Sentenza Tar Lombardia 10 gennaio 2022, n. 38
Emissioni in atmosfera - Attività di verniciatura ed essicazione - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Composti organici volatili (Cov) - Articolo 275, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione unica ambientale (Aua) - Valori limite - Applicazione dei valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse o dei valori limite di emissione totale - Allegato III, parti III e IV, Dlgs 152/2006 - Alternativa - Sussistenza - Applicazione dei valori limite di emissione totale per impossibilità di convogliamento delle emissioni - Unica casistica di applicazione del limite di emissione totale - Insussistenza
Secondo il Tar Lombardia un'autorizzazione unica ambientale (Aua) che impone valori limite differenziati di Cov per tipologia di emissione, escludendo l'alternativa del valore limite di emissione totale, è illegittima.
Il Tar della Lombardia (sentenza 38/2022) ha così deciso di accogliere il ricorso presentato dal titolare di un'attività di verniciatura ed essicazione alla quale un Comune del milanese, in sede di rilascio dell'Aua, aveva imposto il rispetto dei valori limite differenziati a seconda del tipo di emissioni di Cov (convogliate o diffuse) di cui alla Parte III dell'allegato III alla Parte V del Dlgs 152/2006, escludendo la facoltà della stessa di avvalersi, in alternativa, del valore limite di emissione totale (ovvero comprensivo sia delle emissioni convogliate, che di quelle diffuse) di cui alle Parti III e IV dello stesso allegato.
Se è vero che l'articolo 275 del Dlgs 152/2006 consente all'autorità di esentare il gestore dall'applicazione dei valori limite differenziati nel caso non sia possibile convogliare le emissioni, argomenta il Tar, questa "riguarda infatti soltanto una delle possibili casistiche di applicazione della Parte IV (e non l'unica) in cui si può applicare il limite dell'emissione totale".
Anche in assenza di un espresso valore numerico per l'attività esercitata dalla ricorrente, precisa inoltre il Tar a conferma della propria interpretazione, è corretto l'assunto secondo cui, con riferimento all'attività di "rivestimento delle superfici di legno", la Tabella 1 della Parte III dell'allegato III alla Parte quinta del Dlgs 152/2006, che prevede l'applicazione dei valori limite differenziati, indica espressamente che "l'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nella Parte IV". (AG)
Tar Lombardia
Sentenza 10 gennaio 2022, n. 38
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