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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 20 gennaio 2017, n. 144

Rifiuti - Divieto di abbandono ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Proprietario del sito -  Obbligo di vigilanza - Diligenza del buon padre di famiglia - Necessità - Responsabilità per colpa - Richiamo norme civilistiche - Sussistenza

L’ordinaria diligenza, ex norme civilistiche, può evitare al proprietario di un sito inquinato da terzi, l’obbligo di bonifica ex articolo 192, Dlgs 152/2006.
Il Tar Lombardia con sentenza 20 gennaio 2017, n. 144 ha specificato come l’obbligo di bonifica da parte del proprietario di un terreno inquinato da terzi, di cui all’articolo 192, Dlgs 152/2006, non possa essere imposto, laddove il proprietario abbia vigilato sull’area con la diligenza del buon padre di famiglia. Non può sussistere infatti, in capo al proprietario incolpevole, una responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di una società proprietaria di un sito inquinato da bonificare. Infatti, pur avendo recintato il terreno, posto filo spinato e sbarre all’ingresso (integrando in questo modo la dovuta diligenza), terzi ignoti avevano depositato rifiuti e il Comune, erroneamente, aveva imposto alla proprietaria la bonifica.

Tar Lombardia

Sentenza 20 gennaio 2017, n. 144