La legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 ha dettato misure di pianificazione e programmazione regionale in materia di energia, disciplinando anche le modalità di concessione di incentivi in materia.
Con Lr 28 aprile 1998, n. 17 la Regione ha adottato norme in materia di inquinamento luminoso.
Con Lr 18 aprile 2008, n. 21 la Valle d’Aosta ha dettato norme in materia di rendimento energetico nell’edilizia stabilendo che la Regione disciplina:
- le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici;
- i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici;
- i criteri, le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della certificazione energetica degli edifici;
- i criteri di accreditamento e i requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici;
- le modalità di costituzione e di gestione del catasto energetico degli edifici;
- gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio;
- le forme di incentivazione economica;
- le iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali e l’aggiornamento degli operatori del settore e dei soggetti di cui alla lettera d);
- la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo delle informazioni contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici, anche al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e di monitorare l’applicazione della presente legge.
La legge stabilisce che ogni edificio di nuova costruzione, o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della Lr 11/1998 e delle relative disposizioni attuative, è dotato, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. L'attestato è prescritto anche nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti di climatizzazione, invernale o estiva, di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria o di impianti di illuminazione artificiale.
In ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. Sono previste sanzioni per i trasgressori.
Con Dgr 30 ottobre 2009, n. 3014 la Giunta regionale, in attuazione della Lr 21/2008 ha disciplinato i requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici. Con Dgr 20 agosto 2010, n. 2236 sono state dettate le modalità per l'accreditamento dei certificatori.
La Dgr 6 maggio 2011, n. 1062 ha approvato le regole per il sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat.
Con la Lr 4 agosto 2009, n. 24, la Regione, in attuazione dell’accordo Stato-Regioni relativo al cd. "piano casa" ha dettato misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplinato ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
Pianificazione e programmazione in materia di energia
La Regione Valle d'Aosta ha approvato il Piano energetico ambientale regionale con deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2003, n. 3164/11.
Autorizzazioni
La Regione Valle d'Aosta, con la Lr 14 ottobre 2005, n. 23 ha dettato disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Alla Giunta regionale è demandato ogni altro aspetto connesso al provvedimento autorizzatorio.
Dal 1° gennaio 2011 si applicano le Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010).
Con Dgr 5 gennaio 2011, n. 9 la Regione ha individuato le aree non idonee agli impianti fotovoltaici ed eolici.
Con la legge 5 luglio 1975, n. 304 sono state dettate norme per l’utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico in Valle d’Aosta.
La legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, di adeguamento delle norme regionali alle disposizioni comunitarie, ha dettato una nuova disciplina della Via e della Vas.
Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli impianti eolici con potenza complessiva installata superiore a 100 kW e quelli fotovoltaici con potenza installata superiore a 1 MW, nonché gli impianti termici per la produzione di energia elettrica vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW.
Sono invece sottoposti a verifica di assoggettabilità gli impianti eolici con potenza complessiva installata fra 20 e 100 kW, o con altezza massima della macchina eolica superiore a 15 metri o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri, nonché impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 100 kW, impianti idroelettrici con potenza installata superiore a 100 kW e impianti termici per la produzione di energia elettrica vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW.
