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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 18 luglio 2018, n. 1741

Energia - Impianti di cogenerazione ad alto rendimento - Qualificazione Car - Delibere Arera 181/11 e 187/11 - Almeno il 50% dell'energia prodotta dall'impianto deve derivare da cogenerazione - Contrasto con la normativa di settore - Sussistenza

Il Tar Lombardia ha annullato le delibere n. 181/11/ARG/elt e n. 187/11/ARG/elt dell’Autorità per l’energia, nei punti in cui "prevedono che per unità di produzione di cogenerazione, ai fini del riconoscimento dei benefici e degli incentivi previsti, si intende un’unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento per la quale la grandezza ECPH risulti superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica della medesima unità di produzione".

Dall’esame della normativa di riferimento, il Tar ha rilevato che, ai fini della qualificazione CAR, ciò che conta "è il risparmio di produzione di energia primaria (cosiddetto PES) e non la quantità di energia prodotta mediante cogenerazione".

Mentre le delibere dell'Autorità, chiedendo che almeno il 50% dell'energia elettrica prodotta debba derivare da cogenerazione ad altro rendimento, introducono un criterio che non trova rispondenza nella normativa di riferimento (Direttiva 2004/8/Ce, Dlgs 20/2007 e Dm 4 agosto 2011) e impediscono alle unità di produzione qualificabili ad alto rendimento di accedere agli incentivi e le agevolazioni previste per legge.

Tar Lombardia

Sentenza 18 luglio 2018, n. 1741