Delibera Arera 1 dicembre 2020, n. 513/2020/R/efr
Certificati bianchi - Garanzie di origine - Approvazione corrispettivi anno 2021 Gestore mercati energetici per registrazione scambi bilaterali Garanzie di origine e Titoli di efficienza energetica
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 1 dicembre 2020, n. 513/2020/R/efr
(Pubblicata sul sito di Arera il 3 dicembre 2020)
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1136a riunione del 1° dicembre 2020
Visti:
— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
— i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 luglio 2009;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 maggio 2018;
— la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
— la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
— la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 273/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 273/2019/R/efr);
— la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 502/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 502/2019/R/efr);
— la lettera del Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito: Gme) del 15 novembre 2011, protocollo Autorità 30284 del 21 novembre 2011 (di seguito: lettera del 15 novembre 2011);
— la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità del 22 dicembre 2011, protocollo Autorità 33614 del 22 dicembre 2011 (di seguito: lettera del 22 dicembre 2011);
— la lettera del Gme del 27 ottobre 2020, protocollo Autorità 34741del 28 ottobre 2020 (di seguito: lettera corrispettivi GO);
— la lettera del Gme del 27 ottobre 2020, protocollo Autorità 34737 del 28 ottobre 2020 (di seguito: lettera corrispettivi Tee).
Considerato che:
— il comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che le garanzie di origine (di seguito: GO) possano essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal Gme, ovvero possano essere oggetto di libera negoziazione ovvero di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse) finalizzate ad assegnare le GO nella titolarità del medesimo Gse. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il Gme;
— l’articolo 6 della medesima deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto:
— al comma 6.6, che il Gme predisponesse la sede per la contrattazione delle GO e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l’accesso;
— al comma 6.7, che il Gme, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2011 trasmettesse al Direttore della direzione mercati dell’Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.6 della medesima deliberazione ARG/elt 104/11 con i relativi esiti della consultazione;
— la direzione mercati dell’Autorità, con lettera del 22 dicembre 2011, ha, tra l’altro, positivamente verificato il “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” (di seguito: Regolamento GO) trasmesso dal Gme con lettera del 15 novembre 2011; e che tale Regolamento è stato successivamente modificato e integrato, previa nuova verifica positiva da parte della medesima Direzione Mercati con riferimento alle parti oggetto di modifica e integrazione;
— l’articolo 7 del Regolamento GO prevede:
— al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: M-GO) a fronte del servizio fornito dal Gme, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo;
c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;
— al comma 2, che gli operatori della Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal Gme, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo;
c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
— al comma 4, che la misura dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 del Regolamento GO, definita annualmente dal Gme, è approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del Gme;
— il Gme, con la lettera corrispettivi GO, ha sottoposto all’Autorità le proposte relative alla definizione dei corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento GO per l’anno 2021. In particolare il Gme, atteso che dalle stime effettuate sui costi e sui ricavi previsti per l’anno 2021 emerge un risultato operativo lievemente positivo, prossimo al pareggio economico, ha proposto di confermare anche per l’anno 2021 i corrispettivi definiti per l’anno 2020 e approvati con la deliberazione 502/2019/R/efr, mantenendo quindi pari a zero i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e b), del Regolamento GO e pari a 0,003 € per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettera c), del medesimo Regolamento GO.
Considerato che:
— l’Autorità, rispettivamente con la deliberazione 501/2018/R/efr e con la deliberazione 273/2019/R/efr, ha, da ultimo, approvato gli aggiornamenti ai vigenti “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regole M-Tee) e “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regolamento RTB-Tee);
— l’articolo 6 delle vigenti Regole M-Tee prevede:
— al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal Gme, siano tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: Tee) scambiato sul mercato;
— al comma 2, che la misura del corrispettivo, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6, delle Regole M-Tee, sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo e sia pubblicata sul sito internet del Gme;
— l’articolo 7 del vigente Regolamento RTB-Tee prevede:
— al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento a favore del Gme di un corrispettivo per ciascun Tee oggetto di transazioni bilaterali concluse;
— al comma 2, che qualora l’operatore sia anche operatore del mercato non dovrà riconoscere al Gme il corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del Regolamento RTB-Tee per ogni Tee scambiato sul mercato. In tal caso il Gme applicherà il corrispettivo di cui all’articolo 6 delle Regole M-Tee;
— al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del Regolamento RTB-Tee sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del Gme;
— il Gme, con la lettera corrispettivi Tee, ha sottoposto all’Autorità le proposte annuali relative alla definizione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, comma 1, delle Regole M-Tee e di cui all’articolo 7, comma 1, del Regolamento RTB-Tee per l’anno 2021. In particolare, il Gme, nonostante dalle stime effettuate sui costi e sui ricavi previsti per il 2021 emerga un risultato operativo negativo, dovuto principalmente alla attesa contrazione dei volumi scambiati, ha proposto di confermare il corrispettivo già definito per gli anni a partire dall’anno 2014 e pari a 0,1 € per ogni Tee scambiato sul M-Tee ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro Tee, approvato, da ultimo, con la deliberazione 502/2019/R/efr.
Ritenuto opportuno:
— approvare le proposte presentate dal Gme, con la lettera corrispettivi GO, in merito al valore dei corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento GO per l’anno 2021;
— approvare le proposte presentate dal Gme, con la lettera corrispettivi Tee, in merito al valore dei corrispettivi di cui all’articolo 6, comma 1, delle Regole M-Tee e di cui all’articolo 7, comma 1, del Regolamento RTB-Tee per l’anno 2021
Delibera
1. di approvare le proposte presentate dal Gestore dei mercati energetici Spa, con la lettera corrispettivi GO, per l’anno 2021, mantenendo pari a zero i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e b), del “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” e pari a 0,003 € i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettera c), del medesimo Regolamento, per ogni garanzia di origine negoziata sul Mercato organizzato delle GO ovvero registrata sulla Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO;
2. di approvare le proposte presentate dal Gestore dei mercati energetici Spa, con la lettera corrispettivi Tee, per l’anno 2021, mantenendo pari a 0,1 € il valore dei corrispettivi di cui all’articolo 6, comma 1, delle “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” e di cui all’articolo 7, comma 1, del “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” per ogni titolo di efficienza energetica scambiato sul Mercato organizzato ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro dei titoli di efficienza energetica;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei mercati energetici Spa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.