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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 marzo 2007, n. 9794

Omessa bonifica siti inquinati - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Caratteristiche della fattispecie penale - Confronto con analogo reato ex articolo 51-bis, Dlgs 22/1997 – Differenze – Terre e rocce da scavo – Esenzione dalla disciplina sui rifiuti – Effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati – Regime di deroga – Onere della prova a carico dell'imputato - Sussistenza

La fattispecie prevista dal Dlgs 152/2006 è meno grave di quella del Dlgs 22/1997, sia perché riduce l'area dell'illecito all'effettivo danno, sia perché scatta ad un livello di inquinamento più elevato.
Ad effettuare il paragone tra l'attuale (articolo 257, Dlgs 152/2006) e la pregressa (51-bis, Dlgs 22/1997) formulazione normativa del reato di omessa bonifica dei siti inquinati è la Corte di Cassazione, che con sentenza 8 marzo 2007 n. 9794 ha sottolineato i punti di scollamento tra le due fattispecie.
La Corte evidenzia come le due norme abbiano un'architettura differente, poiché mentre nell'attuale Dlgs 152/2006 la condotta punita è esclusivamente quella che sfocia nell'evento dannoso, nel previgente Dlgs 22/1997 la punibilità era anticipata al pericolo di inquinamento. Ancora, in base al Dlgs 152/2006 l'inquinamento è integrato solo dal superamento della "soglia di rischio", mentre sub Dlgs 22/1997 era sufficiente il raggiungimento della meno elevata "soglia di contaminazione".

Corte di Cassazione

Sentenza 8 marzo 2007, n. 9794