Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 21 dicembre 2021, n. 597/2021/R/eel

Riduzione dei costi per il servizio di dispacciamento - Meccanismo di incentivazione in favore del gestore di rete - Calcolo delle performance dispacciamento 2022-2024

Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 21 dicembre 2021, n. 597/2021/R/eel

(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 27 dicembre 2021)

Definizione di un sistema di incentivazione ai fini della riduzione dei costi di dispacciamento

L’Autorità di regolazione per energiareti e ambiente

Nella 1186a riunione del 21 dicembre 2021

Visti:

— la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

— la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009;

— il regolamento (Ue) 312/2014 della Commissione europea del 26 marzo 2014 (di seguito: regolamento (Ue) 312/2014);

— il regolamento (Ue) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017 (di seguito: regolamento (Ue) 2017/2195;

— il regolamento (Ue) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

— il regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento (Ue) 2019/943);

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— la legge 23 agosto 2004, n. 239;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

— il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

— il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

— la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A (Tib);

— la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2009, Arg/elt 213/09 (di seguito: deliberazione Arg/elt 213/09);

— la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, Arg/elt 98/11 (di seguito: deliberazione Arg/elt 98/11);

— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2018/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 698/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 698/2018/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 699/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 699/2018/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2020, 200/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 200/2020/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 282/2020/E/eel (di seguito: deliberazione 282/2020/E/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 321/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 321/2021/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 517/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 517/2021/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 523/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 523/2021/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2021, 540/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 540/2021/R/eel);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 325/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 325/2021/R/eel);

— la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, 22 aprile 2021, 2/2021 (di seguito: determina 2/2021);

— il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del Dpcm 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall'Autorità;

— i piani decennali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale disponibili sul sito dell'Autorità (di seguito: Piani di sviluppo);

— la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 14 dicembre 2021 (protocollo Autorità 46809 del 14 dicembre 2021).

 

Considerato che:

— negli ultimi anni si sono registrati diversi aumenti dei costi per l'approvvigionamento di risorse sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: Msd), per la remunerazione della mancata produzione eolica (anche tali costi derivano infatti da ordini di dispacciamento, in particolare impartiti da Terna per esigenze di sicurezza del sistema elettrico qualora non siano disponibili altre soluzioni) e per la remunerazione degli impianti essenziali ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico, con conseguente aumento dei relativi corrispettivi applicati agli utenti del dispacciamento di unità di consumo;

— come evidenziato anche nel rapporto di monitoraggio adottato con la deliberazione 282/2020/E/eel, l'aumento, registrato negli ultimi anni, dei costi sostenuti da Terna è riconducibile in misura rilevante all'aumento delle movimentazioni per vincoli locali di tensione in condizioni di basso fabbisogno ed elevata produzione di energia elettrica da fonti non programmabili, in presenza di situazioni potenzialmente vulnerabili a comportamenti non competitivi da parte dei produttori. I problemi di regolazione di tensione hanno determinato anche l'esigenza di estendere il perimetro degli impianti essenziali, con conseguente aumento dei relativi costi;

— in assenza di interventi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere, è verosimile che i costi del dispacciamento possano subire, in futuro, ulteriori aumenti, considerata la maggiore diffusione attesa delle fonti rinnovabili non programmabili in luogo di impianti programmabili con la conseguente necessità di movimentare sul Msd risorse in grado di erogare servizi ancillari (in particolare di regolazione di tensione) nonché di garantire adeguati margini di riserva;

— l'Autorità ha già adottato una serie di provvedimenti che hanno consentito e consentiranno a Terna di disporre di un maggior numero di risorse ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari e, più in generale, di ottimizzare l'approvvigionamento della riserva riducendone i costi, quali:

• la deliberazione 300/2017/R/eel, con cui sono stati avviati progetti pilota finalizzati sia all'abilitazione al Msd di unità precedentemente non abilitate alla fornitura di servizi ancillari, sia alla sperimentazione di nuovi servizi che potrebbero risultare necessari in futuro (quale la regolazione ultra-rapida di frequenza);

• la deliberazione 628/2018/R/eel, con cui è stato avviato un procedimento per lo scambio dati tra Terna, imprese distributrici e "significant grid user", che consentirà anche l'osservabilità in tempo reale delle risorse distribuite per ottimizzare l'approvvigionamento della riserva. Nell'ambito di tale procedimento, da ultimo, con la deliberazione 540/2021/R/eel, sono state disciplinate le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati, nonché la relativa modalità di copertura dei costi, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore di 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione;

— la determina 2/2021, per effetto della quale l'installazione di reattori o altri dispositivi di compensazione sulle reti di distribuzione, atti a mitigare l'immissione di energia reattiva sulla rete di trasmissione nazionale, è oggetto di analisi tecnica in corso tra Terna e i distributori coinvolti;

• oltre ai richiamati interventi è necessario promuovere il coinvolgimento attivo ed efficace di Terna per adeguare e ottimizzare le proprie modalità operative di gestione del dispacciamento: in particolare, è necessaria una complessiva e profonda riforma delle modalità con cui Terna definisce il fabbisogno dei servizi ancillari, seleziona le risorse e pianifica i propri interventi;

• un simile obiettivo può essere perseguito attraverso meccanismi incentivanti evoluti e completamente output-based che responsabilizzino Terna rispetto ai costi del dispacciamento, proprio in considerazione della complessità che caratterizza tale mercato e della molteplicità di soluzioni (che comprendono sia investimenti in infrastrutture che modalità operative evolute) che possono essere messe in campo;

• al riguardo, l'Autorità è già intervenuta in passato definendo incentivi specifici rivolti a Terna e precisamente con:

— la deliberazione Arg/elt 213/09, con cui è stato introdotto un primo meccanismo, di tipo output-based, finalizzato a migliorare l'esecuzione dell'attività di dispacciamento da parte di Terna, e, in particolare, a ridurre i volumi movimentati sul Msd. Tale meccanismo, che ha avuto una durata triennale, si è rivelato efficace e ha consentito di ridurre tali volumi da 26,2 TWh nel 2009 a 13,1 TWh nel 2012, con un beneficio economico per il consumatore stimabile in circa 550 milioni di euro annui;

− la deliberazione 699/2018/R/eel, con cui è stato introdotto un nuovo meccanismo, parzialmente di tipo output-based, finalizzato a promuovere gli sviluppi di rete necessari a risolvere le congestioni all'interno delle zone, a rimuovere i vincoli di rete per regolazione di tensione e a limitare le condizioni di essenzialità. Tale strumento incentivante è stato definito in aggiunta a quello di cui alla deliberazione 698/2018/R/eel, finalizzato a promuovere gli sviluppi di rete necessari per la risoluzione delle congestioni tra zone;

• la deliberazione 699/2018/R/eel non ha ancora comportato l'erogazione di premi a Terna in quanto devono ancora essere rendicontati i risultati ottenuti, essenzialmente derivanti da investimenti funzionali a compensare la perdita di inerzia e alla regolazione di tensione (quali compensatori, reattanze, compensatori statici), entrati in esercizio nel 2021 (e, per questo motivo, ancora oggetto di rendicontazione);

