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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 19 gennaio 2021, n. 70

Aria – Emissioni odorigene (N.d.R.: articolo 272-bis, Dlgs 152/2006) - Impianti a biogas – Variante dell'autorizzazione che consente il trattamento di biomasse extra-aziendali – Ricorso in giudizio di un vicino – Aumento delle emissioni odorigene causate dall’utilizzo di effluenti zootecnici – Attività complementare e connessa all'agricoltura – Possibile mitigazione in sede esecutiva – Mancata allegazione di un pregiudizio specifico e concreto – Difetto di interesse – Ricorso - Inammissibilità – Articolo 13, Dm 10 settembre 2010 – Omessa descrizione delle modalità di approvvigionamento delle biomasse - Irrilevanza

Se non allega un possibile pregiudizio specifico e concreto, di apprezzabile rilevanza, il ricorso del vicino contro l'autorizzazione di un impianto a biomasse va respinto per difetto d'interesse.
A ricordare il principio è il Tar di Firenze con la sentenza 19 gennaio 2021, n. 70, che ha dichiarato inammissibile per difetto d'interesse il ricorso presentato da due soggetti privati contro la determinazione con la quale la Provincia di Grosseto ha approvato la richiesta di variante all'autorizzazione di un impianto che utilizza biomasse e sottoprodotti per produrre biogas, finalizzata a consentire il trattamento di materiali di provenienza anche extra-aziendale.
I due ricorrenti, confinanti con l'impianto, senza prospettare concreti danni alla salute o all'ambiente, hanno sostenuto in giudizio la maggiore lesività della variante derivante dall'aumento delle emissioni odorigene (causate dall'utilizzo anche di effluenti zootecnici) nonché dall'aumento del traffico di mezzi pesanti nell'area.
Secondo il Tar, invece, tali circostanze non sono sufficienti a fondare una posizione differenziata a favore dei ricorrenti. Le emissioni odorigene derivanti dagli effluenti zootecnici, sottolinea il Giudice in particolare, vengono in genere tollerate nelle aree agricole e, in ogni caso, anche rispettando le norme invocate dai ricorrenti in giudizio relative alla tracciabilità delle biomasse utilizzate (Dm 10 settembre 2010), tale inconveniente non verrebbe comunque eliminato. (AG)

Tar Toscana

Sentenza 19 gennaio 2021, n. 70