Normativa regionale
Emilia-Romagna: Quadro generale
Normativa in cantiere
Documentazione
Commenti e sintesi

 

 

 

 

La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 ha dettato disposizioni in materia di programmazione energetica territoriale, disciplinando le varie competenze degli enti territoriali in materia.

 

Con la delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (modificata dalla delibera dell'Assemblea legislativa 6 ottobre 2009, n. 255 e dalla Dgr 21 settembre 2009, n. 1390 per quello che riguarda gli allegati tecnici), l'Emilia Romagna si è dotata di una normativa in materia di certificazione energetica degli edifici. Ad essa si affiancano la Dgr 7 luglio 2008, n. 1050 sull’accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica e la Dgr 28 ottobre 2008, n. 1754 contenente le disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia.

Gli allegati alla delibera 156/2008 sono stati più volte modificati, da ultimo con la Dgr 26 settembre 2011, n. 1366 con cui la Regione ha, tra l'altro, recepito l'obbligo nazionale di rinnovabili negli edifici previsto dal Dlgs 28/2011.

 

Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico sono state dettate con la Lr 29 settembre 2003, n. 19. Le direttive attuative sono state approvate con Dgr 29 dicembre 2005, n. 2263, mentre una circolare esplicativa è stata emanata con determinazione dirigenziale 12 ottobre 2006 n. 14096.

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

Il Piano energetico ambientale regionale è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 14 novembre 2007, n. 141 (Bur 30 novembre 2007 n. 172) su proposta della Giunta effettuata con Dgr 10 gennaio 2007, n. 6, che sostituisce il precedente del 2002 (approvato sulla base di una proposta della Giunta adottata con Dgr 23 dicembre 2002, n. 2679).

Con deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 luglio 2011, n. 50 è stato approvato il Secondo Piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale 2011-2013.

 

Autorizzazioni

 

Spettano alla Regione, di intesa con gli Enti locali interessati, le funzioni amministrative in merito alle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti rinnovabili (Lr 26/2004). Sotto la soglia dei 50 MW, la competenza spetta alle Province.

 

La Regione Emilia Romagna non ha dettato norme particolari in materia di procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, rimandando al Dlgs 387/2003. Pertanto in Regione dal 1° gennaio 2011 si applicano le Linee guida nazionali, pur con alcune perticolarità previsti per alcuni impianti (ad esempio gli impianti a biogas e biomassa di provenienza agricola).

La delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 ha individuato, ai sensi delle Linee guida nazionali, le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici (con Dgr 17 gennaio 2011, n. 46 le aree sono state individuate cartograficamente).

A seguire con delibera dell'Assemblea legislativa 26 luglio 2011, n. 51 sono state individuate le aree non idonee per gli impianti eolici, a biomassa, a biogas e idroelettrici.
Con Lr 22 dicembre 2011, n. 21 la Regione ha dettato alcune precisazioni sul procedimento di Autorizzazione unica.

 

Con regolamento n. 41/2001 sono state disciplinate le concessioni di acqua pubblica anche a scopo idroelettrico, mentre con Dgr 3 novembre 2008, n. 1793 sono state dettate direttive in materia di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico.

Con Dgr 26 luglio 2010, n. 1198 la Giunta regionale ha definito procedure semplificate per l'autorizzazione di impianti a biogas provenienti da biomassa agricola, abrogando dal 3 novembre 2010 la Dgr 1255/2008.