Sentenza Tar Puglia 4 marzo 2019, n. 342
Rifiuti – Discariche – Attività di pianificazione e programmazione degli interventi – Iter autorizzatorio - Articolo 208, Dlgs 152/2006 – Conferenza di servizi – Dissenso qualificato di organismi tecnici – Elementi ostativi de facto o de jure insuperabili – Necessità di riprogettazione totale dell’impianto - Diniego dell’Aia - Legittimità
Secondo il Tar della Puglia, l'interpretazione razionale del Dlgs 152/2006 non impedisce affatto all'autorità competente di adottare "atti espressi di diniego" dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Tale ipotesi si configura, secondo quanto indicato dal Tribunale amministrativo della Regione Puglia nella sentenza 342/2019, quando gli elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, espressi dalla P.a. nel proprio "dissenso qualificato" - cioè nelle determinazioni congruamente motivate in cui vengono indicate le modifiche del progetto necessarie ai fini del rilascio di un atto di assenso - risultano de facto o de jure insuperabili.
Tale ipotesi si verifica quando, come nel caso giunto in giudizio, il parere espresso dal Comitato tecnico Via su un nuovo impianto (nel caso specifico, discarica per rifiuti speciali non pericolosi) contiene un tale numero di prescrizioni tale da imporre "una riprogettazione pressoché integrale" dell'impianto stesso, la cui fattibilità è tutta da verificare alla luce della presenza, nel sito interessato dal progetto, di numerosi vincoli di tutela paesaggistica.
Tar Puglia
Sentenza 4 marzo 2019, n. 342
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