Normativa regionale
Friuli-Venezia Giulia: Quadro generale
Normativa in cantiere
Prassi
Documentazione
Commenti e sintesi


 

 

 

La legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 ha dettato disposizioni sulla programmazione regionale in materia di energia distribuendo i vari compiti in materia tra la Regione, le Province e i Comuni.

 

Con la Lr 18 agosto 2005, n. 23 e successive modifiche la Regione ha dettato norme in materia di edilizia sostenibile e certificazione energetica degli edifici.

A questo proposito la Lr 23/2005 ha stabilito che per gli interventi soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 192/2005 la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di valutazione energetica e ambientale (Vea) degli edifici, le cui procedure di rilascio e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all’emissione della certificazione medesima sono stabiliti con regolamento.

 

La Giunta regionale con delibera 1082 del 14 maggio 2009 aveva adottato in via preliminare, in attesa del previsto parere della competente Commissione consiliare, il "Protocollo regionale Vea per la Valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici".

Il Protocollo Vea era stato approvato con delibera 24 settembre 2009, n. 2116 poi abrogata e sostituita dalla Dgr 27 ottobre 2011, n. 2055.

Con il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 0274/Pres (1° So 12 ottobre 2009 n. 21 al Bur 7 ottobre 2009 n. 40) è stato approvato il regolamento con le procedure per la certificazione Vea di sostenibilità energetico ambientale degli edifici.

La certificazione Vea di sostenibilità energetico-ambientale è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione del Protocollo Vea (articolo 6 della Lr 23/2005) riferendosi sia al progetto dell’edificio, sia all’edificio realizzato.

La certificazione Vea doveva partire, dopo alcune proroghe, il 1° gennaio 2012. La legge finanziaria 2012 (Lr 18/2011), modificando la Lr 23/2005 ha cancellato l'obbligatorietà dell'applicazione della certificazione Vea a partire dal 1° gennaio 2012 nei casi di trasferimento a titolo oneroso e contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti, mantenendo l'obbligo nei casi di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico.

 

In materia di manutenzione e controlli degli impianti termici la Regione ha dettato disposizioni con la Lr 24/2001, modificata dalla Lr 6/2002, emanando poi il relativo regolamento attuativo (Dgr 28 agosto 2002, n. 2921).

 

La Finanziaria 2009 ha previsto contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa. Il regolamento attuativo è stato emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2009, n. 134/Pres. A regime le domande si presenteranno entro il 1° marzo di ogni anno secondo le indicazioni del bando annuale.

 

Con la legge regionale 15/2007 sono state dettate misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni.

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

Il Piano energetico ambientale regionale per il Friuli Venezia Giulia è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2007, n. 0137/Pres.

 

Autorizzazioni

 

Il Friuli Venezia Giulia non ha dettato norme regionali con riguardo al procedimento di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003.

 

La Lr 30/2002 ha attribuito ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili con potenza inferiore a 10 Mw termici. Per impianti con potenza tra i 10 Mw e i 25 Mw termici i Comuni esercitano le funzioni amministrative in forma associata o mediante delega alle Province. Per impianti con potenza superiore a 25 Mw e fino a 50 Mw termici la competenza al rilascio delle autorizzazioni è della Provincia, mentre per impianti con potenza superiore a 50 Mw termici la competenza è della Regione.

I Comuni hanno competenza in materia di certificazione energetica degli edifici e di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. Per Comuni con popolazione inferiore la competenza è provinciale.

Tali disposizioni sono state ribadite dalla Lr 24/2006.

 

In materia di concessione di derivazioni di acqua pubblica la Regione ha emanato la Lr 3 luglio 2002, n. 16.