 In deroga a quanto previsto al comma 55.2, per l'anno 2010 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement determinate nella sessione SEM2 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente unico alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente e a tutti i periodi rilevanti di competenza della medesima sessione, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, come aggiornata a seguito di rettifiche di settlement, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto riferita ai medesimi punti sia minore dell'1% della maggiore delle due.

Tabella 1

Corrispettivo per l'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica

CAI 3,73 euro/mese

Tabella 1

Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.2

CAPPOD 1,55 euro/mese
CAPPNOD 0,007 euro/mese

Tabella 2

Corrispettivo per l'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica

CAPF 250 euro/mese
CAPDU 20 euro/mese
CAPD50 5,0 euro/mese
CAPD400 2,4 euro/mese
CAPD 2,54 euro/mese
CAPG 0,37 euro/mese

Tabella 2

Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, commi 15.3 e 15.4

CAPPOF 250 euro/mese
CAPPOUD 20 euro/mese
CAPPOD50 3 euro/mese
CAPPOD400 1,43 euro/mese
CAPPNOF 250 euro/mese
CAPPNOUD 20 euro/mese
CAPPNOD8.000 0,03 euro/mese
CAPPNOD64.000 0,006 euro/mese

Tabella 3

Corrispettivi unitari di conguaglio compensativo

Corrispettivi di conguaglio compensativo Punti di prelievo
di clienti domestivi
in bassa tensione
(Pd)
Altri punti di prelievo
in bassa tensione
(Pnd)
per l'anno 2008 (centesimi di euro al kWh) 0 0
per l'anno 2009 (centesimi di euro al kWh) 0,187 0,250

Corrispettivi di conguaglio compensativo Punti di prelievo
di clienti domestivi
in bassa tensione
(Pd)
Altri punti di prelievo
in bassa tensione
(Pnd)
per l'anno 2008 (centesimi di euro al kWh) 0 0
per l'anno 2009 (centesimi di euro al kWh) 0,187 0,250
per l'anno 2010 (centesimi di euro al kWh) 0,153 0,263

Tabella 4

Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Corrispettivi di conguaglio compensativo Per punti di immissione
e punti di prelievo
%
(A)
Punti di interconnesione
fra reti
%
(A)
380 kV 0.9 0.9
220 kV
2.9 0.9
AT 2.9
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/MT 1.3
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT 2.9
- altro 2.1
MT 5.1
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT 3.6
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT 5.1
- altro 4.4
BT 10.8
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT 7.0
- altro 8.9

Tabella 5

Ore convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale

mese decade orario convenzionale
di accensione
orario convenzionale
di spegnimento
Gennaio 1 17.05 7.55
2 17.15 7.50
3 17.25 7.45
Febbraio 1 17.40 7.35
2 17.55 7.20
3 18.10 7.05
Marzo 1 18.20 6.50
2 18.35 6.30
3 18.50 6.10
Aprile 1 20.05 6.50
2 20.15 6.30
3 20.30 6.10
Maggio 1 20.45 5.55
2 20.55 5.40
3 21.10 5.30
Giugno 1 21.20 5.20
2 21.25 5.20
3 21.30 5.20
Luglio 1 21.30 5.30
2 21.20 5.40
3 21.10 5.45
Agosto 1 20.55 6.00
2 20.40 6.15
3 20.20 6.30
Settembre 1 20.00 6.45
2 19.40 6.55
3 19.20 7.10
Ottobre 1 19.00 7.20
2 18.40 7.35
3 18.25 7.45
Novembre 1 17.10 7.00
2 16.55 7.15
3 16.50 7.25
Dicembre 1 16.50 7.40
2 16.50 7.45
3 16.55 7.55

Tabella 6

Indennizzi automatici per il mancato rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 36.2 (invio anagrafica dei punti di prelievo per Utente del dispacciamento per area di riferimento — Ritardata anagrafica

Impresa distributrice con numero di punti di prelievo per Area Primo giorno lavorativo di ritardo Secondo giorno lavorativo di ritardo Per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo Indennizzo massimo per ciascun
mese/area/Utente del dispacciamento
< 30.000 300 euro 300 euro 150 euro 1.500 euro
≥ 30.000
< 300.000
600 euro 600 euro 300 euro 3.500 euro
≥ 300.000
900 euro 900 euro 450 euro 4.500 eur0

Tabella 7

Indennizzi automatici per mancato rispetto termine di comunicazione di cui al comma 36.1 lettera a) per ciascun punto orario (invio dati di misura orari dei punti di prelievo trattati su base oraria per utente del dispacciamento per area di riferimento)— Ritardate curve orarie

Per ogni giorno di ritardo
Indennizzo massimo per ciascun punto di prelievo
1 euro 10 euro

Tabella 8

Indennizzi automatici per mancata coerenza fra anagrafica dei punti trattati orari di cui al comma 36.2 e curve orarie di cui al comma 36.1 lettera a) — Punti trattati orari divergenti

Impresa distributrice con numero di punti di prelievo per Area Per ogni punto di prelievo trattato su base oraria incluso in una sola delle due comunicazioni Indennizzo massimo per ciascun mese/area/Utente del dispacciamento
< 30.000
5 euro 1.500 euro
≥ 30.000
< 300.000
5 euro
3.000 euro
≥ 300.000 5 euro
4.500 eur0

Tabella 9

Indennizzi automatici per mancata coerenza fra curve orarie inviate ai sensi del comma 36.1 lettera a) e aggregati orari di cui al comma 38.1 lettera b) per ciascuna area di riferimento — Curve orarie incoerenti

Per numero di punti di prelievo trattati
orari inclusi nel contratto di dispacciamento
≤ 10
500 euro
> 10 1.000 euro

Tabella 10

Coefficienti di pesatura dei parametri prestazionali di cui all'articolo 45

τPO 6
τPNO 6

Note redazionali

1

Si rimanda al testo vigente e aggiornato della delibera 29 giugno 2006, n. 111/06.

2

Le modifiche al presente punto apportate dalla delibera 129/10, entrano in vigore dal 6 agosto 2010.

3

I commi 76.7, 76.8 e 76.9, aggiunti dalla delibera 129/10, sono efficaci dal 6 agosto 2010.

Note ufficiali

1

Punto brogato dalla delibera 129/10 a partire dal 6 agosto 2010.