Delibera Arera 23 febbraio, n. 70/2021/R/eel
Modifiche al progetto pilota per la partecipazione al mercato del dispacciamento delle unità virtuali abilitate miste
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 23 febbraio 2021, n. 70/2021/R/eel
(Pubblicato sul sito di Arera il 25 febbraio 2021)
Visti:
— la direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
— la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
— il regolamento (Ue) 2013/543 della Commissione europea del 14 giugno 2013;
— il regolamento (Ce) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015;
— il regolamento (Ue) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017;
— il regolamento (Ue) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017;
— il regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Dpcm 11 maggio 2004);
— l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
— l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, Arg/elt 107/09, come modificato e integrato (di seguito: Tis);
— la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
— l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante "Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;
— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel) recante "Prima apertura del Mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: Msd) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l'istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (Tide) coerente con il balancing code europeo";
— la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 372/2017/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 583/2017/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 402/2018/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 422/2018/R/eel);
— la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 675/2018/R/eel;
— l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante "Quadro strategico dell'Autorità per il triennio 2019-2021" (Quadro strategico 2019 — 2021);
— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 153/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2020/R/eel);
— la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2020, 200/2020/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 579/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2020/R/eel);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel;
— il documento per la consultazione dell'Autorità 3 giugno 2020, 201/2020/R/eel;
— il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e manutenuto da Terna Spa (di seguito: Terna) ai sensi del Dpcm 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
— la lettera trasmessa da Terna all'Autorità, in data 18 gennaio 2021, protocollo Autorità 2214 del 18 gennaio 2021 (di seguito: lettera del 18 gennaio 2021);
— la lettera trasmessa da Terna all'Autorità, in data 18 febbraio 2021, protocollo Autorità 7446 del 18 febbraio 2021, recante le modifiche al progetto pilota per la partecipazione delle Unità virtuali abilitate miste al Mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: Msd) approvato con la deliberazione 422/2018/R/eel, nonché il contratto per l'approvvigionamento a termine di risorse per il dispacciamento per il tramite di Uvam per l'anno 2021 (di seguito: lettera del 18 febbraio 2021).
Considerato che:
— l'Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento; in tale procedimento sono confluiti anche tutte le attività e i provvedimenti finalizzati all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;
— con la deliberazione 300/2017/R/eel, nelle more della redazione del nuovo Testo integrato del dispacciamento elettrico (di seguito: Tide), l'Autorità ha previsto una prima apertura di Msd, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la riforma organica del dispacciamento e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse per il dispacciamento;
— ai fini della definizione di progetti pilota ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel occorre tenere conto di quanto segue:
a) definizione dei progetti:
i. sono individuati da Terna e devono prevedere il coinvolgimento di operatori individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile;
ii. sono sottoposti a consultazione preventiva con gli operatori; la consultazione deve recare il regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilota (inclusivo dei requisiti tecnici e delle modalità per la richiesta di abilitazione delle nuove risorse a Msd) e una relazione tecnica che illustri il progetto e motivi tutte le scelte effettuate;
ii. sono infine inviati da Terna all'Autorità per l'approvazione corredati dalla versione definitiva del regolamento, dalle tempistiche di esecuzione, nonché dalle osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione;
iv. l'Autorità si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, prorogabili nel caso in cui siano richieste integrazioni;
b) unità ammesse alla sperimentazione:
i. unità di produzione (di seguito: Up) non già abilitate (rilevanti e non rilevanti), inclusi i sistemi di accumulo (che sono equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel);
ii. sistemi di accumulo in abbinamento a unità di produzione abilitate alla partecipazione a Msd al fine di ottimizzare la fornitura di risorse per il dispacciamento;
iii. unità di consumo (di seguito: Uc) non rientranti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico;
c) obiettivi dei progetti pilota: la sperimentazione di
i. la partecipazione al Msd delle unità di cui al punto b.;
ii. le modalità di aggregazione, ai fini della partecipazione a Msd, delle unità di cui al punto b;
iii. le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione);
iv. forme di approvvigionamento a termine delle risorse per il dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali;
v. qualunque altro aspetto che Terna ritenga utile sperimentare, dandone adeguata motivazione, previa approvazione dell'Autorità;
— per quanto riguarda i criteri di ammissione dei progetti pilota, la deliberazione 300/2017/R/eel specifica quanto segue:
d) ammissione delle Up e delle Uc: ai fini dell'ammissione, le unità aventi diritto ai sensi del precedente punto devono:
i. rispettare i requisiti di performance tecnica previsti per la fornitura di ciascun servizio di dispacciamento nella versione del Codice di rete vigente al momento della richiesta di abilitazione singolarmente per le unità di produzione rilevanti e su base aggregata per le unità di produzione non rilevanti e per le unità di consumo.
