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Decreto 'Rilancio', le novità in materia di energia
Vediamole nel dettaglio.
Superbonus 110% (Ecobonus e simabonus)
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, viene applicata una detrazione del 110% - da ripartire in cinque rate annuali - sulle spese sostenute per i seguenti interventi:
• isolamento termico di almeno il 25% della superficie diperdente dell'edificio;
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Tali impianti possono essere a condensazione (almeno di classe A), a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure impianti di microcogenerazione;
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Tali impianti possono essere a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure impianti di microcogenerazione.
Attenzione: la nuova percentuale del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico che oggi beneficiano del 50/65% (infissi, solare termico, generatori a biomasse, ecc.), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno dei 3 interventi sopra descritti.
Per poter accedere al superbonus, gli interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio o, qualora non fosse possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
Il nuovo superbonus al 110% si applica anche all'installazione di:
• impianti fotovoltaici connessi alla rete e alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo;
• infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Analogamente all'ecobonus, anche gli interventi antisismici che beneficiano del cosiddetto "sismabonus" vedranno la percentuale detraibile salire al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Trasformazione detrazioni fiscali in sconto e in credito di imposta cedibile
Tale disposizione si applica alle spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici (e relativo accumulo) e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
La novità consiste nella possibilità, per i soggetti che nel 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi sopra elencati, di optare - al posto dell'utilizzo diretto della detrazione - alternativamente per:
• un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
• la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti di imposta possono essere utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito di imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Entro il 18 giugno 2020, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative della nuova disposizione.
Certificati bianchi
Il termine dell'emissione dei Certificati bianchi da parte dei soggetti obbligati già prorogato al 15 maggio 2020 dal decreto-legge Cura Italia (Dl 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal Dl 8 aprile 2020, n. 23) è ulteriormente prorogato al 20 novembre 2020. Di conseguenza, l'emissione dei CB non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica decorre dal 15 novembre 2020.
Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati bianchi CAR saranno riconosciuti a partire dalla data in esercizio di ciascuna unità.
Riduzione bollette elettriche
Per le imprese e gli artigiani (e cioè tutti i clienti non domestici) verranno ridotte alcune voci delle tasse presenti nelle bollette elettriche. In particolare, l'articolo 30 del decreto-legge ha previsto la riduzione delle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema. Le riduzioni saranno applicate sulle bollette di maggio, giugno e luglio 2020.
Le modalità con cui applicare le riduzione dovranno essere comunicate con un provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Mobilità sostenibile
Diverse sono le misure che il decreto-legge ha previsto per la mobilità sostenibile. Innanziutto è stato incrementato il fondo per l'ecobonus dedicato ai veicoli green. A quelli già stanziati con la legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), si aggiungono ora 100 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021.
Altri 20 milioni di euro sono stati stanziati per l'isitutizione del "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e delle automotive", da realizzarsi nell'area di crisi industriale complessa di Torino. Scopo del centro sarà di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile e dell'automotive.
Altre misure, contenute nell'articolo 229, riguardano ulteriori specifiche legate al bonus mobilità, le piste ciclabili e gli spostamenti casa-lavoro.
Accise energia elettrica e gas: rimodulati i versamenti
Le accise su elettricità e gas che deve essere pagata in relazione al quantitativo immesso in consumo, per i mesi che vanno da maggio a giugno 2020 potranno essere versate nella misura del 90% rispetto al dovuto.
La parte rimanente non versata, potrà essere pagata a conguaglio in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale e entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica. Si potrà scegliere di pagare il medesimo conguaglio anche in 10 rate mensili, senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo e dicembre 2021.
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