Sentenza Tar Lazio 28 luglio 2022, n. 10715
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Riesame - Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Necessità di rivalutazione dell’impatto ambientale nella sua interezza - Insussistenza - Via "postuma" - Articolo 29, Dlgs 152/2006 - Messa in discussione delle localizzazioni di tutte le opere ed attività ab antiquo esistenti - Insussistenza - Ragionevole bilanciamento tra interesse alla tutela ambientale e mantenimento localizzazione storica di impianti e attività - Necessità - Valutazione di impatto sanitario (Vis) - Articolo 23, comma 2, Dlgs 152/2006 - Strumento di valutazione prospettica dei possibili impatti negativi sulla salute di un'opera - Ricognizione ex post di impianti già in esercizio - Non rientra
Pur prevedendo la possibilità "eccezionale" di effettuare una valutazione ambientale cd. "postuma", il Dlgs 152/2006 non consente di rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere ab antiquo esistenti.
A ribadire la necessità di ragionevole bilanciamento tra l'interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività è il Tar del Lazio che, con la sentenza 10715/2022, ha respinto il motivo di ricorso, legato al mancato previo esperimento della procedura di Valutazione d'impatto ambientale (Via), presentato contro un decreto ministeriale di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) di una centrale elettrica.
Secondo il Tar, il riesame in questione non afferisce alla localizzazione dell'opera e ai profili strutturali della stessa, bensì all'aggiornamento delle condizioni di esercizio dell'impianto, condizioni vagliate per il tramite della procedura confluita nel rilascio dell'autorizzazione ambientale.
La normativa di riferimento, argomenta più in generale la sentenza, "non impone che, in sede di rinnovo o riesame dell'Aia, debba procedersi ad una rivalutazione dell'impatto ambientale di una installazione nella sua interezza". Anche la Valutazione dell'impatto sanitario (Vis), sempre secondo il Tar, "non può che riferirsi ad un vaglio ex ante dei nuovi progetti e non ad una ricognizione ex post afferente ad impianti già in esercizio". (AG)
Tar Lazio
Sentenza 28 luglio 2022, n. 10715
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