Normativa regionale
Calabria: Quadro generale
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Commenti e sintesi


 

 

 

La legge regionale 29 dicembre 2008, n, 42 detta misure in materia di programmazione dello sviluppo delle energie rinnovabili in Regione e del loro corretto inserimento nel territorio regionale, dettando i limiti da raggiungere entro il 2009, su scala regionale, alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile. La legge è stata censurata in alcuni suoi punti dalla Corte Costituzionale con sentenza 1° aprile 2010, n. 124 (vedi sotto).

 

La Regione Calabria non ha legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, per cui si applica la normativa nazionale (Dlgs 192/2005 e successive modifiche, Dpr 59/2009, Dm 26 giugno 2009).

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

Il Piano energetico ambientale regionale è stato adottato dalla Regione Calabria con Dcr 14 febbraio 2005, n. 315. Con Dgr 18 giugno 2009, n. 358 (in Bur 16 luglio 2009 n. 13) sono state approvate le linee di indirizzo per l'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale.

La Dgr 30 gennaio 2006, n. 55 detta le linee direttrici per l'integrazione degli impianti eolici nel territorio regionale.

 

Autorizzazioni

 

La legge di riordino delle funzioni amministrative regionali e locali (Lr 12 agosto 2002, n, 34) riserva alla Regione le funzioni amministrative relative alle procedure per la localizzazione di impianti per la produzione di energia, l’elaborazione del Piano energetico regionale, la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici. Restano ,inoltre, alla Regione tutti quei compiti amministrativi non attribuiti dalla legge allo Stato e non delegati agli Enti locali.

Alle Province sono delegati i compiti per l’adozione di programmi di intervento per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione, il controllo sul rendimento degli impianti termici.

Ai Comuni spettano le funzioni amministrative in materia di certificazione energetica degli edifici e il controllo sul rendimento degli impianti termici (in Comuni oltre i 15.000 abitanti).

 

Con la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 e successive modifiche la Regione aveva dettato politiche energetiche (misure massime di impianti autorizzabili), e aveva esteso la Dia (ora Pas) per gli impianti fino a 1 MW, stabilendo inoltre per gli enti pubblici corsie autorizzatorie preferenziali. Tali norme sono state dichiarate illegittime con sentenze 124/2010 e 310/2011 dalla Corte Costituzionale e non sono più vigenti.
La legge 42/2008 aveva anche individuato delle linee guida in materia di autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti.

Successivamente sono intervenute le linee guida regionali approvate con Dgr 29 dicembre 2010, n. 871. Cosicché le procedure autorizzatorie risultano disciplinate dalla Lr 42/2008, dalla Dgr 871/2010 e, per quanto non disposto dalle norme regionali, dalle Linee guida nazionali, tenendo conto che le norme nazionali se introducono principi fondamentali prevalgono su quelle regionali.

Con Dgr 13 marzo 2012, n. 81 la Regione ha esteso la Pas agli impianti fino a 1 MW ripristinando un sistema che in precedenza era stato cassato dalla Corte Costituzionale (perché allora in contrasto con le norme nazionali).

L’autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione.

 

Da segnalare, per quanto riguarda le competenze in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, la legge regionale 26 novembre 2001, n. 29.

Con la Dgr n. 832 del 15 novembre 2004 sono state dettate procedure e indirizzi per l'installazione e l'esercizio di impianti eolici.