Visione d'insieme
Scenari
22 Febbraio 2010
Reti interne di utenza, i nodi irrisolti
 RIU e SEU
(Marco Pezzaglia* e Francesco Piron**)

Il 31 gennaio 2010 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ARG/elt 175/09 (istanze utili alla formazione dell'elenco delle reti interne di utenza).
La delibera rappresenta il primo passo di attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009 n. 99, che stabilisce le condizioni per la regolazione delle reti interne di utenza (RIU).
 
I sistemi energetici multi-utente

E’ l'occasione per riprendere un tema molto dibattuto, e cioè quello che, al di là delle diverse definizioni, riguarda in generale quei “sistemi energetici” multi-utente caratterizzati dalla compresenza di consumatori e/o produttori e dall’esistenza di connessione elettrica diretta tra gli utenti stessi. Materia, quest’ultima, non sottoposta alla regolazione delle reti nell'ordinamento nazionale, fatte salve le condizioni per l'interfacciamento di tali sistemi con le reti pubbliche.

Il tema è discusso da tempo e anche l'AEEG ha più volte tentato di stabilire modalità e condizioni per la regolazione di tali sistemi energetici multi utente, senza mai pervenire ad un quadro di regole consolidato (vedi i Riferimenti a fondo pagina).
 
RIU e SEU: definizioni diverse, stesso problema

Nel definire i possibili sistemi di utenza, va da sé che parlando di reti interne di utenza (RIU) l'attenzione si dirige anche su un'altra tipologia di cui molto si è parlato nei mesi passati: il sistema efficiente di utenza (SEU), così come definito dal Dlgs n. 115/08.

Il SEU rappresenta, se vogliamo, una particolare forma di RIU riguardante al massimo due soggetti: un solo cliente finale e un solo produttore, normalmente insediato presso il cliente finale stesso. Sistema che è inoltre incentrato su tipologie di produzione di piccola-media taglia (potenze fino a 10 MVA), da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Caratteristiche, queste, assenti nella definizione di RIU, ove invece l’elemento connesso alla produzione è legato più a necessità di processo tecnologico (principio di essenzialità della produzione).

Si potrebbe dire che il SEU rappresenta un modello per lo sviluppo della generazione distribuita ove vi sia la possibilità di sfruttamento di risorse primarie che già risultano distribuite in corrispondenza dei siti di consumo di energia elettrica, vuoi naturalmente (ad esempio il sole), vuoi artificialmente (ad esempio il gas)
 
La vera questione centrale - oltre a quella di carattere definitorio - da sempre è stata quella riguardante la “sottrazione” di tali sistemi di utenza dalla regolazione generale di sistema. In altre parole, l'applicazione o meno all'energia elettrica prodotta e consumata direttamente dai clienti finali all'interno del sistema di utenza, dei corrispettivi di trasporto e delle componenti di oneri generali come definiti dall'AEEG.

Ciò è testimoniato dalle diverse disposizioni normative: l'articolo 33, comma 6, della legge 99/09 per le RIU; l'articolo 10 del Dlgs n.115/08 per i SEU e, prima ancora,  sempre per i SEU, l'atto 54/07 dell'AEEG. Incrociando la questione centrale dell'applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo con l'aspetto definitorio della materia, risulta utile un'ulteriore precisazione. L’articolo 33 della legge 99/09 sulle RIU, mira prevalentemente a regolare assetti impiantistici già esistenti e di dimensioni rilevanti (si veda ad esempio la condizione circa la connessione a reti di alta tensione), sancendo per essi la non applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo. Ma lo stesso articolo esclude da questo beneficio qualunque altro assetto impiantistico (anche se rientrante nella definizione tecnica di RIU), che non sia ancora realizzato, né avviato, né autorizzato alla data di entrata in vigore della legge. E ciò toglie prospettiva alla norma, laddove il SEU guarda oltre l'esistente, nell'ottica di sviluppo di sistemi di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento.

