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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia-Romagna 31 ottobre 2023, n. 632

Ippc/Aia - Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Industria chimica - Applicazione delle migliori tecniche disponibili (Bat) relative ai sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico ex decisione 2016/902/Ue - Imposizione di un valore limite per i composti organici volatili (Cov) - Emissioni rilevale nel corso degli anni molto inferiori ai limiti di legge - Onere motivazionale rafforzato in ordine alla imposizione delle prescrizioni - Obbligatorietà - Sussistenza - Mancata motivazione - Effetti - Illegittimità delle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzatorio - Sussistenza

È illegittimo il provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) che introduce limiti stringenti per i composti organici volatili (Cov) senza adeguata motivazione.
Lo ha affermato il Tar Emilia-Romagna nella sentenza 31 ottobre 2023, n. 632 in relazione al riesame di una autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di installazioni correlate ad attività oggetto delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) di cui alla decisione 2016/902/Ue relativa ai sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
L'impresa lamentava come il provvedimento di riesame dell'Aia rilasciato ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 per la prima volta contenesse l'applicazione di un valore limite per i composti organici volatili (c.d. Cov) mentre nei provvedimenti precedenti era stato imposto un mero obbligo di monitoraggio dei Cov che aveva sempre dato risultati emissivi di molto inferiori ai limiti di legge.
Nella motivazione del provvedimento di rinnovo/riesame dell'Aia l'Amministrazione ha dato genericamente atto degli obiettivi che intendeva perseguire, cioè la riduzione dell'inquinamento da PM10 e da Cov, ma non ha motivato in modo esauriente la scelta di imporre le prescrizioni all'impresa nonostante il fatto che le emissioni per il parametro Cov rilevate fossero da 10 a 60 volte inferiori ai limiti legali. Tali limiti sono stati superati in pochissimi casi, per un tempo limitato e per pochissimi microgrammi, il che avrebbe meritato un obbligo di motivazione rafforzata nel provvedimento di Aia. (FP)

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 31 ottobre 2023, n. 632