Eventuali modifiche a questo requisito sono valutate dall'Autorità in sede di approvazione del progetto pilota;
ii. disporre di dati di misura orari;
e) aggregazione:
i. gli aggregati consentiti prendono il nome di Unità virtuali abilitate (di seguito: Uva) e si distinguono in:
— unità virtuali abilitate di produzione (Uvap), caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione non rilevanti, inclusi i sistemi di accumulo. Allo stato attuale le Uvap rientrano nell'ambito delle Uvam;
— unità virtuali abilitate di consumo (Uvac), caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti). Allo stato attuale le Uvac rientrano nell'ambito delle Uvam;
— unità virtuali abilitate miste (Uvam), caratterizzate dalla presenza di unità di produzione non rilevanti e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate (queste ultime qualora condividano il punto di connessione con unità di consumo) e/o unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti);
— unità virtuali abilitate nodali (Uvan), caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria e/o non rilevanti ed eventualmente anche di unità di consumo, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale;
ii. i perimetri geografici di aggregazione per la definizione delle Uva sono definiti da Terna in modo che:
— siano coerenti con il modello di rete utilizzato dall'algoritmo per la selezione delle offerte accettate su Msd, in modo tale che la movimentazione delle unità incluse nelle Uva non comporti violazioni di vincoli di rete, fornendo adeguata motivazione delle proprie scelte;
— non eccedano la zona di mercato;
— possano differire a seconda della tipologia di servizio approvvigionato su Msd;
— non presentino discriminazioni tra i diversi progetti pilota;
f) punti di dispacciamento:
i. le unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate (di seguito: Upr), in generale e fatte salve diverse esplicite indicazioni, partecipano a Msd singolarmente, fermo restando il proprio dedicato punto di dispacciamento definito ai sensi della deliberazione 111/06 e valido per la partecipazione ai mercati dell'energia nonché per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi;
ii. le Uvac, Uvap e Uvam rilevano solamente per la partecipazione a Msd; ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, le unità incluse nelle Uva continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti e per unità di consumo di cui all'articolo 10 della deliberazione 111/06;
iii. le Uvan rilevano sia per la partecipazione a Msd sia per la partecipazione ai mercati dell'energia; per tale motivo alle Uvan è associato un punto di dispacciamento di nuova costituzione;
g) servizi resi: le unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria e le Uva:
i. possono richiedere l'abilitazione anche solamente per uno dei servizi previsti dal Codice di rete;
ii. per i servizi articolati nelle modalità "a salire" e "a scendere", deve essere consentita la possibilità di abilitarsi alla fornitura anche di una sola fra le due modalità;
h) adeguamenti impiantistici:
i. Terna definisce i requisiti di performance tecnica relativi a ciascun servizio ancillare;
ii. le Uva e le Upr:
— devono dotarsi di dispositivi idonei a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna;
— sono sottoposte a una procedura di qualifica definita da Terna (nonché eventualmente a prove in sito), che consenta di verificare l'effettiva fornitura del servizio di dispacciamento per il quale è richiesta l'abilitazione;
— Terna può riservarsi la facoltà di effettuare, anche a valle dell'ottenimento
dell'abilitazione, un monitoraggio della effettiva capacità dell'utente del dispacciamento alla fornitura dei servizi per i quali è abilitato;
i) controparti contrattuali:
i. nel caso delle Upr e delle Uvan, la controparte per la fornitura delle risorse per il dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il Balance service provider (di seguito: Bsp);
ii. nel caso delle Uvac, Uvap e Uvam, la controparte per la fornitura delle risorse per il dispacciamento è il Bsp che può essere distinto dall'utente del dispacciamento; il Bsp è quindi responsabile anche per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna;
Considerato, inoltre, che:
— con la deliberazione 422/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato il regolamento, predisposto da Terna, relativo alla partecipazione delle Uvam al Msd (di seguito: regolamento Msd Uvam), nonché la procedura relativa all'approvvigionamento a termine delle risorse per il dispacciamento offerte dalle Uvam (di seguito: procedura per l'approvvigionamento a termine di Uvam) e il relativo contratto;
— con la deliberazione 153/2020/R/eel, l'Autorità ha approvato le modifiche, predisposte da Terna, al richiamato regolamento al fine di prevedere, tra l'altro, la possibilità di includere in una Uvam i punti non trattati orari ai fini del settlement, di cui all'articolo 10 del Tis, purché dotati di un'apparecchiatura di misura che consenta all'impresa distributrice competente di rilevare il dato di misura orario — pur non validato e non utilizzato ai fini del settlement;
— il regolamento Msd Uvam prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
• le Uvam possano essere di due tipi:
