La legge provinciale 4/1993 aveva previsto una serie di disposizioni incentivanti finalizzate all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Con la legge provinciale 4/1997 si eran0 ugualmente dettate un'altra serie di incentivazioni per l'utilizzo di energie rinnovabili e per il risparmio energetico rivolte principalmente alle imprese.
Un Testo unico con le modalità per la concessione dei contributi ex Lp 4/1993 e Lp 4/1997, è stato dettato con la Dgp n. 3396 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Attenzione: i contributi previsti da questo testo sono stati sospesi il 14 dicembre 2009.
Il 1° marzo 2010 sono partite le nuove regole per la concessione dei contributi previsti dalle leggi 4/1993 e 4/1997 citate, regolata dalla Dgp 1° marzo 2010, n. 359.
Sempre in attuazione della legge 4/1993, con Dgr 11 agosto 2000, n. 3028 sono stati dettati criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione di impianti idroelettrici.
Con la Lp 7 luglio 2010, n. 9, in vigore dal 18 agosto 2010, la Lp 4/1993 è stata abrogata (insieme al comma 4 dell'articolo 6 della Lp 4/1997) e la Provincia di Bolzano ha così dettato nuove modalità per la concessione degli incentivi per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Sarà la Giunta provinciale a dettare le disposizioni applicative della nuova disciplina per l'erogazione dei contributi.
Le delibere di Giunta precedenti emanate sulla base della Lp 4/1993 ora abrogata, perdono naturalmente efficacia.
La legge urbanistica provinciale (Lp 11 agosto 1997, n. 13) ha dettato la disciplina in materia di risparmio energetico negli edifici.
La normativa è stata attuata con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, facendo della Provincia di Bolzano il primo ente a dotarsi di una legge in materia di certificazione energetica degli edifici.
Il regolamento, e sue successive modifiche, rimane la normativa principale in materia. Ad essa si sono affiancate altre disposizioni particolari.
Ad esempio, ferma restando la validità del regolamento 34/2004, è stata dettata una disciplina per gli edifici di nuova costruzione con Dgp 30 giugno 2008, n. 2299.
Norme sulla riqualificazione energetica degli edifici con ampliamento sono state poi dettate con Dgp 15 giugno 2009, n. 1609.
Infine, con Dgp 27 luglio 2009, n. 1969 sono state dettate disposizioni per il certificato energetico per appartamenti. Si dispone che la validità del certificato energetico Casa Clima di cui al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, rilasciato per l'intero edificio, è estesa anche alle singole unità abitative facenti parte dello stesso. In caso di edifici con più unità immobiliari che ancora non dispongono del certificato energetico Casa Clima, ad esclusione delle villette a schiera, per le singole unità immobiliari può essere rilasciato un attestato di qualificazione energetica ovvero un'autodichiarazione del proprietario secondo le disposizioni del Dm 26 giugno 2009 (linee guida nazionali).
Pianificazione e programmazione in materia di energia
Risale al 1997 il Piano energetico provinciale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 7080 del 22 dicembre 1997.
Autorizzazioni
La Provincia non ha emanato alcuna normativa particolare in materia di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003.
Con il Dpp 28 settembre 2007 n. 52 e successive modifiche sono stati dettati criteri per l'autorizzazione nel verde agricolo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate determinate soglie dimensionali.
Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.
Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3.000 Kw possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.
Ferme restando le attribuzioni della Regione Trentino alto Adige in materia idroelettrica dettate dal Dpr 235/1977 e successive modifiche, la disciplina delle piccole derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (minori di 3 MW) è dettata dalla Lp 30 settembre 2005, n. 7.
La Lp 22 gennaio 2010, n. 2, ha stabilito che sono inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW non corredate del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare.
Secondo la Lp 20 luglio 2006, n. 7 l'Amministrazione provinciale, per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (maggiori di 3 MW) nonché cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico indice una gara ad evidenza pubblica.