• la deliberazione 699/2018/R/eel, tuttavia, non appare sufficiente in quanto non incentiva tutti gli interventi che potrebbero essere effettuati da Terna e che potrebbero comportare una riduzione dei costi complessivi del dispacciamento;

• pertanto, con il documento per la consultazione 325/2021/R/eel, l'Autorità ha prospettato l'introduzione di un nuovo strumento volto a promuovere l'efficientamento dell'operato di Terna nel ridurre i costi complessivi del dispacciamento: esso costituisce una sorta di naturale evoluzione della deliberazione 699/2018/R/eel in ottica pienamente output-based e, come tale, non dà indicazioni in merito agli interventi incentivabili ma lascia che sia Terna a valutare le soluzioni più opportune per la riduzione dei costi di dispacciamento posti in capo alla collettività, sfruttando al meglio le risorse disponibili (ivi incluse quelle attualmente oggetto di sperimentazione che, pertanto, potrebbero essere utilizzate in modo più efficace) ed ampliando la platea dei soggetti e dei dispositivi in grado di fornire servizi al sistema;

• lo strumento delineato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel presenta le seguenti caratteristiche principali:

— è basato su un unico indicatore di performance, denominato pj, che consiste nella differenza tra il costo del dispacciamento in un determinato anno e il costo del dispacciamento di un anno precedente assunto come riferimento. Tale costo include:

• i costi del Msd per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento;

• i costi associati alla mancata produzione eolica;

• i costi del regime di essenzialità;

— il costo di dispacciamento assunto come riferimento è quello dell'anno 2019 per la valutazione della performance dell'anno 2022 e, a seguire, quello dell'anno 2022 (2023) per la valutazione della performance dell'anno 2023 (2024). Il primo riferimento di costo, relativo all'anno 2019, viene assunto al fine di escludere sia l'anno 2021 (in cui i comportamenti di Terna avrebbero potuto influenzare il riferimento, e quindi i risultati, successivamente alla proposta o alla definizione del meccanismo) sia il 2020 (che ha risentito degli effetti della pandemia);

— il costo del dispacciamento assunto come riferimento per ogni anno viene corretto in modo che sia omogeneo (e quindi confrontabile) con i risultati dell'anno oggetto di analisi. Più in dettaglio:

• poiché il meccanismo non può includere i costi associati al capacity market (in quanto essi non sono correlati all'operatività di Terna), è necessario che anche i benefici potenziali del capacity market siano esclusi per evitare che Terna venga premiata in conseguenza dei relativi effetti senza tener conto dei costi associati;

• allo stesso modo, è necessario che vengano esclusi dal nuovo incentivo gli effetti, in termini di riduzione dei costi complessivi, derivanti da interventi (non ancora operativi in tale anno ma operativi durante il periodo di incentivazione) già oggetto di incentivazione ai sensi della deliberazione 699/2018/R/eel e gli effetti di attività non imputabili a Terna in quanto derivanti dalle iniziative dei distributori, seppure in coordinamento con Terna, ai fini del controllo della tensione;

• è opportuno che vengano sterilizzati gli effetti delle variabili esogene più significative al di fuori del controllo di Terna, quali ad esempio, da una parte l'andamento dei prezzi delle commodity (materia prima gas ed emission trading system) che incidono sui costi degli operatori e condizionano i prezzi offerti nel Msd anche in caso di comportamento concorrenziale, e dall'altra la frequenza delle situazioni di basso carico residuo che impatta sull'entità delle movimentazioni necessarie nel Msd per garantire la sicurezza del sistema; tale impatto può essere determinato sulla base di formule definite ex ante utilizzandone poi il valore effettivo ex post;

— la performance è valutata in modo complessivo per un periodo pluriennale, 20222024, al fine di incentivare Terna ad effettuare investimenti strutturali sul sistema, in grado di produrre effetti nel lungo termine anche successivamente al termine del periodo di incentivazione, evitando che Terna possa essere premiata (o penalizzata) per risultati positivi (o negativi) dovuti a circostanze contingenti, come invece potrebbe accadere con un meccanismo limitato ad un singolo anno;

— i premi/penalità sono pari ad una percentuale della performance. Più in dettaglio, nel caso in cui la performance triennale sia complessivamente positiva, il premio è pari al 15% del risparmio complessivamente ottenuto nel triennio; nel caso in cui la performance triennale sia complessivamente negativa, la penale per lo stesso periodo è pari al 5% del maggior costo registrato nel triennio;

— i premi/penalità di cui al precedente alinea:

• sono proporzionali al risultato ottenuto, per indurre Terna a massimizzare il risultato in qualsiasi momento del periodo di incentivazione (inserendo un limite superiore all'incentivo, viceversa, si depotenzierebbe l'incentivo alla massimizzazione della performance);

• per essere efficaci, devono risultare superiori al costo dello sforzo che Terna deve sostenere per perseguire l'obiettivo e devono essere anche in grado di ripagare il rischio cui Terna sarebbe esposta, fermo restando un criterio generale di sharing con gli utenti dei benefici prodotti sul sistema;

• hanno struttura asimmetrica, con un premio superiore alla penale, al fine di limitare il rischio di Terna richiamato anche al precedente alinea;

— prevede una distribuzione del premio tra gli anni oggetto di incentivazione tale da spingere Terna ad accelerare il miglioramento della performance già dal primo anno di incentivazione e successivamente a mantenerla (e possibilmente migliorarla) negli anni successivi. A tale fine i risultati ottenuti nel primo anno sarebbero premiati da subito, assumendo che siano acquisiti anche negli anni successivi: se negli anni successivi la performance si riduce, viene restituita la quota di premio precedentemente incassata relativa a tali anni. Tenendo conto che, per l'anno 2022, il costo di riferimento è quello dell'anno 2019 e che, per gli anni successivi al primo, il costo di riferimento è il costo del dispacciamento dell'anno precedente, lo schema di implementazione sarebbe il seguente:

• nel caso di risultato annuale positivo rispetto al riferimento, il premio percentuale è pari al 45% (per il 2022), al 30% (per il 2023) e al 15% (per il 2024) qualora complessivamente l'incentivo ottenuto da Terna nel precedente anno (per il 2023) o nei precedenti due anni (per il 2024) sia positivo; in caso contrario, il premio percentuale è pari al 10% (per il 2023) e del 5% (per il 2024) fino a concorrenza in valore assoluto con l'incentivo complessivamente negativo ottenuto da Terna;

• nel caso di risultato annuale negativo rispetto al riferimento, la penale percentuale è pari al 15% (per il 2022), al 10% (per il 2023) e al 5% (per il 2024) qualora complessivamente l'incentivo ottenuto da Terna nel precedente anno (per il 2023) o nei precedenti due anni (per il 2024) sia negativo; in caso contrario, la penale percentuale è pari al 30% (per il 2023) e al 15% (per il 2024) fino a concorrenza in valore assoluto con l'incentivo complessivamente positivo ottenuto da Terna;

