Normativa regionale
Abruzzo: Quadro generale
Normativa in cantiere
Prassi
Documentazione
Commenti e sintesi

 

 

 

 

La Regione Abruzzo promuove e incentiva azioni e interventi per l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica con la legge 16 settembre 1998, n. 80, che a partire dall’esercizio finanziario 2009 viene finanziata ogni anno con una parte della quota dell'1% delle entrate che derivano dal trasferimento da parte dello Stato di una quota dell'accisa sulla benzina.

 

Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso e dettare una politica in materia di risparmio energetico è stata emanata la Lr 3 marzo 2005, n. 12, che disciplina sia le competenze regionali in materia sia quelle comunali. In osservanza della legge, il Comune di Vasto è stato il primo, con deliberazione del 27 settembre 2008, a dotarsi di un regolamento comunale per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

 

Con la Lr 25 giugno 2007, n. 17 la Regione ha dettato disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

 

L’Abruzzo non ha legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, per cui trova applicazione la normativa statale (Dlgs 192/2005 e successive modifiche, Dpr 59/2009, Dm 26 giugno 2009).

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

Il Piano energetico regionale (Per), il Rapporto ambientale e la Dichiarazione di sintesi del processo di Valutazione ambientale strategica (Vas) sono stati approvati con Dgr 31 agosto 2009, n. 470/C. Il Piano è stato valutato dal Consiglio regionale che lo ha adotatto con propria deliberazione nella seduta del 15 dicembre 2009.

 

Per quanto riguarda l’eolico, la Regione con Dgr 30 luglio 2007, n. 754, ha dettato delle Linee guida che consentono la valutazione per la realizzazione di parchi eolici nel territorio regionale. Tali linee guida hanno subito delle modifiche, da ultimo con Dgr 24 giugno 2009, n. 306.

 

Autorizzazioni

 

L’articolo 30 della Lr 3 marzo 1999, n. 11 e successive modifiche, attribuisce alla Regione tutte le funzioni amministrative – salvo quelle riservate allo Stato o ad altri Enti locali dalla stessa legge – in materia di regolazione, promozione e incentivazione delle attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

 

In materia di certificazione energetica e impianti termici le funzioni amministrative sono state delegate alle Province.

 

Per quanto riguarda l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003, la Lr 9 agosto 2006, n. 27 ha attribuito in capo alla Regione la competenza in materia, individuando anche l’autorità competente al rilascio del provvedimento. I criteri e gli indirizzi per il rilascio dell’autorizzazione unica sono stati dettati con Dgr 12 aprile 2007, n. 351, da ultimo modificata dalla Dgr 22 marzo 2010,  n. 244.

 

Con la citata Dgr 22 marzo 2010, n. 244 la procedura semplificata tramite una  autorizzazione in via generale è stata estesa agli impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW. Tale disposizione non è più efficace da maggio 2011.

La Dgr 29 dicembre 2010, n. 1032 ha stabilito che non vi è contrasto tra la disciplina regionale e le Linee guida nazionali approvate con Dm 10 settembre 2010. Pertanto in materia di procedure autorizzatorie si applicano le norme nazionali insieme a quelle regionali.

 

La Dgr 2 maggio 2011, n. 294, in attuazione del Dlgs 28/2011, ha esteso la nuova procedura abilitativa semplificata (Pas) a tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MWe (per cui le indicazioni della Dgr 244/2010 sul punto perdono efficacia).

 

La legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, 3 marzo 2010, n. 7 stabilisce che nel caso di espropriazione per realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la Regione può delegare il privato che ha avuto l'autorizzazione unica a svolgere i compiti stabiliti dalla legge in capo all'autorità espropriante.

 

Con delibera del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg sono stati disciplinati i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee, anche a scopo idroelettrico.