i. Uvam-A, caratterizzate dalla presenza di unità di produzione non rilevanti, unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con una o più unità di consumo purché la potenza immessa al punto di connessione non sia superiore a 10 MVA, e di unità di consumo;
ii. Uvam-B, caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate aventi potenza immessa al punto di connessione superiore a 10 MVA e unità di consumo che condividono il medesimo punto di connessione alla rete;
• possano essere abilitate alla fornitura di risorse (a salire e/o a scendere) per la risoluzione delle congestioni a programma, la riserva terziaria rotante e per il bilanciamento;
• le Uvam abbiano una capacità modulabile (a salire e/o a scendere) pari ad almeno 1 MW;
• il titolare delle Uvam, responsabile della partecipazione a Msd, sia il soggetto che svolge il ruolo di Bsp;
• l'obbligo dell'assenso, rilasciato dagli utenti del dispacciamento al Bsp, in forma esplicita ovvero implicita per silenzio assenso decorsi dieci giorni dalla richiesta, sia condizione necessaria per l'abilitazione delle Uvam al Msd;
• il Bsp sia tenuto a prestare una garanzia a copertura delle obbligazioni assunte nei confronti di Terna ai sensi del medesimo regolamento Msd Uvam e che il Bsp possa richiedere a Terna una riduzione dell'importo prestato fino a concorrenza del massimo dei valori di esposizione cumulata (pari alla somma degli oneri maturati dal Bsp e dagli eventuali debiti scaduti nei confronti di Terna in esito alla partecipazione al Msd) calcolati nei due mesi precedenti al mese in cui è stata presentata tale richiesta di riduzione;
— il progetto pilota Uvam prevede che i servizi resi dalle Uvam siano remunerati tramite la normale remunerazione derivante da Msd (cioè sulla base di un corrispettivo variabile pari al prezzo offerto – pay-as-bid – dal Bsp applicato solamente in caso di attivazione delle risorse su Msd e limitatamente alle quantità accettate nel medesimo mercato) oppure tramite la fornitura a termine delle risorse, limitatamente alla fase di sperimentazione per il biennio 2019-2020. In particolare, la procedura per l'approvvigionamento a termine di Uvam prevede l'approvvigionamento dei seguenti prodotti:
a) un prodotto annuale, per un quantitativo massimo pari a 800 MW per l'Area di Assegnazione A (costituita dalle zone di mercato Nord e Centro-Nord) e 200 MW per l'Area di Assegnazione B (costituita dalle zone di mercato Centro-Sud, Sud, Sicilia e Sardegna);
b) tre prodotti infrannuali, per un quantitativo pari, con riferimento a ciascuna Area di Assegnazione, alla quota del prodotto annuale eventualmente non approvvigionato in esito alla procedura di cui alla precedente lettera a) e alle procedure infrannuali eventualmente già effettuate;
c) dodici prodotti mensili, per un quantitativo pari, con riferimento a ciascuna Area di Assegnazione, alla quota del prodotto annuale eventualmente non approvvigionato in esito alle procedure di cui alle precedenti lettere a) e b);
— la predetta procedura per l'approvvigionamento a termine di Uvam prevede che, in conseguenza della stipula dei relativi contratti a termine:
• i Bsp debbano impegnarsi a presentare su Msd offerte per il bilanciamento a salire per un quantitativo di risorse almeno pari alla Quantità Assegnata (ovvero il quantitativo di risorse per il dispacciamento a termine per il quale il Bsp è risultato assegnatario), per almeno 2 ore consecutive nella fascia tra le ore 14.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ad un prezzo non superiore allo strike price, posto pari a 400 €/MWh;
• le risorse siano remunerate tramite il riconoscimento di un corrispettivo fisso e un corrispettivo variabile;
• il corrispettivo fisso sia definito in esito ad un'asta al ribasso di tipo pay as bid rispetto a un valore massimo posto pari a 30.000 €/MW/anno. Il corrispettivo unitario effettivamente erogato è pari al precedente valore risultante dalla procedura concorsuale ripartito su base giornaliera moltiplicato per il rapporto tra: i) il numero di ore consecutive, comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 4, a cui sono riferite le offerte e ii) un numero di ore pari a 4; il corrispettivo complessivo effettivamente erogato è pari alla somma dei corrispettivi unitari riferiti ai giorni in cui sono stati rispettati gli obblighi di offerta (di seguito: corrispettivi fissi giornalieri);
• il corrispettivo variabile, pari al prezzo offerto dal Bsp nel Msd, sia riconosciuto solamente in caso di attivazione delle risorse su Msd e limitatamente alle quantità accettate su detto mercato;
• nel caso in cui il Bsp non adempia ai richiamati obblighi d'offerta per almeno il 70% dei giorni di un mese in cui vige l'obbligo, Terna non riconosca al Bsp il corrispettivo fisso giornaliero per tutti i giorni del mese. Nel caso in cui tale condizione si verifichi per almeno un sesto dei mesi di validità del prodotto di cui l'Uvam è risultata assegnataria, Terna risolve il contratto di approvvigionamento a termine;
• nel caso in cui, a seguito delle verifiche di Terna (cd. verifiche di fattibilità), le offerte presentate dal Bsp in un giorno risultino non operativamente attuabili in caso di attivazione delle stesse (cioè risultino superiori alla somma tra i margini residui di riserva a salire delle unità di produzione e i margini di riduzione di carico dei punti di prelievo inclusi nella Uvam), Terna non riconosca al Bsp il relativo corrispettivo fisso giornaliero.