— alloca a Terna parte dei benefici derivanti alla collettività nel caso di riduzione complessiva triennale dei costi del dispacciamento (limitatamente alla parte dei benefici derivanti dall'operatività di Terna, per effetto delle sterilizzazioni nelle voci di costo di cui sopra) mentre, nel caso di risultato triennale complessivamente negativo, alloca a Terna parte del maggior costo del dispacciamento (il che comunque comporta un minor costo per i clienti finali rispetto a quello che ci sarebbe stato in assenza del meccanismo);

• in aggiunta allo strumento incentivante, si è anche prospettato che Terna definisca un cronoprogramma di attività funzionale a rivedere i modelli attualmente utilizzati per l'ottimizzazione del dispacciamento, affinché siano il più possibile adatti a:

— rappresentare una situazione in cui le risorse di flessibilità saranno messe a disposizione sempre di più da una pluralità di unità di consumo e/o di produzione aggregate in unità virtuali (di cui risulterà impossibile conoscere il comportamento singolo su base istantanea);

— definire una nuova modalità di gestione ottimizzata ed innovativa delle risorse a disposizione, valutando in maniera maggiormente efficiente i fabbisogni dei diversi servizi ancillari e le modalità di approvvigionamento utilizzate per soddisfarli;

• il cronoprogramma di cui al punto precedente deve consentire di perseguire la sopra richiamata finalità entro il 2024, introducendo step annuali intermedi verificabili. Esso deve essere trasmesso all'Autorità nei primi mesi del 2022, deve essere aggiornato con cadenza annuale ed è funzionale all'ottenimento degli incentivi prospettati con il documento per la consultazione 325/2021/R/eel;

• il documento per la consultazione 325/2021/R/eel ha infine indicato che Terna, parallelamente alla consultazione, formuli proposte operative di dettaglio per la quantificazione e l'aggiornamento del costo di dispacciamento che assume, anno per anno, la funzione di riferimento per la verifica della performance. A titolo d'esempio, l'Autorità ha ipotizzato di:

— simulare ex ante quale sarebbe stato il costo del dispacciamento nell'anno di riferimento (ad esempio il 2019 per il 2022), se gli effetti del capacity market relativo all'anno in esame (ad esempio il 2022), degli interventi incentivati ai sensi della deliberazione 699/2018/R/eel e delle attività non imputabili a Terna in quanto derivanti dal coordinamento con i distributori ai fini del controllo della tensione si fossero manifestati già nell'anno di riferimento. Il documento per la consultazione ipotizzava di condurre le simulazioni attraverso l'apposito simulatore what-if prima dell'inizio dell'anno oggetto di incentivazione, definendo la cd. baseline iniziale; − sterilizzare l'effetto di variabili esogene, non dipendenti dall'operato di Terna, quali, a mero titolo di esempio:

• il prezzo delle commodity (materia prima gas naturale e prezzo della CO2); • la variazione del carico residuo.

Tali forme di sterilizzazione potrebbero essere applicate ex post (cioè al termine dell'anno oggetto di incentivazione) sulla base di formule definite ex ante, addivenendo al valore di riferimento che rileva per la quantificazione della performance di Terna;

• infine, con il documento per la consultazione 325/2021/R/eel, l'Autorità ha ipotizzato che i premi o le penalità riconosciuti a Terna trovino copertura tramite il corrispettivo uplift e che non rilevino ai fini della verifica della variazione dei costi di dispacciamento rispetto al corrispondente valore di riferimento. Tali premi o penalità potrebbero essere erogati, in generale, nei tre trimestri successivi alla definizione (ad esempio il premio/penalità afferente all'anno 2022, riconosciuto dall'Autorità nel mese di aprile 2023, verrebbe erogato in quattro parti uguali tra il terzo trimestre

2023 e il secondo trimestre 2024), pur riservandosi la possibilità di valutare diversi periodi di erogazione, eventualmente più lunghi dell'anno, anche in funzione dell'entità annuale spettante.

 

Considerato, inoltre, che:

• alla consultazione hanno partecipato 6 soggetti, 8 associazioni oltre a Terna. Le osservazioni pervenute possono essere riassunte come segue:

1. alcuni soggetti hanno messo in discussione le modalità di misurazione del risultato e l'efficienza del premio, ritenendo che:

a. vi sia il rischio di cumulo dei nuovi incentivi con altre forme di incentivazione esistenti, per cui sarebbe difficoltoso dimostrare la correlazione tra innovazione apportata e riduzione dei costi;

b. sia difficoltoso il tentativo, indicato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel, di garantire la selettività del meccanismo di incentivazione e di sterilizzare l'effetto dei tanti fattori esogeni; a tale fine è stato evidenziato che l'elenco delle variabili da scorporare nel calcolo del riferimento considerato non è esaustivo, in quanto mancherebbero (i) gli effetti delle piattaforme europee del bilanciamento e di Xbid (ii) la regolazione asimmetrica dell'essenzialità (iii) la modifica dei requisiti di connessione e fornitura di servizi degli impianti (iv) i costi del servizio di trasmissione e dell'energia (v) le mutate condizioni di mercato (vi) il bilanciamento tra riduzione dei costi e altri obiettivi potenzialmente in conflitto (quali sicurezza e qualità del servizio) (vii) la componente fisiologica dell'aumento dei costi di dispacciamento per effetto della maggior diffusione delle fonti rinnovabili; c. sia necessaria un'analisi costi/benefici per giustificare le percentuali proposte: nell'ottica di un processo trasparente, è stato richiesto all'Autorità di condividere con gli operatori con maggiore dettaglio gli elementi a supporto e le analisi che hanno portato alla definizione dei valori percentuali riportati nella proposta;

d. il meccanismo proposto non dia indicazioni efficienti a Terna in merito all'urgenza e alla localizzazione degli interventi prioritari;

e. il beneficio economico non sia l'unico driver dell'ottimizzazione del dispacciamento;

f. il costo di riferimento iniziale e i suoi criteri di aggiornamento, non possano essere proposti da Terna, ma debbano essere autonomamente calcolati dall'Autorità, eventualmente avvalendosi di consulenze di soggetti terzi (ad esempio Rse);

2. è stato evidenziato che gli interventi di Terna devono riguardare solo lo sviluppo della rete, mentre gli altri (ivi inclusa l'installazione di compensatori sincroni) dovranno in prima battuta essere sviluppati dagli operatori di mercato tramite procedure trasparenti e non discriminatorie; in quest'ottica Terna potrà realizzare investimenti in autonomia solo dopo aver avviato e concluso senza successo una procedura di gara aperta in cui gli operatori esprimono il proprio interesse a fornire il servizio richiesto con mezzi propri (esistenti o da sviluppare);

3. è stato richiesto un maggiore coinvolgimento delle fonti rinnovabili non programmabili nella fornitura di servizi ancillari: ad esempio potrebbero contribuire nella regolazione di tensione o potrebbero contribuire maggiormente nella regolazione di frequenza;

4. sono state suggerite varie proposte alternative, finalizzate a ridurre i costi del dispacciamento, consistenti nel:

a. definire un meccanismo di incentivazione ad hoc, diverso da un meccanismo output-based correlato ai costi complessivi di dispacciamento, volto a stimolare iniziative specifiche o aventi carattere innovativo o che comunque possano comportare risparmi netti per i clienti finali. Tale meccanismo, pur ispirandosi ad una logica output-based, non dovrebbe prevedere come risultato la sola riduzione dei costi, ma il conseguimento di obiettivi specifici intermedi, come per esempio:

