Delibera Autorità energia 4 febbraio 2016, n. 39/2016/R/EEL
Rettifiche di errori materiali e modifiche delle definizioni dell'allegato A (Tit) e dell'allegato C (Tic) alla deliberazione dell'autorità 654/2015/r/EEL

Ultima versione disponibile al 19/01/2021
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Nella riunione del 4 febbraio 2016
Visti:
— la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/1995);
— la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (di seguito: legge di stabilità 2016);
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL (di seguito: 646/2015/R/EEL) e il relativo allegato A — Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: Tiqe 2016-2023);
— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi allegato A — Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: Tit), allegato B — Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (di seguito: Time), allegato C — Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: Tic);
— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A
Considerato che:
— con la deliberazione 654/2015/R/EEL è stata approvata la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dell'erogazione del servizio di connessione per il periodo 2016-2023;
— sono stati riscontrati errori materiali:
• nella formulazione del comma 6.2 del Tit;
• nella formulazione del comma 8.5 del Tit;
• nella formulazione del comma 9.1 del Tit;
• nella formulazione del comma 14.1, lettera a) punto ii), del Tit;
• nella formulazione dell'articolo 33 del Tit;
• nella formulazione del comma 46.1 del Tit;
• nella formulazione del comma 57.3 del Tit;
• nella tabella 7 e nella tabella 8 del Tit;
• nella tabella 7, lettera d) del Tic;
— l'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità 2016 prevede che "la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico denominato "Cassa per i servizi energetici ambientali" (Csea)".
Ritenuto opportuno:
— procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nel Tit e nel Tic;
— aggiornare le definizioni del Tit per tenere conto delle disposizioni della legge di stabilità 2016
Delibera
Articolo 1
Rettifiche degli errori materiali relativi al Tit
1.1 Al comma 6.2, lettera b), del Tit le parole "con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore" sono sostituite dalle parole "con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica".
1.2 Al comma 8.5 del Tit dopo le parole "per richieste di pronto intervento" sono aggiunte le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2017".
1.3 Al comma 9.1 del Tit, le parole "di cui al comma 2.2, lettere da a) a i)" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2.2, lettere da b) a i)".
1.4 Al comma 14.1, lettera a), punto ii), del Tit, le parole "aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica di cui alla tabella 4 del Tis" sono sostituite dalle parole "aumentata del fattore percentuale di cui alla tabella 4 del Tis per tenere conto delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti".
1.5 Dopo il comma 33.1 è inserito il seguente comma:
"33.2 L'ammontare di perequazione di cui al comma 33.1 è maggiorato dei minori ricavi, calcolati applicando all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e distribuzione la componente Tras di cui all'articolo 7 e, limitatamente alle imprese distributrici non direttamente connesse alla Rtn, la tariffa obbligatoria di cui all'articolo 9 per il servizio di distribuzione.".
1.6 Al comma 46.1 del Tit, le parole "come fissate dal Tiqe 2016-2023, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime aliquote" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità e tempistiche previste dal Tiqe 2016-2023".
1.7 Al comma 57.3 del Tit, le parole "relativi alla applicazione delle deliberazioni ai sensi delle deliberazioni" sono sostituite dalle parole "di cui alle deliberazioni".
1.8 Nella tabella 7 e nella tabella 8 del Tit le parole "centesimi di euro/kW" sono sostituite dalle parole "centesimi di euro/kW per anno".
1.9 La didascalia della tabella 8 del Tit è sostituita dalla seguente didascalia: "Corrispettivi da sottrarre ai fini della determinazione della remunerazione dei proprietari di reti di trasmissione".
Articolo 2
Modifiche relative al Tit
2.1 Al comma 1.1 del Tit, la definizione "Cassa" è sostituita dalla seguente definizione: "Cassa è la Cassa per i servizi energetici ambientali;".
Articolo 3
Rettifiche degli errori materiali relativi al Tic
3.1 Nella tabella 7, lettera d), del Tic, pubblicata con deliberazione 654/2015/R/EEL, il valore del contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione [Euro] pari a "48,69" è sostituito con "146,08".
Articolo 4
Disposizioni finali
4.1 Il presente provvedimento e la versione aggiornata del Tit e del Tic, come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.