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30 Marzo 2011
La cogenerazione ad alto rendimento
(Redazione Nextville)

Questa è un una pagina dell'Archivio di Nextville. Quanto in essa contenuto non è perfettamente rispondente alle norme in vigore dal 19 settembre 2011. Per conoscere le novità per la CAR previste dal Dm 4 agosto 2011, vai alla nuova pagina sulla Cogenerazione ad alto rendimento.

 

Sappiamo che la cogenerazione è la produzione combinata di elettricità e calore da un unico impianto, realizzata utilizzando una singola fonte di energia.

Ma non tutti gli impianti di cogenerazione possono essere definiti “ad alto rendimento”. Per sapere se un impianto possiede i requisiti dell’alto rendimento, beneficiando quindi di tutti i vantaggi previsti, si deve fare riferimento fino al 31 dicembre 2010 alla delibera 42/02 dell’AEEG, che ha recepito il decreto legislativo 79/1999.

A partire dal 1° gennaio 2011, le modalità di calcolo contenute nella delibera 42/02 sono modificate secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2004/8/CE, recepita dal dlgs 20/2007 a sua volta integrato dal Dm 4 agosto 2011.

La definizione di “cogenerazione”

Il decreto 79/99 contiene la prima vera e propria definizione di cogenerazione: “Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”.

Quando, negli anni novanta, si cominciò a incentivare l'uso efficiente dell'energia ottenuto dal processo integrato di produzione combinata di energia elettrica e calore, non si diede una vera e propria definizione di cogenerazione, ma si scelse di definire le cosiddette fonti assimilate alle rinnovabili. Il provvedimento CIP6 '92 includeva la cogenerazione tra le fonte assimilate alle rinnovabili.

Il decreto prevede inoltre alcuni importanti vantaggi per l’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione, tra cui:

• la priorità di dispacciamento dell’energia immessa in rete (subito dopo le rinnovabili)

• l’esonero dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi

Con la delibera 42/02, l’AEEG ha specificato tutti i criteri che devono essere soddisfatti affinché un impianto possa dirsi cogenerativo, ai sensi del decreto 79/1999.

Due sono le condizioni da rispettare:

• la cogenerazione deve assicurare un “significativo risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate delle stesse quantità di energia elettrica e termica”;

Il risparmio di energia primaria è espresso dall’IRE (Indice Risparmio Energetico), che deve essere diverso da zero. Il calcolo dell’IRE avviene applicando una formula complessa, in cui si applica un parametro di riferimento variabile in funzione della taglia e del combustibile utilizzato.

• la cogenerazione deve soddisfare un determinato valore di “limite termico”. L’impianto cioè deve avere un buon recupero del calore, che sappiamo essere il vero valore aggiunto della cogenerazione.

Per maggiori approfondimenti tecnici e procedurali, vai al sito del GSE dove è disponibile una “Guida al riconoscimento della cogenerazione".

La "cogenerazione al alto rendimento": la Direttiva 2004/8/CE

È con la direttiva 2004/8/Ce che viene introdotta la definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento, anche definita con l'acronimo CAR. La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

Il Dlgs 20/2007, al punto 2 dell'Allegato 3, come modificato dal Dm 4 agosto 2011, così definisce la cogenerazione ad alto rendimento:

"Definizione di cogenerazione ad alto rendimento.
Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:
a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità del punto 3, pari almeno al 10%;
b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento".

In attesa che venissero emanate le metodologie applicative, il Dlgs 20/2007 ha previsto che fino al 31 dicembre 2010 la condizione di cogenerazione ad alto rendimento corrisponda alla cogenerazione così come definita dall'articolo 2, comma 8  del Dlgs 79/99 che soddisfa i requisiti definiti dall’Autorità con la delibera n. 42/02.

Ma dal 1° gennaio 2011 si applica quanto previsto dal Dm 4 agosto 2011.

Concettualmente, la direttiva europea non modifica granché rispetto a quanto precedentemente previsto in Italia.

Il parametro dell’IRE (Indice di Risparmio Energetico) applicato dal Dlgs 79/99, corrisponde al PES (Primary Energy Saving) introdotto con la direttiva europea. Affinché un impianto possa dirsi cogenerativo “ad alto rendimento”, dovrà avere un PES di almeno il 10%.

Attenzione: per gli impianti di piccola cogenerazione, con potenza inferiore a 1 megawatt, la direttiva europea prevede un PES dello 0%.

Le principali novità introdotte dalla normativa europea riguardano invece i parametri di riferimento, su cui viene calcolato il risparmio di energia primaria.

Se la delibera 42/02 definisce i parametri di riferimento in funzione sia della potenza dell’impianto che del combustibile utilizzato, la direttiva europea al contrario non differenzia per taglia ma solo per combustibile e per anno di entrata in esercizio dell’impianto.


Ciò significa che impianti che fino a ieri erano considerati cogenerativi (godendo quindi di tutti i vantaggi previsti), potrebbero non esserlo più a partire dal 1° gennaio 2011, quando la cogenerazione ad alto rendimento è  la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dalla direttiva 2004/8/Ce.

Dal 1° gennaio 2011 un impianto di cogenerazione è ad alto rendimento se ha un PES (Primary Energy Saving ovvero risparmio di energia primaria) equivalente a:

•  0 per gli impianti di potenza elettrica < 1MW (piccola cogenereazione),

• 10% per gli impianti di taglia superiore.

Scambio sul posto e Ritiro dedicato per la cogenerazione


Le principali novità introdotte dal dlgs. 20/2007 di recepimento sono le seguenti:

• semplificazioni per la connessione alla rete degli impianti di cogenerazione, secondo quanto stabilito con la delibera Aeeg ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle connesioni attive). Ai fini della connessione, gli impianti di cogenerazione godono di tutti i vantaggi già assicurati agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili;

• possibilità di accedere al regime di Ritiro dedicato dell’energia elettrica, secondo le modalità semplificate stabilite con la delibera AEEG 280/07. In realtà il Ritiro dedicato era già accessibile per gli impianti di cogenerazione; il decreto 20/2007 non fa altro che esplicitare questa possibilità (vedi “Il Ritiro dedicato” nei Riferimenti);

• in alternativa al Ritiro dedicato, gli impianti di cogenerazione di potenza fino a 200 kW possono accedere al regime di Scambio sul posto, introdotto con la delibera  AEEG 74/08 (vedi “Lo Scambio sul posto” nei Riferimenti).

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