Sentenza Tar Liguria 29 novembre 2010, n. 10667
Tutela dell'ambiente - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire in giudizio - Limiti alla proposizione di censure - Atti di contenuto meramente urbanistico - Esclusione
In ragione della eccezionalità della legittimazione in giudizio delle associazioni ambientaliste, occorre che la censura da loro proposta riguardi un atto che leda in modo diretto e immediato l'interesse all'ambiente.
Così ha deciso il Tar Liguria 29 novembre 2010, n. 10667. Per i giudici, nel caso di associazioni ambientaliste, la legittimazione ad agire ex articoli 13 e 18, legge 349/1986, vista la sua natura eccezionale (derogatoria del principio generale ex articolo 81 C.p.c.), è limitata alla deduzione di censure che concernono l’assetto normativo di tutela dell’ambiente o la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente.
Nel caso di specie è stata dichiarata inammissibile la censura di una associazione ambientalista su alcune parti di un Piano urbanistico comunale. Il Tar ha escluso la legittimità di dedurre censure aventi riguardo ad atti e profili che abbiano una mera valenza urbanistica.
Tar Liguria
Sentenza 29 novembre 2010, n. 10667
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