Normativa regionale
Umbria: Quadro generale
Normativa in cantiere
Prassi
Commenti e sintesi


 

 

 

La Regione ha adottato, con la Lr 20/2005, norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e di risparmio energetico attuando la disciplina con il regolamento 5 aprile 2007 n. 2.

 

Con la Lr 18 novembre 2008, n. 17 sono state dettate norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi (legge poi modificata dalla Lr 26 giugno 2009, n. 13, sul cd. “piano casa”).

 

Con Dgr 27 aprile 2009, n. 581 era stato approvato il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici che si avvaleva di 22 schede tratte dal più recente aggiornamento del “Protocollo Itaca”.

Ora con Dgr 28 settembre 2009, n. 1322 è stato approvato un nuovo disciplinare tecnico che sostituisce il precedente a partire dal 21 ottobre 2009.

Il certificato di sostenibilità ambientale di un edificio è rilasciato gratuitamente da Arpa Umbria.

Il certificato di sostenibilità ambientale non va confuso con l’Attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE), che è invece uno dei documenti da allegare per ottenere il certificato di sostenibilità ambientale. In materia di certificazione energetica, in Umbria, dato che la Regione non ha ancora legiferato in materia, si applica la disciplina statale ex Dlgs 192/2005 e relativi decreti attuativi.

 

Con la legge 26 giugno 2009, n. 13 la Regione ha dettato norme in materia edilizia, attuando il cd. "piano casa" collegando gli interventi edilizi in deroga a miglioramenti di efficienza energetica, e con Dgr 27 luglio 2009 n. 1063 ha approvato i criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale.

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

Il Piano energetico ambientale regionale è stato approvato con Dcr 21 luglio 2004, n. 402. Con la Dgr 11 maggio 2005, n. 729 in attuazione del suddetto Piano è stato approvato l'Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici. La Dgr 18 ottobre 2006, n. 1775 aveva vietato la realizzazione di nuovi impianti eolici nelle aree comprese all'interno delle Zps (Zone di protezione speciale).

Con Dgr 5 luglio 2010, n. 968 la Regione aveva emanato i criteri per minimizzare l'impatto paesaggistico degli impianti fotovoltaici sopra i 20 kW.

Tutti i criteri sopra visti sono stati superati dalla individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti emanate con regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, varato ai sensi delle Linee guida nazionali.

 

Con la Dgr 29 luglio 2011, n. 903 è stata approvata la Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013, come previsto dalla Linee guida nazionali.

 

 

Autorizzazioni

 

La Lr 2 marzo 1999, n. 3 ha determinato le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni in materia di energia, risorse geotermiche e risorse idriche.

Ai sensi della Lr 18 febbraio 2004, n. 1, la competenza in materia di Autorizzazione unica è delle Province.

 

I criteri e modalità per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori, compreso il procedimento unico, in attuazione delle linee guida nazionali e del Dlgs 28/2001 sono stati individuati dal regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7.
La Dgr 19 maggio 2008, n. 561 pertanto è divenuta inefficace.
Con Dgr 6 dicembre 2011, n. 1466 sono stati approvati i moduli di domanda di Autorizzazione unica, Pas e Comunicazione al Comune.

 

Con la Dgr 1° luglio 2003, n. 925 sono state dettate disposizioni in materia di concessione di derivazioni di acque pubbliche.