Considerato, inoltre, che:
— nel mese di novembre 2020, Terna ha svolto una consultazione, conclusasi il 4 dicembre 2020, in merito a:
• procedura per l'approvvigionamento a termine tramite Uvam per l'anno 2021 e il relativo schema contrattuale;
• alcune proposte di modifica del regolamento Msd Uvam;
— nel corso della consultazione di Terna, tutti gli operatori interessati hanno evidenziato che la data di entrata in vigore delle modifiche proposte da Terna (cioè l'1 gennaio 2021), fosse troppo stringente in quanto l'implementazione di tali modifiche, in particolare quelle relative alla procedura per l'approvvigionamento a termine tramite Uvam, richiede, tra l'altro, la rinegoziazione dei contratti tra i Bsp e i titolari dei punti sottesi alle Uvam;
— pertanto, con la deliberazione 579/2020/R/eel, l'Autorità ha:
• rimandato a un successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche relative al progetto pilota Uvam oggetto della consultazione di Terna, al fine di tenere conto delle esigenze manifestate dagli operatori e di permettere ulteriori approfondimenti da parte di Terna e dell'Autorità stessa circa alcuni aspetti delle modifiche proposte da Terna;
• previsto che le modifiche relative al progetto pilota Uvam abbiano effetti a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione, da parte di Terna, delle medesime modifiche a seguito del provvedimento di approvazione di cui al precedente alinea, al fine di garantire un tempo congruo per la rinegoziazione dei contratti tra i Bsp e i titolari dei punti sottesi alle Uvam;
• prorogato la vigente procedura di approvvigionamento a termine di risorse per il dispacciamento per il tramite di Uvam, riassunta nei precedenti punti, fino alla data da cui avranno effetti le modifiche relative al nuovo regolamento Msd Uvam e alla nuova procedura a termine Uvam, al fine di non ridurre fortemente la sperimentazione nelle more dell'approvazione delle modifiche proposte da Terna;
• previsto che Terna, in relazione al periodo tra l'1 gennaio 2021 e la data da cui avranno effetti le modifiche relative al progetto pilota Uvam, possa utilizzare la vigente procedura per l'approvvigionamento a termine di risorse per il dispacciamento tramite Uvam esclusivamente per prodotti mensili.
