Comunicazione Commissione Ue 24 aprile 2014
Pubblicazione simbolo provvisorio da applicare nelle asciugabiancheria per indicare il programma standard di asciugatura di cotone

Ultima versione disponibile al 27/01/2021
(Pubblicazione del simbolo provvisorio uniforme per l'applicazione del regolamento (Ue) n. 932/2012 della Commissione)
Ai sensi dell'allegato I, punto 1, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 932/2012 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/Ce, per calcolare il consumo energetico e altri parametri relativi alle asciugabiancheria per uso domestico, si utilizza il programma destinato ad asciugare capi di cotone (con un tenore iniziale di umidità del carico pari al 60%) fino a un tenore di umidità residua del carico pari allo 0% (nel prosieguo denominato "programma standard per capi di cotone").
Tale programma deve essere chiaramente identificabile sul dispositivo di selezione dei programmi o sull'eventuale display dell'asciugabiancheria per uso domestico, o su entrambi, e deve essere indicato come "programma standard per capi di cotone" o per mezzo di un simbolo univoco o di una combinazione adeguata di essi.
Per identificare con chiarezza il ciclo "programma standard per capi di cotone" sul dispositivo di selezione dei programmi o sul display dell'asciugabiancheria per uso domestico, in alternativa alla dicitura "programma standard per capi di cotone" è ammesso unicamente il seguente simbolo univoco:

Si applica il medesimo simbolo qualora sia necessario più di un dispositivo o di un'opzione sul display dell'asciugabiancheria per uso domestico.
Entro il 1° agosto 2015 il manuale di istruzioni fornito dal fabbricante deve indicare che il "programma standard per capi di cotone" può essere identificato da questo simbolo.
Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del regolamento (Ue) n. 932/2012 della Commissione, questo simbolo provvisorio sarà sostituito da ultimo da un simbolo indicato nella o nelle norme armonizzate in cui i numeri di riferimento saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva 2009/125/Ce.