Vale però la pena di ricordare che, almeno per i SEU, la questione della non applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo rimane ancora aperta. E’ infatti ancora aperto il documento di consultazione dell'AEEG (DCO 33/08),, che attende un intervento legislativo – integrativo del Dlgs 115/08 - a miglior definizione dei SEU. Il provvedimento non è stato ancora adottato, in quanto a sua volta in attesa di discussione in Conferenza unificata Stato-Regioni.
 
La distribuzione dei costi del sistema

Come ormai noto, la questione della non applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo si pone come una questione distributiva dei costi del sistema di trasporto e degli oneri generali di sistema tra i diversi clienti finali e, più precisamente, tra quelli che riescono a stabilire un centro di produzione presso il loro sito e quelli che non vi riescono e che si troverebbero quindi a sostenere da soli i predetti costi.

Per discutere e risolvere la questione sarebbe sicuramente necessario procedere ad analisi complesse e coordinate tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, sui seguenti temi:
• formazione dei sistemi di utenza e quantificazione dei conseguenti guadagni in efficienza
• possibile riduzione dei costi di sistema (trasporto e oneri generali);
• impatto che ne deriverebbe per i clienti con solo consumo, ma soprattutto
• impatto che deriverebbe ai clienti con solo consumo se si desse avvio ad  un regime transitorio, a beneficio di uno start up di sistemi di utenza (soprattutto nel caso in cui questi  si collochino in un ambito di sviluppo di nuove tecnologie e di efficienza energetica, ovvero nel caso di salvaguardia di realtà impiantistiche ove il sistema di utenza rappresenti una essenzialità di processo).
 
Problemi aperti
 
La questione del mercato: oltre al tema molto dibattuto dell'applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo, vi è quello (meno trattato, ma non meno importante dal punto di vista dello sviluppo di sistema) dell'accessibilità al mercato da parte dei clienti finali inseriti in sistemi di utenza. La legge 99/09, dal canto suo, prevedendo l'erogazione del dispacciamento ai singoli utenti (e sancendo, tra l'altro, anche il diritto per i medesimi di connettersi alle reti con obbligo di connessione di terzi) ha stabilito il principio del libero accesso al mercato a prescindere dalla collocazione fisica dell'utente (è venuta meno solo la condizione della qualità del servizio “regolata” che, per le RIU, si ferma al punto di connessione della RIU con le reti con obbligo di connessione di terzi). Tale aspetto, per i SEU, è ancora in via di definizione.
 
Strumenti ancora da adeguare: la piena attuazione dei modelli RIU e SEU non potrà trovare compimento senza l’ulteriore definizione di strumenti adeguati alla gestione dell'accesso al sistema elettrico di realtà “multiutente” con un solo punto di connessione alla rete. Se per quanto concerne le RIU, tale compito potrebbe essere facilitato dal fatto che la regolazione sarà applicata ad un insieme definito di realtà esistenti, per i SEU (la cui disciplina dovrebbe applicarsi anche a sistemi a venire) la questione è davvero delicata. Si pensi ad esempio all'inquadramento nel mercato di un cliente che installi una produzione “terza” presso il suo impianto, ovvero alla stipula/negoziazione di un regolamento di esercizio con i gestori di rete, ecc..
 
Infine da considerare l'aspetto comunitario: particolare quasi trascurato, ma non del tutto indifferente, è quello ad esempio che mentre l'articolo 33 della legge 99/09 è stato adottato “nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia” (ossia la Direttiva 2009/28/CE che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2010), di converso nel caso dei SEU siamo in presenza di una fattispecie di sistema di utenza di derivazione europea, già recepita dalla legge nazionale: il Dlgs 115/08 di recepimento della Direttiva 32/2006/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
 
Anche da queste riflessioni si comprende come la materia sia tutt’altro che semplice e come per il sistema urga la definizione di un quadro di norme consolidato e sufficientemente stabile.
 
* Marco Pezzaglia, consulente
** Francesco Piron, CBA Studio Legale e Tributario 
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