Normativa regionale
Liguria: Quadro generale
Normativa in cantiere
Documentazione
Commenti e sintesi


 

 

 

La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, recante norme in materia di energia, ha fissato gli obiettivi e la programmazione regionali in materia di energia, efficienza energetica, edilizia sostenibile, riduzione dell’inquinamento luminoso.

 

Con la Dgr 26 febbraio 2008 sono stati dettati indirizzi e criteri per la valorizzazione energetica delle biomasse.

 

In attuazione della legge 22/2007, la Regione ha adottato norme per la certificazione energetica degli edifici con il regolamento 22 gennaio 2009, n. 1 che ha sostituito il precedente n. 6 dell'8 novembre 2007. Si segnala anche la Dgr 2 dicembre 2008, n. 1601 contenente le procedure per l’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici della Liguria e la disciplina dei corsi di formazione per certificatore.

 

Con Dgr 28 novembre 2008, n. 1573 sono state dettate le Linee guida per la periodicità delle operazioni di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

 

Sempre in attuazione della Lr 22/2007, con regolamento regionale 15 settembre 2009, n. 5 è stata dettata la disciplina in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso in Regione.

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

Il Piano energetico ambientale regionale è stato approvato con Dcr 2 dicembre 2003, n. 43.

Gli obiettivi del Piano sono stati recentemente aggiornati con la Dcr 3 febbraio 2009, n. 3 (Bur 11 marzo 2009 n. 10, Parte seconda); con tale delibera la Regione ha aggiornato gli obiettivi del Pearl per l'eolico: dagli 8 Megawatt di potenza installata individuati originalmente come obiettivo di sviluppo si è passati a 120 Mw, con un incremento pari a 15 volte.

 

Si segnalano inoltre gli "Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili", contenuti nella Dgr 23 maggio 2008, n. 551, rettificati da Dgr 12 maggio 2009, n. 595.

 

Autorizzazioni

 

La Liguria con la legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 ha dettato disposizioni in materia di autorizzazione unica, attribuendo alle Province la competenza amministrativa in materia di rilascio del provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure amministrative in materia di autorizzazione unica (articolo 10), denuncia di inizio attività (articolo 11) e procedure semplificate (articolo 12) la disciplina della Lr 22/2007 va letta insieme alle norme, in parte sostitutive, della Lr 16/2008 e successive modifiche. La Regione ha dato alcune indicazioni sull’applicazione delle modifiche alla normativa in materia di autorizzazione unica, riepilogando le competenze, con circolare 6 marzo 2009, n. 1/2009.

 

Con Dgr 15 dicembre 2004, n. 1586 la Regione ha dettato indirizzi relativi alle procedure per lo sfruttamento di acque pubbliche e definizione dei canoni di derivazioni di acque pubbliche.

 

Per quanto riguarda gli impianti eolici, si segnala la Dgr 5 settembre 2002, n. 966 recante criteri per l’elaborazione della relazione di verifica/screening per gli impianti, dove sono state individuate le zone non idonee alla realizzazione di impianti eolici e sono stati approvati i requisiti minimi che i progetti di impianti eolici devono contenere ai fini delle mitigazioni dell’impatto ambientale.