Sentenza Tar Lazio 19 luglio 2023, n. 12165
Rifiuti - Commissario straordinario per il giubileo 2025 - Attribuzione di poteri autorizzatori e pianificatori in materia di rifiuti ex articolo 13, Dl 50/2022 convertito dalla legge 91/2022 - Contrasto con il Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Principio di specialità - Prevalenza delle norme speciali del Dl 50/2022 - Sussistenza - Ordinanza del Commissario straordinario 1° dicembre 2022, n. 7 - Approvazione del Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale - Contrasti con il Piano regionale rifiuti del Lazio - Legittimità - Sussistenza - Obbligo del rispetto dei criteri ex articolo 199, Dlgs 152/2006 e degli indirizzi del Piano nazionale di gestione rifiuti - Sussistenza
Arriva dal Tar Lazio la conferma della legittimità del Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario autorizzato ex Dl 50/2022, anche se non allineato al Piano regionale di gestione rifiuti.
La legittimità dell'ordinanza del Commissario straordinario per il giubileo 1° dicembre 2022, n. 7 è stata sancita dalla sentenza Tar Lazio 19 luglio 2023, n. 12165. L'articolo 13 del Dl 50/2022 ha attribuito al Commissario straordinario per il giubileo cattolico del 2025 anche poteri in materia di gestione rifiuti (sia autorizzatori che pianificatori) con riferimento al territorio di Roma Capitale. In forza di tali disposizioni il Commissario aveva approvato con l'ordinanza 7/2022 citata il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale che è stato impugnato da una serie di Comuni e associazioni.
I Giudici laziali hanno evidenziato come il Dl 50/2022 ha effettuato temporaneamente (fino 31/12/2026, scadenza del mandato del Commissario) una allocazione di poteri in funzione dell'approvazione di un Piano rifiuti limitato a Roma Capitale: il Dl 50/2022 fonte gerarchicamente paritaria al Dlgs 152/2006 si impone su di esso per il principio di specialità escludendo dunque qualsiasi contrasto con le disposizioni dello stesso. Inoltre il medesimo Dl 50/2022 pone quale unico limite contenutistico del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale il "rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006". Quindi sono legittimi eventuali contrasti anche in sede di allocazione e approvazione degli impianti con il Piano regionale rifiuti del Lazio.
Anche per quest'ultimo motivo è legittima anche l'altra ordinanza impugnata, la n. 8 del 1 dicembre 2022 con la quale il Commissario straordinario ha avviato le attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1349.
Tar Lazio
Sentenza 19 luglio 2023, n. 12165
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