• la riduzione complessiva della mancata produzione eolica;

• la riduzione dell'errore di previsione del carico;

• la contrattualizzazione a termine di risorse innovative e/o di nuovi servizi per la gestione del sistema tramite procedure concorsuali in grado di stimolare iniziative a costi potenzialmente inferiori rispetto a quelli stimati per la realizzazione diretta ex-novo da parte di Terna;

• l'inclusione di risorse di regolazione di tensione ed inerzia, quali i compensatori sincroni;

• il miglioramento dell'efficienza gestionale a parità di servizi;

• gli interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete;

• la definizione di nuovi servizi ancillari;

b. incentivare la partecipazione della domanda alla regolazione di tensione;

c. definire premi correlati a singoli interventi, a cui associare fattori moltiplicativi in base alla loro priorità definita dall'Autorità;

d. limitare il premio ai soli casi di azioni di Terna documentate che hanno rappresentato una reale innovazione tecnologica o metodologica nella gestione del sistema;

e. differenziare i premi su base zonale in modo da concentrare gli interventi nelle zone ritenute più critiche e caratterizzate da costi di dispacciamento più elevati;

f. analizzare congiuntamente i costi infrastrutturali e i costi del dispacciamento, al fine di evitare che l'insieme dei costi sostenuti per lo sviluppo infrastrutturale vanifichi la riduzione dei costi del dispacciamento, comportando complessivamente un aumento dei costi in capo ai clienti finali;

5. sono, infine, stati proposti alcuni interventi correttivi del meccanismo proposto dall'Autorità, quali:

a. revisionare la struttura di premi e penali:

• in senso simmetrico, per evitare incentivi avversi, quali l'assunzione di iniziative rischiose in termini di sicurezza e costo di sistema;

• in senso meno asimmetrico (ad es. +15%/-10% oppure +10%/-5%);

b. introdurre un limite superiore al premio complessivo erogabile sull'intero periodo;

c. escludere il costo dell'essenzialità almeno per il 2022 in quanto, in caso di avvio dell'incentivo dal 2022, detto costo sarebbe influenzato da decisioni prese prima della definizione del nuovo meccanismo e comunque a prescindere da esso;

d. valutare la performance per un periodo più lungo di 3 anni (ad esempio 4 o 5 anni), vista la complessità degli strumenti da implementare, le inerzie del sistema elettrico (composto da un grande numero di soggetti con tempi e capacità di adattamento molto differenziati), nonché i vincoli temporali dovuti alla necessità di introdurre nuove tecnologie e/o criteri organizzativi;

e. posticipare il meccanismo al 1° gennaio 2024, per isolare gli effetti connessi ai primi due anni di implementazione del capacity market ed evitare una sovrapposizione con gli altri meccanismi incentivanti in essere;

f. prevedere un meccanismo di "garanzia" tale per cui, dopo il termine di applicazione dello schema incentivante e per un periodo ad esempio di due anni, sia possibile verificare il mantenimento dei risultati che hanno determinato il riconoscimento di un premio e, in caso di performance negative, operare il conguaglio "a rimborso" fino a concorrenza del premio ricevuto. In tal modo verrebbero disincentivati comportamenti diretti all'ottimizzazione dei risultati sul breve termine o alla traslazione di potenziali costi e/o rischi sugli anni successivi;

g. coinvolgere maggiormente gli operatori:

• prima dell'avvio del meccanismo, nella raccolta delle esigenze di miglioramento del servizio di dispacciamento e di suggerimenti in merito alle possibili attività per il miglioramento del servizio e la riduzione dei costi (inclusa la definizione del cronoprogramma di attività di revisione dei modelli di dispacciamento);

• prevedendo che Terna condivida le informazioni sullo stato della rete per orientare gli investimenti più urgenti da parte degli operatori;

• attraverso un workshop annuale per illustrare il raggiungimento degli obiettivi fissati e coinvolgendo gli operatori nell'individuazione delle nuove azioni migliorative necessarie al sistema elettrico;

h. prevedere un obbligo di reportistica di Terna verso l'Autorità in merito ai benefici conseguiti.

 

Considerato che:

• come indicato dal documento per la consultazione 325/2021/R/eel, Terna, con comunicazione del 14 dicembre 2021, ha trasmesso all'Autorità le proprie proposte operative di dettaglio per la quantificazione e l'aggiornamento del costo di dispacciamento che assume, anno per anno, la funzione di riferimento per la verifica della performance;

• in particolare, Terna propone di:

a) determinare, per ogni anno, il costo complessivo del dispacciamento di riferimento (cd. baseline iniziale), sterilizzando ex ante, cioè prima dell'anno incentivato:

• l'impatto sul Msd del capacity market e degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel;

• l'impatto sull'essenzialità degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel;

• la variazione dei premi annui dei contratti degli impianti essenziali tra l'anno di riferimento e l'anno incentivato, non imputabili alle azioni di Terna (da valutare e discutere anno per anno);

b) aggiornare ulteriormente la baseline iniziale al termine dell'anno incentivato, ottenendo la cd. baseline finale, al fine di sterilizzare l'effetto dei fattori esogeni non controllabili direttamente da Terna (quali l'effetto del prezzo delle commodity e della variazione del carico residuo). La baseline finale rappresenta il valore di riferimento per il calcolo della performance;

• per la finalità sub a), Terna propone quanto segue:

– per quanto riguarda la sterilizzazione dell'impatto sul Msd del capacity market e degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel, di utilizzare il simulatore what-if come indicato dall'Autorità nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel, effettuando simulazioni per ogni ora dell'anno di riferimento in relazione alla prima sessione dell'Msd ex ante. Tuttavia, tale strumento non è sufficiente in quanto, nel caso di utenti del dispacciamento che gestiscono portafogli di unità di produzione nell'ambito del capacity market, non è possibile associare l'impegno di ogni utente del dispacciamento alle singole unità di produzione. Pertanto, Terna propone di svolgere apposite post elaborazioni, finalizzate a considerare gli ulteriori impatti correlati all'applicazione del prezzo strike alla capacità impegnata non già inclusi nella simulazione what-if. Infine, Terna propone di effettuare post elaborazioni anche al fine di tenere conto delle diverse strategie d'offerta che gli operatori potrebbero ragionevolmente tenere in un contesto caratterizzato dalla presenza del capacity market;

– la sterilizzazione dell'impatto sull'essenzialità degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel ha effetti solo con riferimento all'anno 2019 (i cui costi del dispacciamento rilevano ai fini della performance dell'anno 2022), in quanto tali interventi sono entrati in esercizio nel 2021. Al riguardo, Terna propone di escludere i costi delle essenzialità risolte (o che stanno per essere risolte) per effetto dei richiamati interventi;

– per quanto riguarda la variazione dei premi annui dei contratti degli impianti essenziali tra l'anno di riferimento e l'anno incentivato, non imputabili alle azioni di Terna, si rende necessaria una valutazione anno per anno. Tale variazione potrebbe non essere pienamente quantificabile ex ante, rendendo in tal caso necessaria una sua quantificazione ex post in sede di definizione della baseline finale;

