Le biomasse a filiera corta rispetto alla Tariffa onnicomprensiva e ai Certificati Verdi
La differenziazione delle tariffe e dei coefficienti dei Certificati Verdi è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, ma ha avuto come apri-pista le biomasse e i biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte.
Infatti la Finanziaria 2007, stabiliva nuove regole per questo particolare settore, dedicandogli una notevole premialità in termini di durata, di tariffa e di coefficiente: periodo di 15 anni, 30 € cent / kWh di tariffa e coefficiente 1,8 per i Certificati Verdi.
Con un solo difetto: la nuova norma richiedeva un attuativo del Ministero dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo, teso a stabilire i criteri di rintracciabilità della filiera corta, e tale decreto non è mai arrivato (a tutto maggio 2009).
Il problema si è ripresentato al momento della discussione del Decreto rinnovabili (Dm 18 dicembre 2008, in vigore dal gennaio 2009), che appunto generalizza a tutte le fonti i benefici di durata, Tariffa onnicomprensiva e coefficiente differenziato, previsti fino a quel momento solo per la filiera agricola. E in quella sede il problema è stato risolto specificando che, nelle more del decreto attuativo, si applicano anche alla filiera corta il coefficiente e la tariffa previsti per le biomasse “generiche”, con possibilità di conguaglio dopo l’entrata in vigore dell’applicativo stesso.
In pratica, quindi, sia la Tariffa onnicomprensiva che i cosiddetti Certificati Verdi agricoli sono rientrati nel nuovo quadro generale, ma perdendo, almeno momentaneamente, ogni particolare premialità.
Su questo quadro è intervenuta la Legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". Il provvedimento elimina la categoria “Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta” e la relativa eventuale tariffa, inizialmente prevista in 0,30 €/kWh. Per compensare questa modifica, è stata aumentata la tariffa per biomasse e biogas per così dire generici (nei quali si ritrovano dunque pari merito le biomasse da rifiuti e quelle agricole, oltre che gli oli vegetali tracciabili), da 0,22 a 0,28 €/kWh.
Il Ddl non interviene invece sui coefficienti dei Certificati Verdi e sulla relativa tabella, che dunque resteranno operativi fino a nuovo ordine. Non decade quindi la necessità di definire la filiera corta per quanto attiene i Certificati Verdi.
Riassumiamo la situazione così come si è evoluta, con i necessari rimandi normativi, ricordando che per il funzionamento della Tariffa onnicomprensiva e dei Certificati Verdi vanno comunque consultate le rispettive voci dell'area "Incentivi e agevolazioni".
Dlgs 27 maggio 2005, n. 102, articolo 9
L’intesa di filiera “ha lo scopo di favorire l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L’intesa può definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell’immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l’orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.
L’intesa di filiera è stipulata nell’ambito del Tavolo agro-alimentare, (...) tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agro-alimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, (...) sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. (...)
Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”.
Legge 29 novembre 2007, n. 222, comma 4-bis, che modifica l’articolo 382 Finanziaria 2007:
“La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ... oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.”
Sempre la modifica apportata dalla legge 222/2007 alla Finanziaria 2007 introduceva per questi impianti, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007:
• la durata di 15 anni dei Certificati Verdi/Tariffa onnicomprensiva
• la Tariffa onnicomprensiva, stabilita in 0,30 euro per kWh prodotto
• o in alternativa: il coefficiente 1,80 per il conteggio dei Certificati (il più favorevole in assoluto)
La stessa legge richiede, per l’entrata in vigore, un attuativo dei ministeri competenti:
382-septies: “Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi (...).”
Il Dm 18 dicembre 2008 (Decreto rinnovabili), dispone all’articolo 5 –biomasse da filiera:
“1. Nei casi di produzione di energia elettrica da biomasse da filiera negli impianti di cui (…) ai fini dell’applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui (…) e della tariffa onnicomprensiva di cui (…), si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui (…)
(... )
4. Nelle more dell’emanazione del decreto (...), il GSE applica anche all’energia elettrica incentivata prodotta da biomassa da filiera, il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008 (1,10 – Ndr) e la Tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla medesima legge (euro 0,22 – Ndr).
5. Successivamente all’entrata in vigore del decreto (...) (attuativo dei Ministeri – Ndr) il GSE eroga eventuali conguagli, ovvero emette Certificati Verdi aggiuntivi, in applicazione del coefficiente moltiplicativo (1,80 – Ndr) e della tariffa fissa (euro 0,30 – Ndr) stabilite per le biomasse da filiera, esclusivamente per gli impianti per cui il produttore sia in grado di comprovare la rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e la data di entrata in vigore del decreto”.
Il decreto specifica inoltre che il coefficiente e la Tariffa varranno anche per le centrali che utilizzano fonti diverse dalla biomasse di filiera corta, per la quota imputabile alle medesime:
“3. Il coefficiente moltiplicativo e la Tariffa onnicomprensiva di cui al comma 1, si applicano anche alle centrali che utilizzano tipologie di fonti diverse dalle biomasse di filiera, ivi incluse le centrali ibride, limitatamente alla sola quota di energia elettrica incentivata imputabile alle biomasse da filiera...”.
Legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
Il provvedimento cambia sia l’andamento tipologico che le Tariffe onnicomprensive delle biomasse.
In pratica le biomasse vengono conglobate in un’unica categoria base (biogas e biomasse) la cui tariffa viene portata da 0,22 a 0,28 euro/kWh. Sono esclusi da questa premialità i biocombustibili liquidi, ad eccezione degli oli vegetali puri, tracciabili secondo la normativa Ue, che dunque rientrano nella tariffa. Viene conseguentemente eliminata la riga 7, riferita a “Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta” (tariffa che comunque non era mai stata applicata, come sopra riportato). Viene poi ampliata l’ultima categoria (riga 8), aggiungendo ai gas di discarica e ai gas residuati da processi di depurazione anche i biocombustibili liquidi (ad esclusione degli oli vegetali puri tracciabili).
Nota bene. Il testo conteneva un errore formale: nella tariffa per quest’ultima categoria era indicata la cifra 0,80. L'errore è stato corretto e la tariffa è tornata ad essere 0,18 euro/kWh.
Per quanto riguarda i coefficienti dei Certificati Verdi, vi è un innalzamento del coefficiente da 1,10 a 1,30 per la categoria "Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo". Mentre le biomasse "di cui al punto successivo", cioè da filiera corta, non vengono toccate dal decreto. Non decade quindi, come già ricordato, la necessità di definire la filiera corta per quanto attiene i Certificati Verdi.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248