Considerato, altresì, che:
— l'articolo 13, comma 2, della direttiva 2019/944, prevede che “Member States shall ensure that, where a final customer wishes to conclude an aggregation contract, the final customer is entitled to do so without the consent of the final customer's electricity undertakings”;
— l'articolo 17, comma 3, della direttiva 2019/944 prevede che “Member States shall ensure that their relevant regulatory framework contains at least the following elements: (a) the right for each market participant engaged in aggregation, including independent aggregators, to enter electricity markets without the consent of other market participants”;
— l'articolo 17, comma 4, della direttiva 2019/944 prevede che “Member States may require electricity undertakings or participating final customers to pay financial compensation to other market participants or to the market participants' balance responsible parties, if those market participants or balance responsible parties are directly affected by demand response activation”;
— nel documento per la consultazione 322/2019/R/eel, l'Autorità, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2019/944, ha ritenuto non necessario continuare a prevedere, nella regolazione a regime, che l'assenso, rilasciato dal Balance responsible party (di seguito: Brp) al Bsp in forma esplicita ovvero implicita per silenzio assenso decorsi dieci giorni dalla richiesta, sia condizione necessaria per l'abilitazione delle Uva a Msd: tale assenso, infatti, era stato previsto nell'ambito dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel al fine di garantire l'interlocuzione tra il Bsp e Brp nella fase sperimentale iniziale. Nel medesimo documento per la consultazione, l'Autorità ha altresì ipotizzato che la rimozione dell'obbligo di assenso, implicito o esplicito, possa già essere anticipata nell'ambito dei progetti pilota attualmente in corso, fermo restando l'impegno, da parte del Bsp, di coprire gli eventuali maggiori costi dei Brp imputabili alla partecipazione dell'Uva a Msd;
— durante la consultazione, sono pervenute alcune osservazioni e, per quanto qui rileva:
• la maggior parte degli operatori ha sottolineato l'esigenza che la rimozione dell'assenso debba essere accompagnata dalla garanzia che la copertura dei costi imputabili alla partecipazione dell'Uva a Msd venga sostenuta dal relativo Bsp, come previsto dalla direttiva 2019/944;
• alcuni operatori hanno accolto favorevolmente la proposta dell'Autorità di rimuovere anticipatamente l'obbligo dell'assenso nell'ambito dei progetti pilota attualmente in corso in quanto il regolamento Msd Uvam predisposto da Terna già garantisce che le partite economiche di competenza dei Brp non siano influenzate dall'esecuzione, da parte dei Bsp, degli ordini di dispacciamento richiesti alle Uvam.
Considerato, infine, che:
— con lettera del 18 febbraio 2021, Terna ha trasmesso all'Autorità la documentazione relativa alla proposta di modifica del progetto pilota per la partecipazione delle Uvam al Msd, come aggiornata a seguito della consultazione con gli operatori, recante:
• le modifiche al regolamento Msd Uvam;
• le modifiche alla procedura per l'approvvigionamento a termine di Uvam, nonché al relativo contratto;
• le osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito della consultazione;
— in merito alle modifiche al regolamento Msd Uvam, la proposta di Terna di cui al precedente punto prevede, in sintesi:
a) l'introduzione di test di affidabilità senza preavviso, di durata minima di un'ora e durata massima di due ore (per un numero massimo di quattro test in un anno per ciascuna Uvam), al fine di verificare l'effettiva operatività e affidabilità delle Uvam. L'esito del test è considerato positivo qualora il livello di performance risulti superiore al 90%, sia al netto che al lordo dei carichi interrompibili. Il livello di performance è così determinato:
i. per ciascun quarto d'ora incluso nel periodo temporale del test, Terna calcola la potenza scambiata dall'Uvam con la rete come media dei dati di potenza trasmessi dal punto di controllo fisico dell'Uvam ai sistemi di controllo di Terna ogni quattro secondi. Terna calcola altresì lo scarto, in valore assoluto, tra la potenza scambiata dall'Uvam con la rete e la potenza quarto-oraria risultante a seguito della modulazione richiesta da Terna stessa, rapportato al valore assoluto della potenza di modulazione richiesta;
ii. Terna calcola la media aritmetica degli scarti di cui al punto 1 tra i quarti d'ora inclusi nel periodo temporale del test;
iii. Terna calcola il livello di performance del test come complemento a 1 dello scarto medio di cui al precedente punto ii.