– occorrerebbe, infine, tenere conto di un'ulteriore componente che rappresenti una sorta di "margine di tolleranza" derivante dal fatto che i principi indicati dall'Autorità con il documento per la consultazione 325/2021/R/eel per la determinazione dei costi di riferimento, e puntualmente declinati da Terna con la propria proposta operativa, conducono a una stima di costo ottimistica perché non tengono conto di altri elementi difficilmente quantificabili in quanto associati, ad esempio, alle indisponibilità delle unità di produzione (che nel 2019 non sono state particolarmente importanti) e all'effettivo funzionamento dei compensatori sincroni (per i quali è stato ipotizzato un funzionamento a pieno regime costante);

• applicando quanto sopra sintetizzato, Terna ha calcolato la baseline iniziale, riferita all'anno 2019, che rileva per la valutazione della performance dell'anno 2022 come di seguito indicato:

– costo totale del dispacciamento dell'anno 2019 = 2.509 milioni di euro (dato effettivo registrato a consuntivo in relazione alle voci di costo indicate dal documento per la consultazione 325/2021/R/eel);

– sterilizzazione dell'impatto sul Msd del capacity market e degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel = -223 milioni di euro (derivante dal simulatore what-if e dalle post elaborazioni come sopra sintetizzate);

– sterilizzazione dell'impatto sull'essenzialità degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel = -240 milioni di euro (derivante dal venir meno di due condizioni di essenzialità per effetto di tali interventi);

– sterilizzazione associata alla variazione dei premi annui dei contratti degli impianti essenziali tra l'anno di riferimento e l'anno incentivato = -41 milioni di euro;

– ulteriore componente = +60 milioni di euro,

addivenendo a un valore della baseline iniziale pari a circa 2.065 milioni di euro;

• per la finalità sub b), Terna ha proposto 4 possibili sterilizzazioni ex post per tenere conto di elementi che non dipendono dalla medesima, e in particolare:

– sterilizzazione dell'effetto della variazione del prezzo delle commodity (materia prima gas naturale e prezzo della CO2) sul costo del Msd, come già ipotizzato dall'Autorità con il documento per la consultazione 325/2021/R/eel. Più in dettaglio, Terna propone di fare il più possibile riferimento ai parametri già adottati ai fini del mercato della capacità e già insiti nei provvedimenti dell'Autorità in materia (quali lo strike price, i riferimenti per le quotazioni dei prezzi del gas, i riferimenti per i prezzi della CO2); Terna propone altresì di introdurre formule finalizzate a limitare l'esposizione di Terna stessa e del sistema alla variazione del margine sell/buy (cioè tra i prezzi medi a salire e i prezzi medi a scendere) tra l'anno di riferimento e l'anno oggetto di incentivazione, applicando una soglia convenzionale pari a 70 milioni di euro (cioè la parte della differenza eccedente la soglia è oggetto di sterilizzazione, mentre la parte entro soglia concorre alla determinazione della performance di Terna);

– sterilizzazione della variazione della copertura dei costi di sbilanciamento, in relazione ai quali Terna dovrebbe essere neutra. Tale copertura, infatti, dipende dalla definizione dei prezzi di sbilanciamento, che peraltro sarà oggetto di modifica dall'1 aprile 2022 per effetto della deliberazione 523/2021/R/eel;

– sterilizzazione della variazione del carico residuo, per considerare la correlazione tra basso carico residuo e alti costi per risolvere vincoli locali di tensione, come già ipotizzato dall'Autorità con il documento per la consultazione 325/2021/R/eel;

– sterilizzazione della variazione dei costi degli impianti essenziali tra l'anno di riferimento e l'anno incentivato, per tenere conto di quanto non è possibile già includere ex ante come sopra evidenziato, riportando, in un separato documento, le formule di dettaglio funzionali allo scopo.

 

Considerato, infine, che:

• il Regolamento (Ue) 2017/2195, all'Articolo 44.1 (i), prevede che il Transmission System Operator (di seguito: Tso) sia mantenuto finanziariamente neutrale (ossia non debba perdere o guadagnare) nell'attività di bilanciamento, in modo da garantire che le azioni di bilanciamento siano attuate nell'esclusivo interesse del sistema e non per trarne indebito profitto, operando come trader;

• tale principio, se da un lato è efficace nel perseguire il fine dichiarato, dall'altro non assicura che il bilanciamento del sistema avvenga al minimo costo; ciò giustifica l'opportunità di sovrapporre al principio di neutralità un sistema di incentivi che responsabilizzi il Tso non solo rispetto all'efficacia del bilanciamento, ma anche rispetto al suo costo;

• l'incentivazione del Tso per ridurre i costi di bilanciamento è altresì prevista dai regolamenti europei nel settore del gas (Regolamento (Ue) 312/2014, Articolo 11) ed è stato attuato in Italia con il Tib (Articolo 9); nel settore elettrico si tratta di una prassi già avviata con la deliberazione Arg/elt 213/09 e ripresa con la deliberazione 699/2018/R/eel, come sopra richiamato;

• l'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (Ue) 2019/943 prevede la possibilità di ricorrere al ridispacciamento non basato sul mercato solo: a) in mancanza di alternative di mercato;

b) se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate;

c) se il numero degli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva nella zona nella quale sono situati impianti adatti a fornire il servizio; oppure

d) se l'attuale situazione di rete comporta congestioni in modo talmente periodico e prevedibile che il ridispacciamento basato sul mercato porterebbe a offerte strategiche periodiche, che causerebbero un aumento del livello di congestione interna, e se lo Stato membro interessato ha adottato un piano d'azione volto ad affrontare tale congestione o garantisce che la capacità minima disponibile per

gli scambi interzonali sia conforme all'articolo 16, paragrafo 8, del medesimo regolamento;

• il decreto legislativo 210/2021, all'articolo 24, assegna all'Autorità il compito di disciplinare la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda in base al criterio di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (Ue) 2019/943.

 

Ritenuto che:

• sia necessario uno strumento di incentivazione che integri ed includa tutti gli aspetti che determinano i costi del dispacciamento, in quanto lo strumento esistente ha una portata limitata, promuovendo solo gli sviluppi di rete necessari a risolvere le congestioni all'interno delle zone, a rimuovere i vincoli di rete per regolazione di tensione e a limitare le condizioni di essenzialità, senza contemplare eventuali ulteriori azioni, quali (ad esempio) l'evoluzione delle modalità di definizione del fabbisogno dei servizi ancillari e di selezione delle risorse nonché la valutazione di strumenti per sfruttare in modo più efficace le risorse disponibili (ivi incluse quelle attualmente oggetto di sperimentazione);

• allo scopo, sia necessario implementare meccanismi incentivanti più evoluti che responsabilizzino Terna rispetto ai costi complessivi del dispacciamento, proprio in considerazione della complessità che caratterizza tale attività e della molteplicità di soluzioni che possono essere messe in campo; al riguardo la complessità e la specializzazione di Terna nel settore rende preferibili soluzioni completamente di tipo output-based;

