Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 8 giugno 1999, n. 81/99

Aggiornamento dei prezzi di cessione dell’energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 8 giugno 1999, n. 81/99

(Gu 8 luglio 1999 n. 158)

Delibera 8 giugno 1999, n. 81/99

Aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione dell'8 giugno 1999,

Premesso che:

– l'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge 9/1991) dispone, tra l'altro, che "I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (Cip) in base al criterio dei costi evitati";

– l'articolo 22, comma 5, della legge 9/1991 dispone, tra l'altro, che: "I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal Cip entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche [rinnovabili ed assimilate] di cui al comma 1";

– l'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995) dispone che: "I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento Cip n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'Enel Spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento Cip n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge";

Visti:

– l'articolo 3, comma 1, della legge 481/1995;

– il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo 79/1999) ed in particolare: l'articolo 3, commi 4 e 12, e l'articolo 15, comma 1;

Visti:

– il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento 6/92), come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994, nonché la relazione tecnica allegata allo stesso provvedimento del Cip 6/92;

– il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992);

– il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;

– la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorità;

– l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 81 del 7 aprile 1998;

– l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2776, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 80 del 6 aprile 1998;

– la delibera dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 61/1998 (di seguito: delibera 61/98), con cui è stato avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di aggiornamento di cui all'articolo 20, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, della legge 9/1991;

– l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 1 ottobre 1998, n. 2856, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 236 del 9 ottobre 1998;

– la deliberazione del Comitato interministeriale della programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137/1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1999, recante Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

– l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 132 dell'8 giugno 1999;

Considerato che:

– il provvedimento del Cip 6/92 ha stabilito una struttura di prezzi di cessione e di contributi in cui l'ulteriore componente incentivante, correlata ai maggiori costi delle specifiche tipologie di impianto e determinata in base ad un tasso reale di remunerazione del 7%, viene corrisposta per un periodo di otto anni;

– il suddetto provvedimento, sulla base di quanto disposto dalla legge 9/1991, da una parte ha previsto successivi aggiornamenti dei prezzi e dei contributi al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica e, dall'altra, ha definito, al titolo II, comma 7, un meccanismo di aggiornamento dei prezzi e dei contributi in ragione dell'andamento dell'inflazione, ancorandolo alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

– in assenza del sopra richiamato meccanismo di aggiornamento che colga la dinamica dell'evoluzione tecnologica nel settore della generazione elettrica, vengono riconosciuti agli impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997 (data successivamente alla quale sono da ritenersi non più congrui i costi evitati definiti dal Cip nel 1992) corrispettivi tanto maggiori quanto più risulta distante la data di entrata in esercizio rispetto al 1992, dal momento che nella disciplina previgente al decreto legislativo 79/1999 non erano previsti termini per l'esercizio delle attività incentivate, ciò contrastando con l'obiettivo, perseguito attraverso la legge 9/1991, di accelerare l'entrata in esercizio degli impianti per favorire lo sviluppo di una produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;

Considerato che:

– ai fini della determinazione dei prezzi di cessione e dei contributi da corrispondere ai produttori di energia elettrica il Cip aveva individuato, come base per la loro definizione, il costo della produzione termoelettrica evitata riferito ad un impianto a ciclo combinato le cui caratteristiche tecniche ed economiche erano state fornite dall'Enel e confrontate con altri operatori del settore, come indicato anche nella richiamata relazione tecnica allegata al provvedimento del Cip 6/92;

– rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico, relative ai costi di investimento di un ciclo combinato a gas di nuova tecnologia per l'anno 1999, indicano un costo medio di investimento pari a circa 1.100.000 lire/kw ed un rendimento termodinamico medio riferito al potere calorifico inferiore del combustibile non inferiore al 52%;

– il costo di investimento dell'impianto a ciclo combinato a gas preso a riferimento dal Cip, il cui valore fu fissato nel 1992 pari a 1.400.000 Lire/kW, ha subito una progressiva riduzione negli anni successivi, mentre, a seguito dell'applicazione del meccanismo di aggiornamento previsto dal titolo II, comma 7, del provvedimento del Cip 6/92, il costo evitato di impianto è salito, nel 1999, ad oltre 1.800.000 lire/kw, e come tale concorre alla formazione del prezzo di cessione indipendentemente dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

– il rendimento termodinamico degli impianti a ciclo combinato di più recente tecnologia, il cui valore per il citato impianto preso a riferimento dal Cip nel 1992 è stato fissato pari al 45,9%, ha subito un progressivo incremento, mentre all'utenza non sono stati trasferiti i benefici conseguenti alla riduzione dei consumi specifici di gas naturale;

– le diverse tecnologie degli impianti di produzione di energia elettrica utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate hanno raggiunto differenti livelli di competitività, tali da rendere necessaria una diversa articolazione delle tipologie di impianto prese a riferimento nel provvedimento del Cip 6/92;

Considerato:

– l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 61/98, e gli elementi acquisiti a seguito dell'invio di memorie da parte dei soggetti consultati;

Ritenuto che

– sia necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi e dei contributi previsti dal provvedimento del Cip 6/92 in relazione all'evoluzione tecnologica nel settore della generazione elettrica in modo da mantenere costante il tasso reale di remunerazione pari al 7% riconosciuto in base a detto provvedimento, e da evitare che un aggiornamento determinato dalla sola indicizzazione all'inflazione imponga ai consumatori oneri non necessari ai fini dell'incentivazione;

– l'aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi definiti con il provvedimento del Cip 6/92 debba essere effettuato con cadenza biennale dal momento che il periodo di costruzione dell'impianto preso a riferimento dal Cip per la determinazione dei costi evitati è stato assunto pari a ventiquattro mesi;

– i bienni di aggiornamento debbano decorrere dall'anno 1995, dal momento che il provvedimento del Cip 6/92 ha trovato applicazione, a seguito della formazione delle prime graduatorie a norma del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992, a partire dall'anno 1993;

– ai fini del collegamento di ciascuna iniziativa a specifici bienni di aggiornamento sia opportuno fare riferimento alla data di entrata in esercizio dell'impianto, stante la sopra richiamata identificabilità di un periodo pari a ventiquattro mesi per la costruzione dell'impianto preso a riferimento, riconoscendo comunque ai soggetti interessati la possibilità di ottenere condizioni tariffarie diverse attraverso la dimostrazione che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivano da obbligazioni assunte in periodi rilevanti ai fini dell'applicazione di un diverso aggiornamento;

– risulti opportuno prolungare, limitatamente al profilo dell'estensione dell'aggiornamento alle cosiddette "iniziative prescelte", lo svolgimento del procedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine al significato da attribuire alla richiamata disposizione dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, della legge 481/1995;

Delibera

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) gli impianti sono:

– gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate delle imprese produttrici-distributrici la cui nuova energia è soggetta al Titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come modificato ed integrato da successive norme e decreti ministeriali;

– gli impianti di cui: all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 81 del 7 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2776, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 80 del 6 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 1 ottobre 1998, n. 2856, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 236 del 9 ottobre 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 132 dell'8 giugno 1999;

b) la data di entrata in esercizio è, relativamente agli impianti individuati dal primo alinea della precedente lettera a), il giorno, mese ed anno di inizio della corresponsione dei contributi riconosciuti ai sensi del titolo IV del provvedimento del Cip 6/92 mentre, per quanto riguarda gli impianti individuati dal secondo alinea della precedente lettera a), è il giorno, mese ed anno di decorrenza della convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione-tipo per la cessione approvata con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

c) la Cassa conguaglio è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

d) il Cip è il Comitato interministeriale dei prezzi;

e) il provvedimento del Cip 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

Aggiornamento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9

2.1. L'aggiornamento di cui al presente articolo si applica con decorrenza dall'1 gennaio 2000 agli impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997.

2.2. I valori aggiornati del costo evitato, definito al titolo II, comma 2, del provvedimento del Cip 6/92, sono espressi in lire 1999 e sono definiti come segue:

a) Per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998:

 

Componenti di costo evitato Caso di prezzo unico lire/kwh Caso di prezzo differenziato lire/kwh

Ore piene

Ore vuote

a) costo di impianto

26,3

43,9

0

b) costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse

9,1

15,2

0

c) costo di combustibile

44,7

44,7

44,7

Totale (a+b+c)

80,1

103,8

44,7

 

b) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 1999-2000:

 

Componenti di costo evitato Caso di prezzo unico lire/kwh Caso di prezzo differenziato lire/kwh

Ore piene Ore vuote
a) costo di impianto 22,4 37,4 0
b) costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse 7,7 12,9 0
c) costo di combustibile 43,1 43,1 43,1
Totale (a+b+c) 73,2

93,4

43,1

 

c) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 2001-2002:

 

Componenti di costo evitato Caso di prezzo unico lire/kwh Caso di prezzo differenziato

lire/kwh

Ore piene Ore vuote
a) costo di impianto 19,9 33,2 0
b) costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse 6,9 11,5 0
c) costo di combustibile 41,4 41,4 41,4
Totale (a+b+c) 68,2 86,1 41,4

 

2.3. I valori del costo evitato definiti al precedente comma 2.2. sono soggetti all'aggiornamento eseguito dalla Cassa conguaglio secondo le modalità previste dal Titolo II, comma 7, del provvedimento del Cip 6/92.

Articolo 3

Aggiornamento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9

3.1. L'aggiornamento di cui al presente articolo si applica con decorrenza dall'1 gennaio 2000 agli impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997.

3.2. I valori aggiornati delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto, definite al titolo II, comma 3, del provvedimento del Cip n. 6/92, sono espressi in lire 1999 e sono definiti come segue:

a) Per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998:

 

Tipo di impianto

Caso di prezzo unico lire/kwh

Caso di prezzo in ore piene lire/kwh

a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 Mw

180,5

b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 Mw

69,2

c1) Impianti eolici

66,4

c2) Impianti geotermici

109,3

d1) Impianti fotovoltaici

305,3

d2) Impianti Rsu, nonché previo accertamento, impianti equiparati

199,6

d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas

142,0

e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia

67,4

f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:

Idrocarburi:

Ien: 0,51-0,60

oltre 0,60

Carbone:

Ien oltre 0,51

 

32,1

 

26,8

40,3

g) Impianti idroelettrici potenziati

95,6

 

b) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 1999-2000:

 

Tipo di impianto

Caso di prezzo unico lire/kwh

Caso di prezzo in ore piene lire/kwh

a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 Mw

186,6

b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 Mw

75,1

c1) Impianti eolici

47,0

c2) Impianti geotermici

115,0

d1) Impianti fotovoltaici

362,1

d2) Impianti Rsu, nonché previo accertamento, impianti equiparati

203,3

d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas

113,5

e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia

71,1

f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:

Idrocarburi:

Ien: 0,51-0,60

oltre 0,60

Carbone:

Ien oltre 0,51

 

27,3

 

22,8

34,2

g) Impianti idroelettrici potenziati

101,7

 

c) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 2001-2002:

 

Tipo di impianto

Caso di prezzo unico lire/kwh

Caso di prezzo in ore piene lire/kwh

a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 Mw

190,4

b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 Mw

79,5

c1) Impianti eolici

32,0

c2) Impianti geotermici

120,0

d1) Impianti fotovoltaici

428,4

d2) Impianti Rsu, nonché previo accertamento, impianti equiparati

205,6

d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas

93,5

e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia

73,3

f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:

Idrocarburi:

Ien: 0,51-0,60

oltre 0,60

Carbone:

Ien oltre 0,51

 

24,3

 

20,3

30,4

g) Impianti idroelettrici potenziati

105,5

 

3.3. I valori delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto definiti al precedente comma 3.2. sono soggetti all'aggiornamento eseguito dalla Cassa conguaglio, secondo le modalità previste dal titolo II, comma 7, del provvedimento del Cip 6/92.