In caso di esito negativo di tre test, anche non consecutivi, in un anno, l'Uvam viene disabilitata dal Msd con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento del terzo test di affidabilità con esito negativo e, se presente, viene risolto il relativo contratto a termine;
b) l'introduzione di un valore minimo alla garanzia che ciascun Bsp deve prestare a Terna, pari al prodotto tra 1.000 €/MW ed il massimo valore tra la Potenza Massima Abilitata (cioè il valore massimo della potenza abilitata alla fornitura di risorse per il dispacciamento a salire) e il valore assoluto della Potenza Minima Abilitata (cioè il valore minimo della potenza abilitata alla fornitura di risorse per il dispacciamento a scendere) dell'Uvam;
— in merito alle modifiche alla procedura per l'approvvigionamento a termine di Uvam, nonché al relativo contratto, la richiamata proposta di Terna prevede, in sintesi:
a) l'introduzione dei seguenti prodotti, con i relativi fabbisogni (ferma restando la quantità massima pari a 1000 MW complessivamente approvvigionabile a termine), al fine di meglio rappresentare le esigenze di risorse da parte del sistema elettrico (esigenze concentrate in prevalenza nelle ore serali):
i. tre prodotti annuali:
• un prodotto annuale pomeridiano con strike price pari a 200 €/MWh, per un quantitativo massimo pari a 112 MW per l'Area di Assegnazione A e 28 MW per l'Area di Assegnazione B;
• un prodotto annuale serale con strike price pari a 400 €/MWh, per un quantitativo massimo pari a 224 MW per l'Area di Assegnazione A e 56 MW per l'Area di Assegnazione B;
• un prodotto annuale serale con strike price pari a 200 €/MWh per un quantitativo massimo pari a 224 MW per l'Area di Assegnazione A e 56 MW per l'Area di Assegnazione B;
ii. eventuali prodotti infrannuali per quantitativi corrispondenti ai fabbisogni dei prodotti richiamati al precedente punto 1. non interamente soddisfatti nelle relative aste annuali oppure ad eventuali quantitativi ceduti di cui alla successiva lettera e) o comunque per quantitativi ulteriori definiti sulla base delle esigenze del sistema;
iii. eventuali prodotti mensili:
• pomeridiani con strike price pari a 200 €/MWh, per un quantitativo massimo (distinto per l'Area di Assegnazione A e per l'Area di Assegnazione B) individuato da Terna per ciascun mese a seconda delle esigenze del sistema elettrico;
• serali con strike price pari a 400 €/MWh, per un quantitativo massimo (distinto per l'Area di Assegnazione A e per l'Area di Assegnazione B) individuato da Terna per ciascun mese a seconda delle esigenze del sistema elettrico;
• serali con strike price pari a 200 €/MWh, per un quantitativo massimo (distinto per l'Area di Assegnazione A e per l'Area di Assegnazione B) individuato da Terna per ciascun mese a seconda delle esigenze del sistema elettrico;
b) che i Bsp, in relazione ai prodotti pomeridiani, debbano presentare su Msd offerte per il bilanciamento a salire per almeno 2 ore consecutive nella fascia tra le ore 15.00 e le ore 18.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ad un prezzo non superiore allo strike price pari a 200 €/MWh. Invece, in relazione ai prodotti serali, i Bsp devono presentare su Msd offerte per il bilanciamento a salire per almeno 2 ore consecutive nella fascia tra le ore 18.00 e le ore 22.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ad un prezzo non superiore allo strike price previsto per i medesimi prodotti. Il corrispettivo fisso giornaliero che è riconosciuto da Terna per ciascun prodotto (pomeridiano o mensile) è pari al valore risultante dalla procedura concorsuale (asta al ribasso con cap pari a 30.000 €/MW/anno) ripartito su base giornaliera, moltiplicato per il rapporto tra il numero di ore consecutive (comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 4) a cui sono riferite le offerte e un numero di ore pari a 4;
c) l'esplicitazione delle modalità, e delle relative tempistiche, con le quali Terna effettua le verifiche di fattibilità delle offerte presentate dal Bsp nel rispetto dei richiamati obblighi contrattuali;
d) di non corrispondere al Bsp, relativamente a una Uvam, il corrispettivo fisso giornaliero nel caso in cui non sia rispettato l'impegno di offerta previsto dal prodotto per cui la medesima Uvam sia risultata assegnataria e nel caso in cui il margine di modulazione a salire orario reso disponibile dall'Uvam risulti inferiore al quantitativo offerto nelle ore in cui vige l'obbligo di offerta. Qualora tali obblighi di offerta siano rispettati per meno del 70% dei giorni di un mese, Terna non corrisponde al Bsp l'intero corrispettivo fisso mensile per il medesimo mese;