• tale logica sia in contrasto con le osservazioni pervenute di cui ai punti 1d., 3, 4a., 4b., 4c., 4d., e 4e. che presuppongono la definizione da parte del regolatore degli interventi prioritari (in questo senso secondo una logica prevalentemente di tipo input based, anche se la valutazione viene poi effettuata sull'output), il che non necessariamente conduce a soluzioni più efficienti rispetto a quelle identificabili da Terna stessa; vista la complessità del sistema, sia più efficace evitare di fornire a Terna le indicazioni in merito agli interventi incentivabili, allineando gli interessi di Terna (massimizzare l'incentivo) con quelli del sistema (massimizzare il risparmio), in modo che sia Terna stessa a valutare le soluzioni più opportune per la riduzione dei costi di dispacciamento posti in capo alla collettività;

• non assumano rilievo nemmeno le osservazioni pervenute di cui al punto 2, in quanto Terna deve ottimizzare anche il dispacciamento valutando le soluzioni meno costose, il che potrebbe avvenire anche tramite soluzioni diverse dallo sviluppo delle reti elettriche, ivi inclusa la realizzazione di compensatori sincroni: peraltro non rileva, allo scopo, il soggetto che eventualmente realizza tali compensatori ma solo i risultati ottenuti in termini di minori costi per il sistema (il che significa che, con il nuovo strumento di incentivazione, Terna dovrebbe essere indotta ad adottare le soluzioni che maggiormente riducono i costi del dispacciamento, anche per il tramite di terzi); • sia pertanto opportuno confermare l'introduzione del meccanismo di incentivazione ipotizzato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel, che, viceversa, consente di responsabilizzare maggiormente Terna nelle proprie valutazioni al fine di minimizzare i costi in capo alla collettività;

• sia opportuno escludere dai costi del dispacciamento utilizzati per la valutazione della performance di Terna i costi eventualmente coperti tramite la componente uplift e destinati alla remunerazione di compensatori sincroni realizzati da soggetti terzi, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai compensatori realizzati da Terna il cui costo è coperto tramite le tariffe di trasmissione (disparità che potrebbe indurre Terna a prediligere la realizzazione in proprio di compensatori sincroni per evitare il corrispondente costo a valere sulla componente uplift);

• sia altresì opportuno escludere dai costi del dispacciamento utilizzati per la valutazione della performance di Terna i costi associati alle sperimentazioni di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel che non hanno ancora trovato applicazione (se non limitatamente allo svolgimento delle procedure concorsuali) quali quelli relativi alla remunerazione della riserva ultra-rapida di cui alla deliberazione 200/2020/R/eel e all'adeguamento di impianti esistenti ai fini della regolazione di tensione di cui alla deliberazione 321/2021/R/eel;

• sia, infine, opportuno escludere dai costi del dispacciamento utilizzati per la valutazione della performance di Terna anche quelli derivanti dall'approvvigionamento della riserva prima del Mercato del Giorno Prima, ai sensi della deliberazione 517/2021/R/eel, in quanto tale approvvigionamento viene eseguito in via eccezionale per garantire l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

• per quanto riguarda la definizione del valore di riferimento (del costo di dispacciamento) a cui riferirsi per la valutazione della performance di Terna, sia necessario introdurre opportune forme di sterilizzazione degli effetti delle variabili che non dipendono dall'operato di Terna; in particolare, come ipotizzato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel, si ritiene opportuno:

– sterilizzare ex ante (cioè prima o all'inizio dell'anno oggetto di incentivazione) l'impatto sul Msd del capacity market e degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel, nonché l'impatto sull'essenzialità;

– sterilizzare ex post (cioè dopo il termine dell'anno oggetto di incentivazione) l'impatto di variabili esogene, quali, ad esempio, l'effetto della variazione del prezzo delle commodity sul costo del Msd;

• sia, al riguardo, condivisibile quanto espresso nelle osservazioni sopra richiamate ai punti 1a. e 1b. circa la difficoltà di isolare tutte le variabili; tuttavia si ritiene opportuno trovare un compromesso tra la semplicità e la precisione dello strumento, limitandosi ad individuare le variabili principali che possono essere facilmente isolate nella definizione del valore di riferimento a cui riferirsi per la valutazione della performance e inglobando le rimanenti all'interno della valutazione dell'importo dell'incentivo;

• sia in generale condivisibile la metodologia di dettaglio proposta da Terna per la definizione della baseline iniziale, per quanto riguarda la sterilizzazione ex ante dell'impatto sul Msd del capacity market e degli interventi già oggetto dell'incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel, nonché dell'impatto sull'essenzialità, in quanto aderente alle indicazioni già espresse nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel e qui oggetto di conferma; non sussistano pertanto le criticità sollevate dagli operatori (vds. punto 1f.) in merito al fatto che sia Terna stessa a proporre la metodologia di dettaglio per la determinazione del valore di riferimento, in quanto tale proposta di dettaglio è formulata sulla base di criteri indicati dall'Autorità nel richiamato documento per la consultazione e sono oggetto di approvazione da parte dell'Autorità stessa;

• sia opportuno escludere dalla definizione della baseline iniziale, l'ulteriore componente ipotizzata da Terna al fine di tenere conto di una sorta di "margine di tolleranza" in quanto non oggettivamente verificabile nemmeno in via approssimata sulla base di criteri predefiniti;

• sia in generale condivisibile anche la metodologia di dettaglio proposta da Terna per la definizione del valore di riferimento a partire dalla baseline iniziale, tramite la sterilizzazione ex post dell'effetto di variabili esogene, ivi inclusa la proposta di inserimento di forme di sterilizzazione ulteriori rispetto a quelle ipotizzate dall'Autorità nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel;

• sia pertanto opportuno approvare, per l'incentivazione dell'anno 2022, la baseline iniziale, come risultante dalle simulazioni effettuate da Terna a partire dai dati dell'anno 2019, escludendo l'ulteriore componente proposta da Terna, per un totale di 2.005 milioni di euro. Tale baseline iniziale sarà oggetto di ulteriore aggiornamento, da operarsi al termine dell'anno 2022 al fine di sterilizzare l'effetto di variabili esogene come sopra indicato, addivenendo al valore di riferimento per la verifica della performance, secondo la metodologia proposta da Terna;

• sia opportuno definire le procedure e le tempistiche per la quantificazione della baseline iniziale e del valore di riferimento anche ai fini della valutazione della performance per gli anni successivi al 2022, prevedendo che, in generale per l'anno n-esimo, la baseline iniziale sia definita a partire dai dati di consuntivo dell'anno n1 corretti con i medesimi criteri di sterilizzazione ex ante ed ex post già richiamati; in particolare, ai fini della definizione della baseline iniziale, occorre escludere gli effetti (non ancora presenti nell'anno di riferimento ma presenti durante il periodo di incentivazione) derivanti dal capacity market nonché da interventi già oggetto di incentivazione ai sensi della deliberazione 699/2018/R/eel e gli effetti di attività non imputabili a Terna (quali quelle derivanti dalle iniziative dei distributori, seppure in coordinamento con Terna, ai fini del controllo della tensione);

• sia opportuno confermare i principi già indicati nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel al fine della determinazione dei premi o delle penalità da applicare a Terna in funzione della performance per le motivazioni riportate nel medesimo documento e sopra richiamate e, in particolare:

