Dlgs 19 gennaio 2026, n. 10
Testo unico Iva - Tassazione energia, imballaggi e rifiuti - Stralcio
N.d.R.: le disposizioni del presente Testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Ultima versione coordinata con modifiche al 08/04/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10
(So n.4 al Bur 30 gennaio 2026 n. 24)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di Testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante "Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di Testi unici";
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale";
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2026
Allegato
Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto
Titolo I
Oggetto e ambito di applicazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Operazioni imponibili
(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 37 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al presente testo unico.
Titolo II
Ambito territoriale di applicazione
Articolo 2
(omissis)
Titolo III
Soggetti passivi
Articoli da 3 a 4
(omissis)
Titolo IV
Operazioni imponibili
Articoli da 5 a 14
(omissis)
Titolo V
Luogo delle operazioni imponibili
Articoli da 15 a 23
(omissis)
Titolo VI
Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta
Articoli da 24 a 26
(omissis)
Titolo VII
Base imponibile
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 27
Base imponibile
(articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 16 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441)
1.-7. (omissis)
8. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 72.
Articolo 28
(omissis)
Articolo 29
Esclusioni dal computo della base imponibile
(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 10 decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21)
1. Non concorrono a formare la base imponibile:
a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
b) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
d) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
e) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
3. (omissis)
Articolo 30
(omissis)
Articolo 31
Cessioni e prestazioni accessorie
(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Capo II
Acquisti intraunionali di beni
Articolo 32
(omissis)
Capo III
Importazioni
Articolo 33
(omissis)
Titolo VIII
Aliquote
Capo I
Aliquote dell'imposta
Articolo 34
Aliquote dell'imposta
(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 43, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell'operazione.
2. L'aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico, salvo il disposto dell'articolo 133.
3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
4. Per gli acquisti intraunionali di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Articoli da 35 a 36
(omissis)
Titolo IX
Esenzioni e non imponibilità
Articoli da 37 a 54
(omissis)
Titolo X
Rivalsa e detrazione
Articoli da 55 a 63
(omissis)
Titolo XII
Obblighi dei soggetti passivi
Capo I
Debitori dell'imposta
Articoli da 64 a 65
(omissis)
Capo II
Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali
Articolo 66
(omissis)
Capo III
Debitore dell’imposta per le importazioni
Articolo 67
(omissis)
Capo IV
Inizio, variazione e cessazione attività
Articoli da 68 a 71
(omissis)
Capo V
Fatturazione e registrazione delle operazioni
Articoli da 72 a 90
(omissis)
Articolo 91
Modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti
(articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:
a) (omissis);
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato a elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
c) (omissis);
d) (omissis);
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 111, comma 1, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al primo periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 114. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Articoli da 92 a 96
(omissis)
Capo VI
Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
Articoli da 97 a 101
(omissis)
Capo VII
Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento
Articoli da 102 a 108
(omissis)
Titolo XIII
Riscossione
Articolo da 109 a 113
(omissis)
Titolo XIV
Rimborsi
Articoli da 114 a 120
(omissis)
Titolo XV
Gruppo Iva
Articoli da 121 a 131
(omissis)
Titolo XVI
Regimi speciali
Capo I
Liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa
Articolo 132
(omissis)
Capo II
Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
Articoli da 133 a 138
(omissis)
Capo III
Disposizioni relative a determinati settori
Articolo 139
Disposizioni relative a particolari settori
(articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 7, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)
1.-6. (omissis)
7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti e con l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 86 o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 88. Agli effetti della limitazione contenuta nell'articolo 114, comma 2, le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 7201);
b) ferro-leghe (v.d. 7202);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94 per cento, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 7203);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 7205).
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 7403);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 7502);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 7601);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 7801);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 7901);
f) stagno greggio, anche in lega (v.d. 8001);
g) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408 11);
h) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 11);
i) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 21);
l) barre di ottone (v.d. 7407 21).
9. Nelle operazioni indicate nel comma 1, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
10. (omissis)
Articolo 140
(omissis)
Capo IV
Agenzie di viaggio e turismo
Articolo 141
(omissis)
Capo V
Attività spettacolistiche
Articolo 142
(omissis)
Capo VI
Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
Articoli da 143 a 148
(omissis)
Capo VII
Regimi speciali One stop shop (Oss) e Import one stop shop (Ioss)
Articoli da 149 a 153
(omissis)
Capo VIII
Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi
Articolo 154
(omissis)
Capo IX
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
Articolo 155
(omissis)
Capo X
Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione
Articolo 156
(omissis)
Titolo XVII
Regimi di franchigia
Articoli da 157 a 167
(omissis)
Titolo XVIII
Disposizioni di coordinamento finale
Capo I
Disposizioni varie
Articoli da 168 a 169
(omissis)
Articolo 170
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 171, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis, 30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a 40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C;
b) articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
c) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240;
d) articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 441;
e) articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
f) articoli 1, 2, 3, 4 e 7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;
g) articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 9 aprile 1986, n. 97;
h) articolo 5, commi 2, 3 e 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;
l) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
m) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
n) articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
o) articolo 1, commi 7, 14 e 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
p) articoli 12, 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
q) articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
r) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53, commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
t) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
u) articoli 14, comma 10, e 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
aa) articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;
bb) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
cc) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
dd) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
ee) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196;
ff) articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
gg) articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
hh) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
ii) articolo 6, commi 8, 11 e 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
ll) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
mm) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
nn) articoli 43, 44, 47 e 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
oo) articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
pp) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
qq) articoli 13, comma 48, e 39, comma 13-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
rr) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
ss) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
tt) articolo 1, commi 109, 378, 471 e 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
uu) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;
vv) articolo 1, commi 300, 604 e 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
zz) articolo 1, commi 80, 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
aaa) articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
bbb) articolo 4-sexies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ddd) articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
eee) articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
fff) articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
ggg) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
hhh) articoli 25 e 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
iii) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-ter e 6-quater, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
mmm) articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
nnn) articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
ooo) articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
ppp) articoli 1, comma 4-quater, e 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
qqq) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
rrr) articolo 1, commi 19, 916, 917, 918, 919 e da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
sss) articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
ttt) articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
uuu) decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148;
vvv) articoli 12 e 12-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
zzz) articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
aaaa) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
bbbb) articolo 1, commi 40, 710, 711 e 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
cccc) articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
dddd) articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
eeee) articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
ffff) articoli 4-ter e 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
gggg) articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153;
hhhh) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
iiii) articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
llll) articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
mmmm) articoli 3 e 5, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
nnnn) articolo 1, commi 38, 39, da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
oooo) articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
2. Restano abrogate:
a) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nell'articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570;
b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al Testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;
d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
e) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
f) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;
g) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1953, n. 949;
h) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1219;
i) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1956, n. 1386;
l) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 214;
m) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti;
o) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
p) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825;
q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703;
r) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;
t) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
u) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379;
v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere precedenti;
z) l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Articolo 171
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente Testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Tabella A
Parte I, Parte II e Parte III
(omissis)
Parte IV
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1)-88) (omissis)
89) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. ex 4401);
90) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;
91) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
92)-102) (omissis)
103) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, allegato II; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;
104)-106) (omissis)
107) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi domestici limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
108) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
109)-115) (omissis)
116) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dello stesso articolo;
117)-118) (omissis)
119) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
120) (omissis)
121) prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 37 del presente testo unico e delle allegate tabelle;
122)-123) (omissis)
Tabella B, Tabella C, Tabella D
(omissis)