e) l'introduzione della possibilità, per il Bsp, di ridurre il proprio impegno contrattuale, riducendo di conseguenza pro quota il corrispettivo nel corso dell'anno per tenere conto di determinati eventi che possono compromettere la prestazione contrattuale. Tale facoltà è consentita per una volta nell'anno solare e per una quota pari al più al 50% della capacità contrattualizzata. Nel caso in cui i Bsp esercitino tale facoltà, Terna può riallocare i quantitativi di capacità ceduti dai Bsp nelle successive procedure di assegnazione, come anticipato nella precedente lettera a);
f) con riferimento alle clausole di risoluzione contrattuale, la previsione che il contratto sia risolto nel caso in cui per un quarto (anziché un sesto, come attualmente previsto) dei mesi del periodo di validità del contratto anche non consecutivi si verifichi che il Bsp non adempia agli obblighi d'offerta per almeno il 70% dei giorni di un mese in cui vige l'obbligo;
— nell'ambito della consultazione di Terna, sono emersi alcuni aspetti di rilievo, in particolare:
• alcuni operatori hanno evidenziato che il regolamento Msd Uvam già prevede elementi sufficienti per garantire che le partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento non siano influenzate dall'esecuzione, da parte dei Bsp, degli ordini di dispacciamento richiesti alle Uvam. Una siffatta considerazione implicherebbe che non vi sia la necessità di inserire, nel regolamento Msd Uvam, ulteriori elementi prodromici alla rimozione dell'obbligo di assenso rilasciato dagli utenti del dispacciamento al Bsp. Altri operatori, invece, hanno espresso la necessità di mantenere il citato obbligo di assenso in attesa di valutare, sulla base delle esperienze maturate nel corso del progetto pilota, strumenti più efficaci per la regolazione economica tra le due figure, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni o suggerimenti in merito;
• alcuni operatori hanno evidenziato che la decadenza dell'abilitazione dell'Uvam al Msd a seguito di tre test con esito negativo (cioè con livello di performance non superiore al 90%, pari al livello minimo richiesto in fase di prima abilitazione) sia particolarmente restrittiva in una fase di sperimentazione, soprattutto nel caso di Uvam costituite anche o solo da unità di consumo. Tuttavia, non sono emersi elementi tali da giustificare un intervento dell'Autorità in relazione a tali previsioni;
• la maggior parte degli operatori ha sottolineato l'esigenza di prevedere la remunerazione del servizio reso anche nell'ambito dei test di affidabilità, poiché l'esecuzione del test comporta comunque la modifica dei profili di prelievo e/o di immissione delle unità facenti parte dell'Uvam;
• in merito alle verifiche di fattibilità delle offerte presentate dal Bsp nel rispetto degli obblighi derivanti dalla contrattualizzazione a termine delle risorse, alcuni operatori hanno ritenuto eccessivamente penalizzante la previsione di Terna di non corrispondere al Bsp interessato l'intero corrispettivo fisso giornaliero nel caso in cui, anche per una sola ora in cui vige l'obbligo di offerta, il margine di modulazione a salire risulti inferiore al quantitativo offerto (senza alcun margine di tolleranza) in quanto tale circostanza potrebbe verificarsi se solo poche unità (o al limite una singola unità) risultino inadempienti all'interno di un più grande aggregato (l'Uvam) costituito da molteplici unità;
— con la lettera del 18 gennaio 2021, Terna ha proposto all'Autorità di poter selezionare, già prima dell'entrata in vigore della versione aggiornata del regolamento Msd Uvam, le offerte dei Bsp anche al di fuori dell'ordine di merito economico, per un numero limitato di attivazioni e al fine di verificare concretamente l'effettiva capacità delle Uvam di rispondere ad ordini di dispacciamento fermo restando l'applicazione del regolamento Msd Uvam vigente. In tal caso, l'offerta accettata verrebbe remunerata al Bsp sulla base del prezzo offerto e conseguentemente regolata secondo quanto previsto dal vigente regolamento Msd Uvam. Inoltre, in considerazione dei potenziali effetti distorsivi che l'accettazione di tali offerte sulla determinazione del prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, Terna ha proposto di escludere tali offerte accettate dal calcolo del prezzo di sbilanciamento, considerandole esclusivamente per il calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale di cui all'articolo 39 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
— la possibilità di cui al precedente punto verrebbe esercitata da Terna a rotazione sulle Uvam abilitate al Msd e ciascun test avrebbe durata minima di un'ora e massima di due ore, e per un numero massimo di 20 attivazioni mensili per la totalità delle Uvam abilitate.