– valutare la performance per un periodo triennale, 2022-2024;

– definire premi/penalità come percentuale della performance;

– prevedere una distribuzione del premio tra gli anni oggetto di incentivazione tale da spingere Terna ad accelerare il miglioramento della performance già dal primo anno di incentivazione e successivamente a mantenerla (e possibilmente migliorarla) negli anni successivi;

• per quanto riguarda il valore numerico della percentuale della performance da cui derivano premi e penalità, non sia necessaria un'analisi costi/benefici per la sua definizione (a differenza di quanto richiesto da alcuni soggetti, vds. il punto 1c.) in quanto esso è un parametro che non può derivare da analisi numeriche ma da valutazioni del regolatore, funzionali a fare in modo che lo strumento sia efficace nel senso già richiamato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel e sopra riassunto;

• il valore numerico della percentuale della performance da cui derivano premi e penalità sia definito in modo asimmetrico per le motivazioni già richiamate nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel nonché al fine di non modificare significativamente il profilo di rischio di Terna, il che richiederebbe una contestuale modifica anche dei presupposti con cui sono calcolate le tariffe di rete (in tal senso non si ritengono accoglibili i suggerimenti sub 5a.);

• sia opportuno accogliere i suggerimenti sub 5b., prevedendo un valore massimo cumulato su base triennale, espresso in euro, dei premi (determinato per esigenze di maggiore tutela degli utenti, benchè il meccanismo incentivante sia già correlato alle riduzioni di costo effettive) e delle penalità (determinato, in modo duale, per non alterare il profilo di rischio di Terna);

• sia al contempo opportuno ridurre, rispetto a quanto riportato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel, sia il premio percentuale dell'eventuale risparmio complessivamente ottenuto nel triennio sia la penale percentuale dell'eventuale maggior costo registrato nel triennio, affinché essi siano più coerenti con l'esigenza di mantenere l'efficacia del meccanismo in presenza dei valori massimi di cui al punto precedente, mantenendo l'asimmetria tra premi e penalità per i motivi già sopra richiamati. In particolare, si ritiene opportuno definire, su base convenzionale, il richiamato premio percentuale pari al 13% e la richiamata penale percentuale pari al 4%;

• sia opportuno definire, per gli effetti di cui al presente provvedimento, un premio massimo cumulato su base triennale pari a 150 milioni di euro, pari ai valori massimi già adottati dall'Autorità nell'ambito di altri strumenti incentivanti (ivi incluso quello di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel, seppur con riferimento a un orizzonte temporale quinquennale), e conseguentemente una penale massima cumulata su base triennale pari a 46 milioni di euro al fine di mantenere circa la medesima proporzione presente tra le riviste percentuali di cui al precedente alinea;

• sia opportuno prevedere che il meccanismo incentivante di cui al presente provvedimento abbia durata triennale, come già indicato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel, in quanto ciò appare essere un compromesso tra l'esigenza di disporre di un incentivo che promuova interventi strutturali pluriennali inerenti al dispacciamento e l'esigenza di adeguare l'incentivo in funzione della rapida evoluzione del sistema elettrico e delle sue esigenze, qualora venissero identificate soluzioni più efficaci;

• sia altresì opportuno confermare che il nuovo meccanismo di incentivazione abbia effetti dal 2022, anziché dal 2024 come richiesto da alcuni operatori (vds. il punto

5e.), in modo da anticiparne l'efficacia. Si ritengono a tale proposito adeguati i meccanismi di sterilizzazione descritti e idonei a superare le potenziali sovrapposizioni tra il nuovo meccanismo e i precedenti strumenti incentivanti (che peraltro verrebbero contestualmente abrogati per gli anni successivi al 2021), e le possibili interferenze con gli effetti relativi al capacity market;

• sia infine condivisibile l'esigenza manifestata da alcuni soggetti (vs. i punti 5g. e 5h.) in merito alla trasparenza, in termini di adeguata reportistica e di condivisione da parte di Terna delle metodologie adottate per ridurre i costi di dispacciamento; si ritiene che, allo scopo, sia utile prevedere la pubblicazione di reportistiche nonché l'organizzazione di appositi seminari e momenti istituzionali dedicati;

• sia necessario prevedere, come già ipotizzato nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel, che Terna avvii un'attività di revisione dei modelli attualmente utilizzati per l'ottimizzazione del dispacciamento, con l'obiettivo di meglio rappresentare le situazioni in cui le risorse di flessibilità saranno messe a disposizione da una pluralità di unità di consumo e/o di produzione aggregate in "unità virtuali";

• sia opportuno prevedere che l'erogazione dei premi e delle penalità, a valere sul corrispettivo uplift, avvenga secondo modalità diverse rispetto a quelle ipotizzate nel documento per la consultazione 325/2021/R/eel al fine di contenere il più possibile il rischio di erogare incentivi che possano essere oggetto di parziale restituzione negli anni successivi, accogliendo alcuni suggerimenti formulati dagli operatori (vds. il punto 5f.). Allo scopo, si ritiene opportuno prevedere che il premio/penalità dell'anno 2022 sia erogato in tre anni, il premio/penalità dell'anno 2023 sia erogato in due anni e il premio/penalità dell'anno 2024 sia erogato in un anno, eventualmente prevedendo per ciascun anno rate trimestrali;

• sia necessario precisare che, qualora l'Autorità definisse innovazioni regolatorie che incidono in modo rilevante sull'attività di dispacciamento, con particolare riferimento all'eventuale introduzione del ridispacciamento non basato sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (Ue) 2019/943, il meccanismo incentivante di cui al presente provvedimento dovrà essere soggetto a contestuale revisione, al fine di neutralizzare Terna rispetto alle conseguenze derivanti da mutate scelte regolatorie in coerenza con i principi alla base del meccanismo di incentivazione

 

Delibera

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente provvedimento definisce un meccanismo di incentivazione da applicare a Terna, finalizzato al perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei costi di dispacciamento di cui al comma 1.2.

1.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, con il termine costo del dispacciamento si intende la somma delle seguenti voci:

a) costi del Msd per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento di cui al comma 44.1, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, escludendo gli eventuali costi per la remunerazione di compensatori sincroni realizzati da soggetti terzi, i costi associati alle sperimentazioni in corso relativi alla remunerazione della riserva ultrarapida di cui alla deliberazione 200/2020/R/eel e all'adeguamento di impianti esistenti ai fini della regolazione di tensione di cui alla deliberazione 321/2021/R/eel, nonché i costi per l'approvvigionamento della riserva prima del Mercato del Giorno Prima di cui alla deliberazione

517/2021/R/eel;

b) costi associati alla mancata produzione eolica di cui al comma 44-bis.1, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;

c) costi del regime di essenzialità di cui all'articolo 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

 

Articolo 2

Definizione del sistema di incentivazione

2.1. Il sistema di incentivazione di cui alla presente deliberazione è valido per il periodo triennale di competenza 2022-2024.

