Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 16 dicembre 2004, n. 219/04

Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in tema di promozione dell’uso razionale dell’energia, modifica della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e integrazione della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 dicembre 2004, n. 219/04

(Gu del 3 gennaio 2005 n. 1)

Delibera 16 dicembre 2004, n. 219/04

Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in tema di promozione dell’uso razionale dell’energia, modifica della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e integrazione della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Nella riunione del 16 dicembre 2004

Visti:

— la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/1999);

— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/2000);

— i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

— il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

— il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas);

— la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/2004).

Visti:

— la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;

— la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;

— il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);

— la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato tariffe elettriche);

— la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione 103/03);

— la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione 170/04);

— la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione 200/04).

Considerato che:

— l’articolo 3, comma 1, dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali rispettivamente di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali in capo ai distributori di energia elettrica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili in capo ai distributori di gas naturale ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

— l’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che i distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi perseguono gli obiettivi di cui al precedente alinea attraverso progetti che prevedono misure ed interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell’allegato I ai rispettivi decreti;

— l’articolo 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l’articolo 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, con le modalità di cui all’articolo 8 degli stessi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall’Autorità;

— l’articolo 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l’articolo 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall’Autorità.

Considerato inoltre che:

— l’articolo 10, commi 3 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i titoli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possono essere oggetto di contrattazione nella sede organizzata dal Gestore del mercato elettrico, ovvero anche al di fuori di tale sede;

— l’articolo 11, commi 1 e 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall’anno 2006, i distributori soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti (di seguito: distributori obbligati) trasmettono all’Autorità i titoli di efficienza energetica posseduti ai sensi dell’articolo 10 dei decreti stessi, e che l’Autorità verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all’obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti;

— l’articolo 17, comma 2, della deliberazione 103/03 stabilisce che la dimensione commerciale di un titolo di efficienza energetica è pari ad una tonnellata equivalente di petrolio (Tep) risparmiata.

Considerato infine che:

— l’articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

— in seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 4 aprile 2002 e nell’ambito delle pubbliche audizioni dei soggetti interessati organizzate dall’Autorità in data 13 e 14 giugno 2002, sono stati acquisiti elementi utili per la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di un contributo tariffario alla copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;

— l’evoluzione tecnologica e di mercato consente una progressiva ma costante diminuzione dei costi delle tecnologie energeticamente efficienti.

Ritenuto che sia opportuno:

— riconoscere un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;

— riconoscere il contributo tariffario di cui al precedente alinea fino all’occorrenza dell’obiettivo di risparmio di energia primaria in capo al singolo distributore, limitatamente alla quota di obiettivo conseguita attraverso riduzioni dei consumi di energia elettrica e di gas naturale;

— riconoscere il contributo tariffario di cui al precedente alinea sia per risparmi di energia elettrica e di gas naturale conseguiti dai distributori attraverso la realizzazione di progetti conformemente a quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dalle deliberazioni attuativa dell’Autorità, sia per l’acquisto di titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore del mercato elettrico.

Ritenuto di:

— definire un contributo tariffario unitario per singola tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;

— non differenziare il contributo unitario di cui al precedente alinea in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di non alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, teso a promuovere gli interventi di risparmio energetico che hanno un miglior rapporto tra costi dell’intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia;

— determinare un valore di contributo tariffario unitario che tenga conto della necessità di contenere l’impatto dell’attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale e che tenga conto della quota dei costi di realizzazione dei progetti di risparmio energetico che dovrà essere mediamente coperta attraverso altre risorse;

— determinare il valore del contributo tariffario unitario in modo da garantire che l’aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall’attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

— determinare il valore del contributo tariffario anche sulla base delle informazioni disponibili dai confronti internazionali;

— determinare il valore del contributo tariffario unitario tenendo conto del fatto che nel periodo iniziale del meccanismo definito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 verranno realizzati gli interventi di risparmio energetico a minor costo e che, progressivamente, dovranno essere realizzati interventi con costi via via crescenti;

— prevedere la possibilità di aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al primo alinea in ragione anche dell’andamento del prezzo dei titoli di efficienza energetica registrato sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico;

— erogare il contributo tariffario a fronte della consegna da parte del distributore obbligato dei titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione n. 103/03

Delibera

di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1, comma 1.1, dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2004, n. 103 (di seguito: deliberazione 103/03 e successive modifiche e integrazioni) e inoltre le seguenti:

a. anno d’obbligo è ciascuno degli anni indicati alle lettere d), e), f) , g) e h) dell’articolo 2, commi 1, 2, 3, e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

a.b. conto proprietà è il conto sul quale il Gestore del mercato elettrico registra il numero e la tipologia di titoli di efficienza energetica in possesso di ogni singolo soggetto ammesso ad operare nel mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

b. c. contributo tariffario unitario è il contributo tariffario riconosciuto dall’ Autorità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dell’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 115/2008, riferito ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata, certificata secondo le modalità previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dalla deliberazione 103/03 (di seguito: Tep);

d. decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo 115/2008;

e. deliberazione 103/03 è la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;

f. deliberazione 98/06 è la deliberazione 23 maggio 2006 n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni;

c. g. distributore obbligato è il distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;

d. h. obiettivo specifico aggiornato è l’obiettivo specifico a carico del singolo distributore obbligato, maggiorato delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui all’articolo 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ovvero, a partire dall’anno d’obbligo 2008, dalle compensazioni di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

i. periodo di riferimento di un anno sono i dodici mesi che precedono il mese di ottobre dello stesso anno;

e. j. titolo di efficienza energetica di tipo I è il titolo di efficienza energetica di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della deliberazione 103/03;

f. k. titolo di efficienza energetica di tipo II è il titolo di efficienza energetica di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), della deliberazione 103/03;

l. titolo di efficienza energetica di tipo III è il titolo di efficienza energetica di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c) della deliberazione 103/03.

m) titolo di efficienza energetica di tipo IV è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 103/03;

n) titolo di efficienza energetica di tipo V è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) della deliberazione n. 103/03;

o) titolo di efficienza energetica di tipo II-Car è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della deliberazione n. 103/03.

g. m. p. titoli di efficienza energetica consegnati sono i titoli di efficienza energetica sui quali il distributore richiede all’Autorità l’erogazione del contributo tariffario ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1 della presente deliberazione.

n. titolo di efficienza energetica di tipo IV è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 103/03.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori obbligati.

2.2. Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con il quinquennio periodo di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dall’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007. Con provvedimento successivo all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, l’Autorità definirà le modalità di attuazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, degli stessi decreti ai progetti realizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria definiti per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009.

Articolo 3

Contributo tariffario unitario

3.1 L’entità del contributo tariffario unitario è fissata pari a 100,00 euro/Tep risparmiata.

3.1 Il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per ogni anno d’obbligo successivo al 2008 (di seguito: anno t+1) è definito dall’Autorità entro il 30 novembre dell’anno precedente (di seguito: anno t) sulla base della seguente formula:

C(t+1) = C(t) . (100 +E)/100

dove:

— C(t+1) è il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per l’anno d’obbligo t+1;

— C(t) è il valore del contributo tariffario unitario in vigore per l’anno d’obbligo t;

— E è la media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate dai clienti finali domestici per i seguenti tre indici, valutati tra il periodo di riferimento dell’anno t-1 e dell’anno t e arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali:

— valore medio della tariffa monoraria D2 dell’energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 Kwh e una potenza impegnata di 3 Kw, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall’Autorità;

— valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall’Autorità;

— valore medio del prezzo del gasolio per autotrazione per riscaldamento, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero per lo sviluppo economico.

3.2 Entro il 30 settembre di ogni anno, l’Autorità può aggiornare il valore di cui al comma 3.1, anche sulla base delle informazioni disponibili relativamente al prezzo medio dei titoli di efficienza energetica scambiati sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

3.3 Il valore aggiornato del contributo tariffario unitario entra in vigore a decorrere dal 1° giugno dell’anno solare successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.

Articolo 4

Richiesta di erogazione del contributo tariffario

4.1 Ai fini dell’erogazione del contributo tariffario il distributore obbligato dichiara all’Autorità su quanti e quali dei titoli di efficienza energetica registrati nel suo conto proprietà richiede il pagamento del contributo stesso. La dichiarazione equivale a richiesta di erogazione del contributo tariffario sull’ammontare dei titoli oggetto della dichiarazione stessa (di seguito: titoli consegnati), espresso in Tep, e può essere effettuata tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all’obiettivo specifico aggiornato a carico del distributore nell’anno precedente.

Articolo 5

Erogazione del contributo tariffario totale annuo

5.1 Il contributo tariffario unitario di cui all’articolo 3.1 viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I e di tipo II di tipo II e di tipo III Il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 3.1 viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II, di tipo III e di tipo IV, di tipo III, di tipo IV, nonché di tipo II-Car non ritirati dal Gse ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Dm 5 settembre 2011, consegnato dal distributore ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della deliberazione 96/06, fino all’occorrenza dell’obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore nell’anno precedente (di seguito: contributo tariffario totale annuo).

5.2 L’erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell’Autorità.

5.3 L’erogazione di cui al comma precedente viene effettuata, nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo I, a valere sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica istituito presso Cassa conguaglio per il settore elettrico e, nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo II e di tipo III, a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo II, di tipo III e di tipo IV, di tipo IV, nonché di tipo II-Car non ritirati dal Gse ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Dm 5 settembre 2011, a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale istituito presso la stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.

5.5 I titoli di efficienza energetica consegnati ai fini dell’erogazione del contributo tariffario di cui all’articolo 3.1 vengono trattenuti sul conto proprietà del distributore ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi specifici a suo carico e non possono essere oggetto di successiva contrattazione nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, o attraverso contratti bilaterali.

 

Di modificare l’articolo 65 della deliberazione 5/04 come segue:

"Articolo 65

Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica

65.1 Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell’Autorità".

Di integrare l’articolo 11 della delibera 170/04 come segue: dopo il comma 11.2 è aggiunto il seguente comma:

"Articolo 11

Istituzione del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale

11.3 Il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell’Autorità".

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.

Di trasmettere il presente provvedimento a Cassa conguaglio per il settore elettrico per le determinazioni di propria competenza.