La Regione ha dettato indirizzi programmatici in materia di energia con la Lr 26 aprile 2007, n. 9.
Con la legge finanziaria 2008 (legge 28 dicembre 2007, n. 28) la Regione ha enamato una disciplina (articolo 10) per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, per ridurre il costo dell'energia e per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti.
In tema di certificazione energetica, in assenza della normativa di dettaglio si applicano ancora le norme nazionali (Dlgs 192/2005, Dpr 59/2009, Dm 26 giugno 2009).
Con Dgr 14 aprile 2010, n. 695 la Regione ha adottato il Protocollo Itaca sintetico 2009 come sistema per la valutazione energetico-ambientale degli edifici.
Con la Lr 10 aprile 2000, n. 41 è stata approvata una disciplina per la riduzione dell’inquinamento luminoso.
Pianificazione e programmazione in materia di energia
Il Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (Piear) è stato approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 con efficacia dal 20 gennaio 2010. Probabilmente per evitare "problemi di costituzionalità" la legge ha stabilito che, in modo particolare con riguardo agli impianti eolici, il Piano energetico regionale, se necessario, si adeguerà a quanto sarà stabilito dalle Linee guida nazionali in materia di autorizzazione unica, quando saranno emanate.
La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 2011, n. 67 ha dichiarato illegittime alcune parti del Piano energetico regionale. In particolare sono stati dichiarati illegittimi i punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'appendice A limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – Sic, pSic – e zone di protezione speciale – Zps e pZps)
Successivamente, con sentenza 1° aprile 2011, n. 107, la Corte ha dichiarato illegittime e le modifiche che la Lr 21/2010 aveva apportato al Piear, in particolare al terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1 dell'Appendice A e al quinto capoverso del paragrafo 2.2.2 dell'Appendice A relative alla previsione di misure autorizzatorie semplificate (Dia) per impianti di microgenerazione eolici e fotovoltaici da 200 kW a 1 MW.
Autorizzazioni
La Lr 8 marzo 1999, n. 7 delega alla Regione le funzioni amministrative in materia di costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le affida compiti di promozione della diffusione e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle assimilate nei settori produttivi.
Le Province provvedono al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici, mentre le funzioni amministrative in materia di certificazione energetica degli edifici sono affidate ai Comuni.
La legge regionale di approvazione del Piear (Lr 1/2010, modificata dalla Lr 21/2010) ha ribadito la obbligatorietà dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nei casi fissati dal Piano energetico. A questo proposito la legge ha demandato alla Giunta la predisposizione di un disciplinare per lo svolgimento del procedimento unico ex Dlgs 387/2003.
Il disciplinare e relativi allegati tecnici è stato approvato con Dgr 29 dicembre 2010, n. 2260, e le nuove disposizioni sono in vigore dal 15 gennaio 2011.
Per le opere sottoposte a Via e contemporaneamente ad autorizzazione unica, il provvedimento definitivo di Via è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica.
Con la Lr 26 aprile 2012, n. 8 è stata estesa la PAS per tutti gli impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MWe di potenza.
Con la Dgr 30 dicembre 2003, n. 2628 la Regione ha dettato il regolamento per la disciplina della procedura di rilascio della concessione di derivazioni di acque.