2.2. Per l'incentivazione dell'anno 2022, il valore della baseline iniziale è pari a 2.005 milioni di euro.

2.3. Terna, entro il 28 febbraio 2022, trasmette all'Autorità una relazione dettagliata recante le attività che intende svolgere nell'anno 2022 ai fini della riduzione dei costi del dispacciamento, anche tenendo conto delle pratiche internazionali più avanzate, dando evidenza delle azioni che intende intraprendere sia in termini organizzativi sia in materia di investimenti da effettuare per migliorare la performance.

2.4. Terna, entro il 28 febbraio 2023 (2024), trasmette all'Autorità il valore della baseline iniziale per l'incentivazione dell'anno 2023 (2024) calcolato a partire dai dati di costo di cui al comma 1.2 effettivi dell'anno precedente e applicando la medesima metodologia di dettaglio utilizzata per il calcolo della baseline iniziale per l'anno 2022 al fine di escludere gli effetti, non ancora presenti nell'anno di riferimento ma presenti durante il periodo di incentivazione, derivanti dal capacity market nonché da interventi già oggetto di incentivazione ai sensi della deliberazione 699/2018/R/eel o da attività non imputabili a Terna (quali quelle derivanti dalle iniziative dei distributori ai fini del controllo della tensione). Contestualmente, Terna trasmette all'Autorità un aggiornamento, per l'anno corrente, della relazione dettagliata di cui al comma 2.3 recante le attività che intende svolgere ai fini della riduzione dei costi del dispacciamento.

2.5. L'Autorità, con proprio provvedimento, verifica la baseline iniziale trasmessa da Terna che rileva per l'incentivazione dell'anno 2023 (2024).

2.6. Terna, entro il 28 febbraio 2023 (2024, 2025), trasmette all'Autorità il valore di riferimento per l'incentivazione dell'anno 2022 (2023, 2024), definito a partire dal valore della baseline iniziale applicando le formule di sterilizzazione ex post degli effetti delle variabili esogene di cui al comma 6.1, con i relativi dettagli di calcolo commentati. La baseline iniziale è altresì oggetto di aggiornamento al fine di escludere gli effetti, non ancora presenti nell'anno di riferimento ma intervenuti durante l'anno oggetto di incentivazione, derivanti da attività non imputabili a Terna (quali quelle derivanti dalle iniziative dei distributori ai fini del controllo della tensione), ove necessario e qualora non già esclusi nella sua prima determinazione.

2.7. Per ogni anno del periodo di competenza di cui al comma 2.1, la performance annuale p è calcolata come differenza tra il valore di riferimento che rileva per l'anno in esame di cui al comma 2.6 e il costo del dispacciamento di cui al comma 1.2 a consuntivo per l'anno medesimo.

2.8. Per ogni anno del periodo di competenza di cui al comma 2.1, l'incentivo I è definito in funzione della performance p, secondo le modalità riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2.9. Ai fini dell'applicazione dell'Allegato A, sono definiti per il periodo di competenza di cui al comma 2.1, i seguenti parametri: a. per valori di performance annuale p positivi:

• Premio 1% = 39%

• Premio2% = 26%

• Premio3% = 13%

b. per valori di performance p negativi:

• Premio1% = 12%

• Premio2% = 8%

• Premio3% = 4%

2.10. Al termine di ogni anno oggetto di incentivazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a decorrere dal 2023, Terna trasmette all'Autorità:

– una relazione dettagliata recante le attività svolte nell'anno precedente ai fini della riduzione dei costi del dispacciamento, dando evidenza delle azioni intraprese sia in termini organizzativi sia in materia di investimenti;

– il valore del premio/penalità riferito all'anno precedente, come deriva dall'applicazione delle formule di cui all'Allegato A a partire dal valore di riferimento che rileva per l'anno medesimo, con i relativi dettagli di calcolo e i commenti ritenuti utili.

2.11. Il premio/penalità di cui al comma 2.10 è oggetto di verifica e di finale approvazione da parte dell'Autorità, con proprio provvedimento, prima di dar seguito alle successive liquidazioni.

2.12. Il premio massimo cumulato su base triennale è pari a 150 milioni di euro; la penale massima cumulata su base triennale è pari a 46 milioni di euro.

Articolo 3

Revisione dei modelli del dispacciamento

3.1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dal 2022, Terna trasmette all'Autorità un cronoprogramma che:

a. definisce un insieme di attività finalizzate a rivedere i modelli attualmente utilizzati per l'ottimizzazione del dispacciamento, anche tenendo conto delle pratiche internazionali più avanzate, con l'obiettivo:

i. di meglio rappresentare le situazioni in cui le risorse di flessibilità saranno messe a disposizione da una pluralità di unità di consumo e/o di produzione diverse, di cui non è noto il comportamento singolo su base istantanea, ma su base aggregata in unità virtuali;

ii. definire in modo efficiente i fabbisogni dei diversi servizi ancillari e le modalità di approvvigionamento utilizzate per soddisfarli;

b. introduce step annuali intermedi verificabili e aggiornabili con cadenza annuale.

3.2. L'invio del cronoprogramma di cui al precedente punto è condizione necessaria per l'applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al presente provvedimento.

 

Articolo 4

Liquidazione dei premi/penalità

4.1. I premi e le penalità di cui al presente provvedimento, definiti su base annuale con i provvedimenti di cui al comma 2.11, sono posti a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e non sono considerati ai fini del calcolo della baseline di cui all'articolo 2.

4.2. I premi e le penalità sono oggetto di liquidazione con modalità e tempistiche da definire su base annuale con i medesimi provvedimenti di cui al comma 2.11 al fine di tenere conto di specifiche esigenze sistemiche nonché dei limiti di cui al comma 2.12, anche in funzione dell'entità annuale spettante e nel rispetto dei seguenti criteri generali:

– il premio/penalità dell'anno 2022 è erogato in tre anni;

– il premio/penalità dell'anno 2023 è erogato in due anni;

– il premio/penalità dell'anno 2024 è erogato in un anno, eventualmente prevedendo per ciascun anno rate trimestrali.

Articolo 5

Trasparenza e informazioni agli utenti del dispacciamento

5.1. Terna organizza, con cadenza almeno semestrale a decorrere dal 2022, incontri con gli utenti del dispacciamento al fine di condividere proprie analisi relative ai criteri d'intervento adottati e alle azioni intraprese per l'ottimizzazione del dispacciamento e la riduzione dei relativi costi, con particolare attenzione ai giorni in cui si sono presentate criticità.

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1. Sono approvate le modalità di sterilizzazione ex post degli effetti delle variabili esogene, funzionali alla quantificazione del valore di riferimento a partire dalla baseline iniziale, come trasmesse da Terna con lettera del 14 dicembre 2021 e riportate in allegato al presente provvedimento (Allegato B).

6.2. Nel caso di innovazioni regolatorie che incidono in modo rilevante sull'attività di dispacciamento, il meccanismo incentivante di cui al presente provvedimento sarà soggetto a contestuale revisione, anche prima del termine del periodo di incentivazione.

6.3. La deliberazione 699/2018/R/eel ha effetti limitatamente agli interventi previsti dalla medesima che entrano in operatività entro il 31 dicembre 2021.

6.4. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro della Transizione Ecologica e a Terna Spa

6.5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Allegato A

Allegato B