Sentenza Tar Lombardia 24 febbraio 2023, n. 486
Rifiuti - Impianti di trattamento e smaltimento rifiuti - Metodo tariffario per il periodo 2022-2025 approvato con deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif - Definizione dei criteri con cui le Regioni individuano gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ex articolo 6 deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif - Violazione delle disposizioni che stabiliscono i compiti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ex articolo 1, comma 527, legge 205/2017 - Sussistenza - Contrasto con la competenza statale in materia ex articolo 198-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Dgr della Puglia 29 dicembre 2021, n. 2251 che ha individuato un impianto di discarica come "minimo" cui destinare i rifiuti biostabilizzati prodotti in un'area dell'Ambito territoriale ottimale - Illegittimità - Sussistenza
N.d.R.:
1) la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 6 dicembre 2023, n. 10550;
2) dello stesso tenore la sentenza Tar Lombardia 27 febbraio 2023, n. 501 (confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 6 dicembre 2023, n. 10548) e la sentenza Tar Lombardia 6 marzo 2023, n. 557.
Rientra tra le competenze dello Stato ai sensi degli articoli 195 e 198-bis del Dlgs 152/2006 definire i criteri per individuare gli impianti di chiusura del ciclo classificabili come "minimi".
Lo ha deciso il Tar Lombardia nella sentenza 24 febbraio 2023, n. 486. Il Codice ambientale, nel definire le competenze in materia di rifiuti assegna allo Stato i compiti pianificatori, anche in materia di impianti, declinando poi la competenza agli Enti territoriali. A questo scopo l'articolo 198-bis del Dlgs 152/2006 detta le regole per l' approvazione del Programma nazionale di gestione rifiuti (avvenuta con Dm 257/2022). Pertanto è allo Stato che spetta definire i criteri per individuare gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" cioè quegli impianti sottratti all'ambito concorrenziale del mercato del trattamento e smaltimento dei rifiuti venendo assoggettati alla pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una conseguente fissazione delle tariffe di accesso.
Un compito che quindi non rientra tra quelli assegnati all' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) dall'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017. Pertanto il Tar annullato la deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif recante il metodo tariffario rifiuti 2022-2025 nella parte in cui definisce i criteri per individuare gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" coinvolgendo le Regioni nell'identificazione degli impianti sul territorio.
Sebbene – si legge nella sentenza - l'Autorità in sede di consultazione pubblica prima del varo della deliberazione si era mossa rispettosamente nel quadro delle competenze tra Autorità statali e regionali individuate dall' ordinamento, auspicando una revisione del fabbisogno impiantistico nazionale attraverso il futuro Programma di gestione rifiuti, essa aveva poi abbandonato tale impostazione approvando il documento in parola, annullato così dal Giudice. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 24 febbraio 2023, n. 486
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