Normativa regionale
Veneto: Quadro generale


 

 

 

La Lr 27 dicembre 2000, n. 25 ha dettato norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

 

La legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 invece incentiva la produzione e l’utilizzo di biomasse legnose.

 

Con la legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 la Regione Veneto ha dettato norme in materia di edilizia sostenibile.

Le Linee guida in materia sono state dettate con Dgr 17 giugno 2008, n. 1579.

 

La Lr 8 luglio 2009, n. 14, attuativa a livello regionale dell’intesa Stato-Regioni relativa al cd. “piano casa”, ha anche dettato norme incentivanti per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici.

Disposizioni di dettaglio a questo proposito sono state dettate con Dgr 4 agosto 2009, n. 2508.

 

In materia di certificazione energetica degli edifici, non avendo il Veneto al momento dettato una disciplina regionale in materia, si applica la normativa nazionale (Dlgs 192/2005 e successive modifiche, Dpr 59/2009, Dm 26 giugno 2009).

 

Con la Lr 17 agosto 2009, n. 17 la Regione ha dettato nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici abrogando la precedente disciplina del 1997.

 

Pianificazione e programmazione in materia di energia

 

La Regione Veneto non ha ancora adottato un proprio Piano energetico ambientale regionale. Una proposta di Piano energetico ambientale è stata predisposta dalla Giunta con la Dgr 28 gennaio 2005, n. 7 ed è stata presentata al Consiglio regionale.

Con la legge finanziaria 2011 (Lr 18 marzo 2011, n. 7) è stata disposta una moratoria, fino al 31 dicembre 2011, per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200 kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500 kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000 kWe.

La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile 2012, n. 85.

 

Autorizzazioni

 

La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modifiche, ha distribuito tra Regione, Province e Comuni le competenze in materia di energia.
In materia di autorizzazione unica la competenza è regionale, in caso di impianti sottoposti alla PAS o alla comunicazione  la competenza è comunale. Per gli impianti geotermici la competenza è regionale.

La Regione ha dettato diverse disposizioni di attuazione dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003.
Con Dgr 30 dicembre 2010, n. 3493 le norme regionali in materia di autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili si sono adeguate alle Linee guida nazionali. Le norme regionali precedenti, se non in contrasto con le linee guida nazionali, continuano a essere efficaci.
Ai sensi della Lr 13/2011, per gli impianti fotovoltaici fino a 1 MW è sufficiente la PAS e la competenza è naturalmente del Comune.
Con Dgr 3 agosto 2011, n. 70 è stata individuata la modulistica per le autorizzazioni di impianti fotovoltaici e con Dgr 29 novembre 2011, n. 9 quella per gli impianti a biomassa e biogas.

Il modello  di domanda per l'autorizzazione  per impianti idroelettrici è stato emanato con decreto del Segretario regionale all'ambiente e al territorio del 12 ottobre 2009, n. 12.

Con Dgr 22 febbraio 2012, n. 253 sono state definite le regole per la prestazione della cauzione a garanzia della dismissione degli impianti a fonti rinnovabili, da prestare in sede di procedimento di autorizzazione unica.

 

Con la Lr 23 novembre 2006, n. 26 è stato ratificato l'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori.