Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 17 dicembre 1998, n. 4

Iscrizione imprese ed Enti di cui all'articolo 30, comma 10, Dlgs 22/1997

Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 17 dicembre 1998, n. 4

Iscrizione all'Albo delle imprese ed enti di cui all'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Il Comitato nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificato ed integrato con decreto legislativo 8 novembre 1997, n.389, ed in particolare l'articolo 30, che disciplina l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;

considerato che ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione all'Albo dei consorzi, delle aziende speciali e delle società di cui all'articolo 22, della legge 8 giugno 1990, n.142, per le attività di gestione dei rifiuti svolte nell'interesse del comune o del consorzio è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni;

visto il decreto 28 aprile 1998, n.406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riguardante il Regolamento recante la disciplina dell'Albo nazionale e delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

visto, in particolare, l'articolo 13 del citato decreto 28 aprile 1998, n.406;

ritenuto, pertanto di dover stabilire i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nonché i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dei citati soggetti di cui all'articolo 30, comma 10, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto 28 aprile 1998, n.406;

delibera:

 

Articolo 1

1. L'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142, è effettuata, ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di idonea comunicazione di inizio di attività con la quale il comune o uno dei comuni o il consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività attesta che i predetti consorzi, aziende speciali e società sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

2. La comunicazione di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere effettuata alla sezione regionale territorialmente competente utilizzando il modello allegato sotto la lettera "A" e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) foglio notizie fornito dalla sezione regionale secondo lo schema di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;

b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

c) atto costitutivo o libro soci;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto d'iscrizione.

 

Articolo 2

I requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria cui all'articolo 1, comma 1, sono:

a) quelli previsti dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo in data 17 dicembre 1998 per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

b) quelli previsti dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo in data 21 aprile 1994, modificata con deliberazione 9 marzo 1995 per l'attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero;

c) quelli previsti dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo in data 17 dicembre 1998 riguardante i requisiti professionali del responsabile tecnico.

 

Articolo 3

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività, le Sezioni regionali iscrivono i soggetti di cui all'articolo 1 in appositi elenchi, utilizzando il modello di cui all'allegato C, dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all'interessato.

2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le Sezioni regionali accertino il mancato rispetto dei presupposti e dei requisiti richiesti, dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime, che non può essere superiore a 60 giorni.

 

Allegati

(omissis)