2 Maggio 2009
Risoluzione Agenzia delle Entrate 20/E (27/01/09): cumulabilità del Conto Energia con detrazioni fiscali
(Redazione Nextville)
Il quesito posto dall'interpellante era la possibilità di cumulare i benefici del Conto Energia (Tariffa incentivante) con le detrazioni fiscali della cosiddetta Visco sud (credito d'imposta concesso alle aziende che compiono investimenti nel Mezzogiorno). Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico - ai sensi dell'articolo 1, commi 271 - 279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il beneficio d'imposta previsto era del 50%. Al contrario, la normativa sul Conto Energia blocca la cumulabilità con altri finanziamenti in conto capitale al 20%.
L'Agenzia delle Entrate ha considerato il credito d'imposta assimilabile ad un finanziamento in conto capitale, con ciò limitando la possibilità della detrazione fiscale al solo 20%.
Stralcio:
...
Il DM 28 luglio 2005, emanato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, modificato ed integrato dal DM 6 febbraio 2006, ha definito i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare.
In tale ambito al comma 2 dell’art. 10 del citato DM ha disposto che “le tariffe incentivanti (...) non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati o siano concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20 % del costo dell'investimento”.
Al riguardo si ritiene che il legislatore nel richiamare nel citato art. 10, comma 2, i contributi in conto capitale abbia inteso far riferimento
indistintamente a tutti i contributi pubblici erogati al fine di ripristinare o rafforzare il patrimonio dei soggetti destinatari del beneficio, a prescindere dalla loro denominazione: contributi in conto capitale o contributi in conto impianti.
Com’è noto i contributi si qualificano, sotto il profilo dell’imposizione diretta, in modo diverso - contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e contributi in conto capitale - a seconda delle loro finalità: nello specifico, i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti sono destinati alla ristrutturazione e/o al potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa ovvero all’acquisizione di specifici beni strumentali.
Ciò stante, atteso che i contributi in conto capitale e quelli in conto impianti perseguono il medesimo scopo, si ritiene che il credito d’imposta richiesto dall’istante ai sensi del citato art. 1, commi 271-279 e concesso nella misura del 50 per cento ... potrà essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante ... solo nella misura del 20 per cento (costituente la soglia massima di cumulabilità di cui all’anzidetta disposizione) e, quindi, per una percentuale inferiore a quella riconosciuta dal Centro Operativo di Pescara.
In tal caso, occorre darne notizia al medesimo Centro per gli opportuni aggiornamenti delle disponibilità finanziarie.
In tale ambito al comma 2 dell’art. 10 del citato DM ha disposto che “le tariffe incentivanti (...) non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati o siano concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20 % del costo dell'investimento”.
Al riguardo si ritiene che il legislatore nel richiamare nel citato art. 10, comma 2, i contributi in conto capitale abbia inteso far riferimento
indistintamente a tutti i contributi pubblici erogati al fine di ripristinare o rafforzare il patrimonio dei soggetti destinatari del beneficio, a prescindere dalla loro denominazione: contributi in conto capitale o contributi in conto impianti.
Com’è noto i contributi si qualificano, sotto il profilo dell’imposizione diretta, in modo diverso - contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e contributi in conto capitale - a seconda delle loro finalità: nello specifico, i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti sono destinati alla ristrutturazione e/o al potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa ovvero all’acquisizione di specifici beni strumentali.
Ciò stante, atteso che i contributi in conto capitale e quelli in conto impianti perseguono il medesimo scopo, si ritiene che il credito d’imposta richiesto dall’istante ai sensi del citato art. 1, commi 271-279 e concesso nella misura del 50 per cento ... potrà essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante ... solo nella misura del 20 per cento (costituente la soglia massima di cumulabilità di cui all’anzidetta disposizione) e, quindi, per una percentuale inferiore a quella riconosciuta dal Centro Operativo di Pescara.
In tal caso, occorre darne notizia al medesimo Centro per gli opportuni aggiornamenti delle disponibilità finanziarie.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