Ritenuto che:
— vi siano i presupposti sufficienti per rimuovere, in piena aderenza con quanto previsto dalla direttiva 944/2019, la previsione che l'assenso, rilasciato dagli utenti del dispacciamento al Bsp, in forma esplicita ovvero implicita decorsi dieci giorni dalla richiesta, sia condizione necessaria per l'abilitazione di una Uvam;
— sia pertanto necessario apportare le conseguenti modifiche alla deliberazione 300/2017/R/eel, modificandone il comma 3.4;
— sia opportuno prevedere che l'approvvigionamento a termine di risorse per il dispacciamento per il tramite di Uvam prosegua negli anni 2021 e 2022, comunque non oltre la data da cui troveranno applicazione le innovazioni della regolazione del dispacciamento che faranno seguito al documento per la consultazione 322/2019/R/eel; sia altresì opportuno precisare che, ai fini del richiamato approvvigionamento a termine, Terna organizzi procedure concorsuali relative a prodotti al più di durata annuale;
— al fine di consentire ai Bsp una migliore gestione della capacità contrattualizzata a termine per piccoli quantitativi di energia, sia opportuno che il rapporto tra il margine di modulazione a salire e il quantitativo offerto ammetta una tolleranza al di sotto della quale l'intero corrispettivo fisso giornaliero non è erogato al Bsp. Più in dettaglio, si ritiene opportuno che, Terna:
• per ciascuna ora in cui vige l'obbligo di offerta, calcoli il rapporto tra il margine di modulazione a salire reso disponibile da una Uvam e il quantitativo offerto;
• nel caso in cui il minimo dei rapporti di cui al precedente alinea, riscontrato nell'insieme delle ore in cui vige l'obbligo di offerta (variabile tra 2 e 4 ore consecutive), sia almeno pari al 90%, corrisponda al Bsp il prodotto tra il corrispettivo fisso giornaliero e il predetto valore minimo;
• nei casi di cui al precedente alinea, applichi al Bsp, a titolo di penale funzionale a promuovere la migliore operatività possibile da parte del medesimo Bsp, un corrispettivo pari al 20% della differenza tra il corrispettivo fisso giornaliero e il corrispettivo giornaliero effettivamente erogato, entrambi riferiti al medesimo numero di ore in cui vige l'obbligo di offerta;
• nel caso in cui il minimo dei rapporti tra il margine di modulazione a salire reso disponibile da una Uvam e il quantitativo offerto, riscontrato nell'insieme delle ore in cui vige l'obbligo di offerta (variabile tra 2 e 4 ore consecutive), sia inferiore al 90%, non corrisponda il corrispettivo fisso giornaliero;
— sia necessario prevedere, nel nuovo regolamento Msd Uvam, che le offerte selezionate al di fuori dall'ordine di merito economico tramite i test di affidabilità siano remunerate ai Bsp sulla base del prezzo offerto, in quanto anche durante tali test vengono effettivamente messe a disposizione risorse per il dispacciamento, ferma restando l'applicazione dei corrispettivi previsti dal medesimo regolamento nel caso di mancato rispetto delle quantità accettate. Inoltre, si ritiene necessario che Terna escluda tali offerte accettate dal calcolo del prezzo di sbilanciamento, considerandole esclusivamente per il calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale di cui all'articolo 39 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
— non vi siano, al momento, elementi sufficienti per valutare le osservazioni presentate da alcuni operatori in merito alla quantificazione (90%) della soglia proposta da Terna ai fini dell'individuazione dell'esito dei test di affidabilità. Tale previsione potrebbe essere successivamente oggetto di revisione laddove si dovessero rendere disponibili ulteriori elementi funzionali a identificare la correlazione tra il livello di performance richiesto e i costi o eventuali altre criticità associate al suo mantenimento;
— sia opportuno approvare le modifiche relative al progetto pilota Uvam proposte da Terna, a seguito della propria consultazione, con lettera del 18 febbraio 2021, e adeguate sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti punti. Come previsto dalla deliberazione 579/2020/R/eel, le modifiche relative al progetto pilota Uvam entrano in vigore a far data dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione da parte di Terna della versione aggiornata del regolamento Msd Uvam, al fine di garantire un tempo congruo per la rinegoziazione dei contratti tra i Bsp e i titolari dei punti sottesi alle Uvam;
— sia opportuno accogliere la proposta formulata da Terna con la lettera del 18 gennaio 2021, a far data dall'1 marzo 2021, al fine di verificare il prima possibile la capacità delle Uvam di rispondere a ordini di dispacciamento
Delibera
1. di sopprimere il punto 6. alla lettera d) del comma 3.4 della deliberazione 300/2017/R/eel, con effetti decorrenti dalla data da cui trovano applicazione le modifiche relative al progetto pilota Uvam;
2. di prevedere che l'approvvigionamento a termine di risorse per il dispacciamento per il tramite di Uvam prosegua negli anni 2021 e 2022, comunque non oltre la data da cui troveranno applicazione le innovazioni della regolazione del dispacciamento attualmente oggetto di consultazione, nonché di precisare che, ai fini del richiamato approvvigionamento a termine, Terna organizzi procedure concorsuali relative a prodotti al più di durata annuale;
3. di approvare le modifiche al progetto pilota per la partecipazione delle Uvam a Msd di cui alla deliberazione 422/2018/R/eel, trasmesse da Terna all'Autorità con la lettera del 18 febbraio 2021, come adeguate sulla base delle indicazioni riportate in motivazione;
4. di accogliere la proposta formulata da Terna con la lettera del 18 gennaio 2021, a far data dall'1 marzo 2021 e fino al giorno precedente a quello da cui trovano applicazione le modifiche relative al progetto pilota Uvam;
5. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet il progetto pilota per la partecipazione delle Uvam a Msd, comprensivo di tutte le parti che lo compongono;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Terna Spa;
7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il testo della deliberazione 300/2017/R/eel come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it