Sicurezza sul lavoro
Normativa Vigente

Dl 4 maggio 2023, n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (cd. "Decreto Lavoro") - Stralcio - Modifiche al Dlgs 81/2008 (T.u. Sicurezza sul lavoro)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

(Gu 4 maggio 2023 n. 103)

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

Articoli 1-13

(omissis)

Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

Articolo 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: "presente decreto legislativo. decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; articolo 28";

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili";

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: "titolo III" sono aggiunte le seguenti: ", nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV";

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;"; "e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento";

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.";

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.";

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.";

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.";

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.";

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",e dell'articolo 73, comma 4-bis".

h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/Snt/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,".

Articolo 15

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli Enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'Inl entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli Enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'Inps e dall'Inail, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 17

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

(omissis)

Articolo 18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

(omissis)

Articolo 18-bis

Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

(omissis)

Capo III

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Articoli 19-28

(omissis)

Articolo 28-bis

Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. (omissis).

Articoli 29-34

(omissis)

Articolo 35

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articoli 36-38

(omissis)

Capo IV

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Articoli 39-41

(omissis)

Articolo 42

Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile

1.-3. (omissis)

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Articolo 43

(omissis)

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 44

Disposizioni finanziarie

(omissis)

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2023

 

Allegato 1

(omissis)