Sentenza Tar Campania 10 aprile 2018, n. 2297
Energia - Via - Deposito costiero di Gpl - Lavori di ampliamento - Domanda di nuova autorizzazione - Dl 5/2012, articolo 57 - Verifica di assoggettabilità a Via - Dlgs 152/2006 - Nuova valutazione in relazione al mutato contesto rispetto alla originaria autorizzazione - Necessità - Sussistenza - Omissione del procedimento di screening - Illegittimità - Sussistenza
La richiesta di una autorizzazione per lavori di ampliamento di un deposito costiero di gas di petrolio liquefatto (Gpl) necessita di una nuova valutazione ambientale alla luce del mutato contesto di riferimento.
Il Tar Campania (sentenza 10 aprile 2018, n. 2279), su ricorso di un Comune ha annullato il provvedimento di autorizzazione all'ampliamento di un deposito di Gpl ai sensi dell'articolo 57 del Dl 5/2012 poiché non era stata eseguita la procedura di verifica di assoggettabilità a Via sulla base del presupposto che era già stata rilasciato un provvedimento di esclusione dalla Via in esito allo screening quando fu autorizzato l'impianto. Per il Tar però la situazione è decisamente mutata rispetto a quando fu autorizzato l'impianto 14 anni fa.
Il clima di favore di cui godono queste installazioni fa comunque salve le norme ambientali. E una verifica di assoggettabilità a Via ai sensi del Dlgs 152/2006 (intervenuto successivamente alla prima autorizzazione e vigente al momento di richiesta della nuova autorizzazione all'ampliamento) richiede che venga fatta una valutazione dell'impatto dei progetti tenendo conto del concreto utilizzo del territorio secondo le condizioni esistenti nel momento in cui si chiede l'autorizzazione, non secondo quelle originariamente esistenti 14 anni prima come nel caso di specie. Pertanto occorreva sottoporre l'ampliamento a verifica di assoggettabilità a Via.
Tar Campania
Sentenza 10 aprile 2018, n. 2297
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