Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 24 novembre 1999, n. 4
Proroga termini responsabile tecnico
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Albo nazionale gestori ambientali
Deliberazione 24 novembre 1999
(Gu 4 gennaio 2000 n. 2)
Il Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a) del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale prevede che i requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta d'iscrizione all'Albo consistono nella qualificazione professionale risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione o conseguenti tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;
Viste le proprie deliberazioni 17 dicembre 1998, n. 3 e 16 luglio 1999, n. 3 con le quali sono stati individuati, per ciascuna categoria e classe, i requisiti del responsabile tecnico nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei citati corsi di formazione;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata deliberazione 17 dicembre 1998, n. 3, il quale prevede che, nell'attesa dell'espletamento dei corsi di formazione, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16 bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono soddisfare i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 15 gennaio 2000;
Considerato che i corsi di formazione per responsabile tecnico sono tenuti dalle Regioni e da Enti ed Istituti dalle stesse riconosciuti;
Considerati i tempi necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione;
Considerato che, allo stato, risulta in corso la fase di avvio dell'organizzazione con corsi da parte delle Regioni e degli Enti e degli Istituti dalle stesse riconosciute e pertanto, è ragionevole ritenere che i corsi stessi non potranno essere espletati entro il 15 gennaio 2000;
Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare il predetto termini del 15 gennaio 2000 per il periodo necessario all'espletamento dei corsi di formazione, al fine di consentire la piena applicazione delle disposizione di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto 28 aprile 1998, n. 406, evitando difficoltà operative alle imprese interessate;
delibera
Articolo 1
1. Le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16 bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono soddisfare i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui alla deliberazione del Comitato Nazionale 16 luglio 1999, n. 3 entro il 15 gennaio 2001.
2. La funzione di responsabile tecnico, per le imprese di cui al comma 1, può essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, fino al 15 gennaio 2001.
Articolo 2
1. La deliberazione del Comitato Nazionale 17 dicembre 1998, n. 3, è abrogata.