Normativa regionale
Trento: Quadro generale
Normativa in cantiere
Prassi
Documentazione
Commenti e sintesi


 

 

 

La Provincia, con la Lp 29 maggio 1980, n. 14 (da ultimo modificata dalla Lp 28 marzo 2009, n. 2), ha approvato provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia cui hanno fatto seguito nel tempo diverse delibere di approvazione dei criteri per l’erogazione dei contributi.

Per il 2009 i criteri e modalità per l’erogazione dei contributi sono stati fissati dalla Dgp 9 aprile 2009, n. 908. Il bando 2009 è stato approvato con decreto direttoriale 29 aprile 2009, n. 7.

 

Nel settore delle biomasse, la Lp 12/2008 ha previsto una serie di iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici.

 

La legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ha dettato la disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici applicabile agli edifici nuovi o a quelli esistenti se oggetto di lavori di recupero.

 

In attuazione della citata legge, con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg è stato emanato il regolamento in materia di certificazione energetica degli edifici (disciplinando requisiti minimi di prestazione energetica, modalità di certificazione, soggetti certificatori, attestato di certificazione, targa energetica).

 

Con Dgp 16 ottobre 2009, n. 2446, la Giunta provinciale ha disciplinato i criteri per il riconoscimento, l'abilitazione, le tariffe e la gestione degli elenchi dei certificatori energetici, mentre con Dgp 22 dicembre 2009, n. 3110 sono stati approvati l'Attestato di certificazione energetica e le modalità di compilazione.

 

Dal 1° novembre 2009 in Provincia di Trento il requisito minimo di prestazione energetica obbligatorio per i nuovi edifici è la classe B. Entro il 31 dicembre 2013, tutti gli edifici pubblici dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica.

 

Il 3 febbraio 2010 è stata firmata la convenzione con il primo organismo di abilitazione. Con la pubblicazione sul Bur della Dgp 17 giugno 2010, n. 1429, a partire dal 14 luglio 2010 la certificazione energetica regionale è obbligatoria in caso di edifici di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamenti edilizi superiori al 20% del volume esistente (solo per la parte ampliata), ristrutturazione integrale dell''involucro per edifici superiori a 500 mq.

In caso invece di vendita dell'edificio o dell'unità immobiliare, fino all'emanazione di diverse disposizioni, si applica l'allegato 6 delle linee guida nazionali (in questo caso, quindi si utilizzerà l'attestato di certificazione nel modello nazionale).

 

Con la Lp 3 ottobre 2007, n. 16, sono state approvate norme in materia di risparmio energetico e  contenimento dell'inquinamento luminoso. Con decreto del Presidente della Provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg è stato approvato il regolamento attuativo della legge, nonché il piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso.

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

Il Piano energetico ambientale provinciale è stato emanato con deliberazione della Giunta 3 ottobre 2003, n. 2438. La verifica dei risultati raggiunti al 31 dicembre 2008 e un aggiornamento degli obiettivi del Pear fino alla sua scadenza nel 2012 sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale 16 luglio 2010, n. 1645.

 

Autorizzazioni

 

In materia di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, anche da fonte rinnovabili, la Provincia di Trento ha ribadito di applicare la normativa regionale della Lr 6 marzo 1998, n. 4, articolo 1-bis3.

Dopo la sentenza Corte Costituzionale 21 ottobre 2011, n. 275, le Linee guida nazionali non si applicano alle Province autonome nella parte in cui impongono loro di individuare aree e siti non idonei agli impianti esclusivamente facendo riferimento ai criteri individuati nelle stesse linee guida.

 

Nel regolamento attuativo della legge urbanistica provinciale (Dpp 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e successive modifiche) vi sono precisazioni su installazioni di FV in aree non soggette a tutela e su edifici.

Il decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg modificando la Dpp 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg ha introdotto le condizioni da rispettare per la realizzazione degli impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas.

 

 

Con Lp 5 febbraio 2007, n. 1 è stato ratificato l’accordo con la Regione Veneto in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico interessanti i territori di entrambe le Regioni.