Sentenza Tar Lazio 27 maggio 2021, n. 6274
Rifiuti urbani - Ordinanza extra ordinem del Presidente della Giunta regionale per la gestione speciale dei rifiuti ex articolo 191 del Dlgs 152/2006 - Contenuto normativamente prestabilito - Sussistenza - Utilizzo per finalità di tipo pianificatorio e programmatorio per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell’articolo 182-bis del Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza
N.d.R.: La Regione Lazio, alla luce della sentenza Tar Lazio 27 maggio 2021, n. 6274, con deliberazione di Giunta regionale n. 19323 del 27 maggio 2021 ha diffidato gli Enti locali interessati all’individuazione di uno o più siti idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nei relativi territori, al fine di garantire l’autosufficienza dei medesimi.
Le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del Dlgs 152/2006 non possono imporre attività pianificatorie di gestione dei rifiuti, ma solo interventi improrogabili.
Il Tar Lazio, con sentenza 27 maggio 2021, n. 6274, si pronuncia in materia di ordinanze extra ordinem ricordando che, ai sensi dell’articolo 191 del Codice ambiente, il potere del Presidente della Giunta regionale di emettere ordinanze contingibili e urgenti deve considerarsi legittimamente esercitato solo qualora si verifichino situazioni di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere.
Il Collegio sottolinea sul punto il contenuto normativamente prestabilito delle ordinanze extra ordinem, volte al temporaneo ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti, escludendo al contrario che tali provvedimenti possano essere impiegati per disporre attività di tipo programmatorio e pianificatorio, non integrando tali ipotesi speciali e temporanee modalità di gestione.
Nella specie, il Tar Lazio ha annullato l’ordinanza con cui il Presidente della Giunta regionale del Lazio adottava disposizioni volte ad evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, ordinanza avente ad oggetto una vera e propria attività pianificatoria volta a definire una rete integrata e adeguata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
La Regione Lazio, tenuto conto della pronuncia del Tar, ha diffidato gli Enti locali interessati, tramite deliberazione di Giunta regionale del 27 maggio 2021 n. 19323, affinché provvedano all’individuazione di uno o più siti idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nei relativi territori, al fine di garantire l’autosufficienza dei medesimi. Trascorso il termine fissato di sessanta giorni dalla notifica della delibera, la Regione procederà ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 13 della Lr 9 luglio 1998, n. 27. (IM)
Tar Lazio
Sentenza 27 maggio 2021, n. 6274
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