Articolo 4

Contributi in conto capitale

4.1. In mancanza della dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande già presentate, le componenti di cui al precedente articolo 3, comma 3.2., vengono ridotte, ai sensi del titolo II, comma 4, del provvedimento del Cip n. 6/92, dei seguenti valori:

a) Per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998:

 

Tipo di impianto

Caso di prezzo unico lire/kwh

Caso di prezzo in ore piene lire/kwh

a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 Mw

66,2

b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 Mw

28,0

c1) Impianti eolici

27,1

c2) Impianti geotermici

40,0

d1) Impianti fotovoltaici

98,8

d2) Impianti Rsu, nonché previo accertamento, impianti equiparati

67,1

d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas

49,8

e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia

27,4

f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:

Idrocarburi:

Ien: 0,51-0,60

oltre 0,60

Carbone:

Ien oltre 0,51

 

22,5

 

26,8

32,2

g) Impianti idroelettrici potenziati

40,7

 

b) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 1999-2000:

 

Tipo di impianto

Caso di prezzo unico lire/kwh

Caso di prezzo in ore piene lire/kwh

a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 Mw

66,2

b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 Mw

28,7

c1) Impianti eolici

20,2

c2) Impianti geotermici

40,6

d1) Impianti fotovoltaici

114,7

d2) Impianti Rsu, nonché previo accertamento, impianti equiparati

67,1

d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas

40,2

e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia

27,4

f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:

Idrocarburi:

Ien: 0,51-0,60

oltre 0,60

Carbone:

Ien oltre 0,51

 

19,1

 

22,8

27,3

g) Impianti idroelettrici potenziati

40,7

 

c) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 2001-2002:

 

Tipo di impianto

Caso di prezzo unico lire/kwh

Caso di prezzo lire/kwh

a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 Mw

66,2

b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 Mw

29,3

c1) Impianti eolici

15,1

c2) Impianti geotermici

41,4

d1) Impianti fotovoltaici

133,9

d2) Impianti Rsu, nonché previo accertamento, impianti equiparati

67,1

d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas

33,5

e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia

27,4

f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:

Idrocarburi:

Ien: 0,51-0,60

oltre 0,60

Carbone:

Ien oltre 0,51

 

17,0

 

20,3

24,3

g) Impianti idroelettrici potenziati

40,7

 

4.2. I valori delle riduzioni da applicare alle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto definiti al precedente comma 4.1. sono soggetti all'aggiornamento eseguito dalla Cassa conguaglio, secondo le modalità previste dal Titolo II, comma 7, del provvedimento del Cip 6/92.

Articolo 5

Deroghe

5.1. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dagli articoli 2 e 3 della presente deliberazione non si applicano agli impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994.

5.2. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dall'articolo 2, comma 2.2., lettera a) e dall'articolo 3, comma 3.2, lettera a), si applicano agli impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996.

5.3. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dall'articolo 2, comma 2.2., lettera b), e dall'articolo 3, comma 3.2., lettera b), si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dall'1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998.

5.4. I soggetti interessati richiedono la deroga con domanda, corredata della documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento, alla Cassa conguaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Qualora la Cassa conguaglio non si pronunci entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa, la domanda si intende tacitamente accolta.

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1 Lo svolgimento del procedimento avviato ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, 61/1998, è prorogato per consentire l'effettuazione di ulteriori approfondimenti in ordine alla eventuale estensione, con successivo atto deliberativo, dell'efficacia del presente provvedimento agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e agli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992, per i quali sia stato adempiuto l'onere imposto dal medesimo articolo.

6.2 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.