10 Giugno 2010
L'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione
(Redazione Nextville)
Il dettato normativo
Il Dl 192 del 19/8/2005 e le successive integrazioni e modifiche dettano i criteri di efficienza energetica che gli edifici "di nuova costruzione" devono rispettare.
Per edificio di nuova costruzione (art. 2, comma 1, lettera b) si intende un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, sia stata presentata successivamente all'08/10/2005. Di converso, lo stesso decreto definisce gli edifici iniziati prima di tale data come "edifici esistenti".
Il principale vincolo costruttivo al progetto e costruzione di nuovi edifici è quello di precisi limiti al fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale (vedi "allegato A" nel menu di destra). La norma specifica inoltre che tutti gli edifici di nuova costruzione siano dotati di certificazione energetica (vedi "La certificazione energetica degli edifici" nel menu di destra).
Attenzione al progetto
E' evidente che per quanto riguarda gli edifici nuovi, il massimo di efficienza energetica si otterrà solo grazie alla determinazione del progettista nella ricerca delle soluzioni migliori. Si tratta di un obiettivo a lungo sottovalutato nell'edilizia del nostro paese, che rischia ancor oggi di non ottenere la dovuta attenzione.
A chiunque sia in grado di avere voce in capitolo e di controllare la costruzione della propria (o di altre) abitazioni, di luoghi di lavoro o di spazi collettivi, consigliamo di richiedere l'impegno dei propri consulenti ad una attenta analisi delle dinamiche energetiche dell'edificio. Anche indipendentemente dai requisiti di legge, ogni sforzo o costo in più verrà ampiamente compensato da notevolissimi risparmi energetici.
L'edificio passivo
L'esempio di riferimento del massimo di efficienza energetica è rappresentato dal cosiddetto edificio passivo: una costruzione concepita in modo tale da azzerare praticamente i consumi energetici, anche in zone climatiche non favorevoli. Un traguardo limite, ma di cui esistono esempi concreti, che possono talvolta offrire spunti interessanti per soluzioni innovative.
© Copyright riservato - riproduzione vietata Edizioni Ambiente Srl, MilanoIl Dl 192 del 19/8/2005 e le successive integrazioni e modifiche dettano i criteri di efficienza energetica che gli edifici "di nuova costruzione" devono rispettare.
Per edificio di nuova costruzione (art. 2, comma 1, lettera b) si intende un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, sia stata presentata successivamente all'08/10/2005. Di converso, lo stesso decreto definisce gli edifici iniziati prima di tale data come "edifici esistenti".
Il principale vincolo costruttivo al progetto e costruzione di nuovi edifici è quello di precisi limiti al fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale (vedi "allegato A" nel menu di destra). La norma specifica inoltre che tutti gli edifici di nuova costruzione siano dotati di certificazione energetica (vedi "La certificazione energetica degli edifici" nel menu di destra).
Attenzione al progetto
E' evidente che per quanto riguarda gli edifici nuovi, il massimo di efficienza energetica si otterrà solo grazie alla determinazione del progettista nella ricerca delle soluzioni migliori. Si tratta di un obiettivo a lungo sottovalutato nell'edilizia del nostro paese, che rischia ancor oggi di non ottenere la dovuta attenzione.
A chiunque sia in grado di avere voce in capitolo e di controllare la costruzione della propria (o di altre) abitazioni, di luoghi di lavoro o di spazi collettivi, consigliamo di richiedere l'impegno dei propri consulenti ad una attenta analisi delle dinamiche energetiche dell'edificio. Anche indipendentemente dai requisiti di legge, ogni sforzo o costo in più verrà ampiamente compensato da notevolissimi risparmi energetici.
L'edificio passivo
L'esempio di riferimento del massimo di efficienza energetica è rappresentato dal cosiddetto edificio passivo: una costruzione concepita in modo tale da azzerare praticamente i consumi energetici, anche in zone climatiche non favorevoli. Un traguardo limite, ma di cui esistono esempi concreti, che possono talvolta offrire spunti interessanti per soluzioni innovative.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
